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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 30/12/2022, n. 1683
Deliberaz. G.R. Veneto 30/12/2022, n. 1683
Deliberaz. G.R. Veneto 30/12/2022, n. 1683
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Testo del documentoLa disciplina regionale relativa agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti è stabilita dalla Delib.G.R. n. 2420 del 21 settembre 2001 "L.R. 13 aprile 2001, n. 11 - art. 53 - Criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburanti", successivamente modificata dalla deliberazione n. 4394 del 29 dicembre 2004. Il succitato articolo 53, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." attribuisce infatti alla competenza della Giunta regionale - si cita testualmente - "secondo i criteri emanati dalla stessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 112/1998". Delineato il contesto normativo di riferimento si rende necessario aggiornare alcuni profili di natura tecnica concernenti le funzioni amministrative disciplinate dalla citata deliberazione giuntale n. 2420 del 2001, al fine di assicurare una maggiore semplificazione dei procedimenti nei rapporti tra imprese e pubblica |
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Allegato A - Disposizioni in materia di funzioni amministrative relative agli impianti autostradali di distribuzione di carburantiArt. 1 - Oggetto 1. Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 53, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, aggiorna le funzioni amministrative concernenti il rilascio ed il rinnovo della concessione per l'installazione e l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti lungo le autostrade.
Art. 2 - Nuove concessioni - aggiunta di carburanti - trasferimenti 1. La concessione per l'installazione di nuovi impianti autostradali di distribuzione di carburante, nonché l'autorizzazione per l'aggiunta di carburanti ed il trasferimento di impianti autostradali esistenti sono rilasciate dalla struttura regionale competente in materia di commercio. 2. La domanda relativa ai provvedimenti di cui al comma 1 è presentata in modalità telematica alla struttura regionale competente in materia di commercio, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio utilizzando la modulistica informatizzata disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. La domanda contiene l'attestazione del richiedente in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 ottobre 1971, n. 1269 ed è esaminata in sede di conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 3. Alla conferenza di servizi, indetta dalla struttura regionale competente in materia di commercio, partecipano il Comune competente per territorio, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Ufficio delle Dogane, l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV), l'autorità sanitaria locale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi della vigente normativa, la Società titolare della concessione autostradale ed il soggetto richiedente. 4. Alla domanda è allegata una relazione tecnica concernente le modalità di realizzazione dell'iniziativa, nonché idonea documentazione planimetrica relativa all'impianto. 5. Il procedimento si conclude nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
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