Articolo abrogato dall’art. 32, comma 3, della L.R. 01/06/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 103 - (Sistema regionale veneto di protezione civile)

1. La Giunta regionale individua le strutture della propria amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di protezione civile, indicando le forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile.

2. I comuni, le comunità montane, le province e le organizzazioni e i gruppi di volontariato di protezione civile, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di protezione civile articolato su scala provinciale.

3. Le province promuovono, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di protezione civile, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino