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L.R. Veneto 21/11/2008, n. 21

Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.
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TITOLO I - Disposizioni generali

 

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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina:

a) la realizzazione, l’adeguamen

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Art. 2 - Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Giunta regionale:

a) l’approvazione del piano regionale neve;

b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per l’uso degli impianti e delle piste in relazione alle rispettive classificazioni;

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Art. 3 - Competenze delle province

1. Sono conferite alle province, con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di una sola provincia, le seguenti funzioni:

a) la concessione di linea, l’autorizzazione alla realizzazione e l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio degli impianti;

b) l’autorizzazione alla realizzazione e l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste;

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Art. 4 - Competenze dei comuni

1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni:

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Art. 5 - Competenze dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)

1. Sono di competenza dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV) – Centro valanghe di Arabba - di cui alla

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Art. 6 - Aree sciabili attrezzate

1. Sono aree sciabili attrezzate, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363

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Art. 7 - Piano regionale neve (PRN)

1. Il PRN, in coordinamento con il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui all’articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11  “Norme per il governo del territorio” e ad integrazione dello stesso, è finalizzato a:

a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementa

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Art. 8 - Registro degli impianti e piste

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il registro degli impianti e delle piste esistenti nel territorio regionale.

2. Gli impianti e le piste sono iscritti nel registro successivamente alla trasmissione, da parte del soggetto interessato, della concessione di linea, della autorizzazione alla realizzazione e all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste nonché delle

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Art. 9 - Criteri di compatibilità territoriale

1. Le aree interessate dagli impianti e dalle piste devono essere idonee sotto l’aspetto idrogeologico e geotecnico; qualora le st

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Art. 10 - Interdipendenze tra impianti e piste

1. L’approvazione dei progetti relativi agli impianti e alle piste è subordinata alla valutazione positiva dell’interdipendenza

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Art. 11 - Restituzione in pristino dei luoghi

1. Nelle ipotesi di estinzione della concessione di impianto, dell’autorizzazione all’apertura di pista, ad esclusione del caso di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a), o di cessazione dell’uso di impianto di innevamento programmato, il soggetto obbligato al ripristino dei luoghi provvede alla restituzione dell’area interessata, ivi compresa la demolizione delle costruzioni e l’asporto de

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Art. 12 - Tariffe e personale di stazione di linea

1. Come corrispettivo delle prestazioni connesse all’utilizzo degli impianti e delle piste, il soggetto autorizzato può riscuotere una tariffa che è approvata dalla provincia, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b). Nel caso di piste da dis

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Art. 13 - Costituzione coattiva di servitù

1. Qualora il soggetto autorizzato non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, dalla pista o dal sistema d’innevamento programmato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza rappresenta il presupposto per chiedere la costituzione coattiva di servitù previo pagamento dell’indennità. La costituzione coattiva di servitù non è ammessa nel caso di terreni di uso civico o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla

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Art. 14 - La servitù di impianto, di pista e del sistema di innevamento

1. La servitù conferisce al soggetto autorizzato le seguenti facoltà:

a) per gli impianti:

1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessarie per l’esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

2) realizzare i sentieri ed accessi per la sicurezza dell’impianto, le opere di difesa, le stazioni di partenza, di arrivo, i sostegni di linea, gli spazi ad uso dell’impianto e le necessarie linee e condutture

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Art. 15 - Assicurazioni

1. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste è subordinato alla sottoscri

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Art. 16 - Contributi regionali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle aree sciabili, di cui all’articolo 6, contributi in conto capitale per la realizzazione e l’ammodernamento di impianti di risa

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TITOLO II - Impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto
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CAPO I - Concessione di linea e autorizzazione alla realizzazione
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Art. 17 - Definizione e classificazione degli impianti

1. Sono impianti a fune gli impianti destinati al servizio pubblico autorizzati all’esercizio per il trasporto di persone e cose e si distinguono in:

a) funicolari terrestri;

b) funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo;

c) funivie bifuni a va e vieni;

d) slittovie o rotovie;

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Art. 18 - Concessione di linea

1. L’esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di una concessione di linea da parte della provincia previa presentazione di una domanda corredata dagli stessi documenti richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui agli articoli 20 e 21, secondo le procedure di cui all’articolo 22.

2. Per gli impianti che si estendono parzialmente nell’ambito territoriale delle province di Trento o di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987,

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Art. 19 - Concessione di linea per impianti concorrenti

1. La concessione di impianti concorrenti di cui all’articolo 17, comma 3, è rilasciata, a parità di soluzioni proposte, al tito

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Art. 20 - Autorizzazione alla realizzazione

1. La realizzazione degli impianti, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, è subordinata al rilascio di una autorizzazione previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:

a) progetto definitivo degli impianti, corredato

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Art. 21 - Elaborati di progetto per gli impianti

1. Il progetto definitivo di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dalla seguente documentazione predisposta dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:

a) relazione indicante la denominazione dell’impianto, le caratteristiche generali, le tecniche costruttive e di esercizio, la disponibilità di sufficienti spazi di sosta per le auto, il programma temporale per la realizzazione delle opere e tutti gli elementi necessari per consentire la verifica della conformità al PRN, della compatibilità e interdipendenza degli impianti e delle piste;

b) relazione sulla situazione ricettiva della zona;

c) relazione geologica e geotecnica, concernente la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, con particolare riferimento ai periodi di esercizio dell’impianto, alle strutture fisse o mobili dello

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Art. 22 - Procedure per il rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto. Conferenza di servizi

1. Il rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali, in particolare, quelli programmatori, trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, ambientali, paesaggistici e valanghivi.

2. A seguito della presentazione della domanda di cui all’articolo 20, la provincia esprime un preliminare parere sul progetto definitivo e, nel caso di valutazione positiva, lo comunica al richie

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Art. 23 - Varianti

1. Le varianti agli impianti consistenti in semplice sostituzione di singoli elementi o configuranti mero adeguamento tecnico dell�

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Art. 24 - Realizzazione dell’impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo

1. Il rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto consentono al titolare di iniziare e svolgere i lavori.

2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia nonché agli uffici del ministero competen

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CAPO II - Rapporto di concessione
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Art. 25 - Obblighi del concessionario

1. Nel provvedimento di concessione sono specificati gli obblighi che gravano sul concessionario. In particolare deve essere previsto:

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Art. 26 - Diniego della concessione

1. La provincia nega la concessione nei seguenti casi:

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Art. 27 - Sospensione e decadenza della concessione

1. La provincia può sospendere la concessione in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla concessione o dalla normativa di settore e fino all’adempimento dei medesimi o al provvedimento di decadenza.

2. La concessione di linea e l’autorizzazione alla realizzazione sono automaticamente sospese

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Art. 28 - Trasferimento della concessione

1. La provincia, compatibilmente con l’interesse generale e le finalità della concessione, può disporre, su richiesta degli interessati e subordinatamente all’assunzione di tutti gli obblighi dell’originario concessionario da parte del nuovo richiedente, il trasferimento della concessione ad altro soggetto.

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Art. 29 - Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa; a tal fine, prima dei sei mesi anteriori a

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CAPO III - Apertura al pubblico esercizio degli impianti
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Art. 30 - Autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio degli impianti

1. L’apertura al pubblico esercizio degli impianti è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia, previo:

a) rilascio della concessione di linea e della autorizzazione alla realizzazione di cui agli articoli 18 e 20;

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Art. 31 - Modalità di apertura al pubblico esercizio degli impianti

1. L’apertura al pubblico esercizio degli impianti si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute n

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TITOLO III - Piste

 

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CAPO I - Definizioni, classificazioni e requisiti tecnici

 

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Art. 32 - Definizione e destinazione delle piste

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e abitualmente riservate alla circolazione e all’uso pubblico per la pratica degli sport sulla neve.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e da fondo.

3. La provincia, su domanda del soggetto interessato e nel rispetto della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo

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Art. 33 - Classificazione delle piste da discesa

1. Le piste da discesa si distinguono in piste asservite o non asservite agli impianti di risalita; sono asservite quando, oltre che essere strettamente complementari ad un impianto di risalita, sono intestate al concessionario dell’impianto stesso oppure, se intestate a soggetto diverso, sussiste un accordo fra quest’ultimo e il concessionario dell’impianto di risalita per l’uso della pista. Le piste de

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Art. 34 - Requisiti tecnici delle piste da discesa

1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) larghezza non inferiore a metri 20 e franco verticale libero non inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari debitamente autorizzati; in considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua pendenza non superi il quindici per cento, nel tratto con tale pendenza possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20; in ogni caso, la larghezza non può essere inferiore a metri 10 e franco inf

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Art. 35 - Classificazione delle piste da fondo

1. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:

a) camposcuola

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Art. 36 - Requisiti tecnici delle piste da fondo

1. Le piste da fondo presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) tracciato privo di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste, una situazione di pericolo;

b) presenza di una sagoma, in condizioni normali, libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato e avente le seguenti caratteristiche:

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CAPO II - Realizzazione delle piste
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Art. 37 - Autorizzazione alla realizzazione

1. La realizzazione e la modifica delle piste sono subordinate al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:

a) progetto, corredato dagli elaborati di cui all’articolo 38, firmato dal progettista dell’intero intervento e controfirmato dal richiedente;

b) dichiarazione del comune sulla compatibilità della pista con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rila

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Art. 38 - Elaborati di progetto per le piste

1. Il progetto di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dai seguenti elaborati redatti dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:

a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche ed allo sviluppo degli sport invernali nella zona interessata, alle condizioni climatico-nivologiche dell’area ed in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;

b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele, collegate, esistenti nonché agli impianti di risalita o ad altre infrastrutture previsti negli strumenti di pianificazione;

c) planimetria della zona interessata, in scala 1:1.000 o 1:2.000, con il tra

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Art. 39 - Procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle piste e relative varianti. Conferenza di servizi

1. Il rilascio dell’autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologic

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Art. 40 - Realizzazione della pista, verifica di conformità e collaudo

1. Il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della pista consente al titolare di iniziare a svolgere i lavori.

2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia, la quale

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CAPO III - Apertura al pubblico esercizio delle piste
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Art. 41 - Autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste

1. L’apertura al pubblico esercizio delle piste è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte della provincia previa:

a) verifica della conformità della pista rispetto alla relativa autorizzazione alla realizzazione;

b) approvazione da parte della provincia del regolamento d’esercizio della pista di cui all’articolo 37, comma 1, lettera e);

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Art. 42 - Sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste

1. La provincia può sospendere l’autorizzazione all’apertura al pubblico delle piste, a fini cautelari, nei seguenti casi:

a) in presenza di situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno e fino al permanere di tali situazioni;

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39852 10950421
Art. 43 - Revoca dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste

1. L’autorizzazione all’apertura al pubblico delle piste può essere revocata:

a) qualora sia necessario interrompere definitivamente l’apertura al pubblico esercizio, a seguito di variazioni dell

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Art. 44 - Rinuncia e decadenza dall’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste

1. Il soggetto autorizzato può rinunciare all’autorizzazione al pubblico esercizio della pista prima della sua scadenza quando sussistano giustificati motivi; tale rinuncia comporta il ricalcolo dell’equilibrio del sistema impianti-piste.

2. In caso di rinuncia, l’autorizzazione è rilasciata agli altri soggetti interessati, secondo l�

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TITOLO IV - Sistemi di innevamento programmato
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Art. 45 - Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l’insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate.

2. La realizzazione di sistemi per l’innevamento programmato è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e, salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per l’utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente, costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche dell’area ed alle piste esistenti

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Art. 46 - Procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato. Conferenza di servizi

1. Il rilascio dell’autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportist

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39852 10950426
Art. 47 - Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo

1. I lavori di realizzazione sono eseguiti sotto la responsabilità di un direttore dei lavori il cui nominativo con la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati alla provincia.

2. Nei sistemi di inneva

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TITOLO V - Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve
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Art. 48 - Sicurezza

1. La Regione del Veneto, in attuazione della legge n. 363/2003, nel presente titolo detta le norme per la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve disciplinando:

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Art. 49 - Obblighi del gestore delle aree sciabili attrezzate

1. È gestore delle aree sciabili attrezzate, di seguito denominato gestore, il soggetto autorizzato all’apertura al pubblico delle piste di cui all’articolo 41.

2. Il gestore è tenuto a:

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Art. 50 - Manutenzione e messa in sicurezza delle piste

1. Il gestore è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto del regolamento d’esercizio della pista, verifica che le aree siano in possesso dei necessari requisiti di sicurezza e in particolare provvede:

a) a mantenere l’agibilità della pista e i requisiti tecnici previsti nel progetto autorizzato, nonché durante il periodo di utilizzo, co

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Art. 51 - Segnaletica e misure di protezione

1. Le piste sono dotate di segnaletica, conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 “Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2005, n. 29

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Art. 52 - Soccorso sulle piste

1. Il gestore ha l’obbligo di assicurare in modo adeguato e tempestivo il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste

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Art. 53 - Preposto alla sicurezza dell’area sciabile attrezzata

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, possono nominare un preposto alla sicurezza dandone comunicazione alla provincia.

2. Il preposto alla sicurezza assicura la propria presenza durante l’orario di apertura delle aree sciabili attrezzate e, nei limiti dei poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti c

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Art. 54 - Comportamento degli utenti

1. Gli utenti degli impianti e delle piste sono tenuti ad osservare le prescrizioni relative all’uso dei medesimi contenute nel regolamento d’esercizio e ad attenersi alle disposizioni impartite dal personale dipendente od incaricato della sorveglianza, concernenti la regolarità funzionale, l’ordine e la sicurezza dell’esercizio.

2. È vietato da parte degli utenti perc

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TITOLO VI - Vigilanza e sanzioni
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Art. 55 - Vigilanza

1. La vigilanza sull’osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata, oltre che dagli altri organi previsti dalla normativa vigente, dalle province.

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39852 10950437
Art. 56 - Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni amministrative previste nel DPR n. 753/1980 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio degli impianti e di quelle previste nella legge n. 363/2003 per quanto concerne la sicurezza, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione degli impianti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere da a) a g), da euro 5.000,00 ad euro 60.000,00 degli impianti di cui all’articolo 17,

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39852 10950438
Art. 57 - Sanzioni accessorie e potere sostitutivo

1. Dopo due violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui all’articolo 25 la provincia dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera e).

2. Quando, a seguito delle violazioni di cui agli articoli 50 e 51 commesse dal gestore, si profilano situazioni contingibili ed urgenti d

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39852 10950439
Art. 58 - Autorità competenti ad irrogare le sanzioni

1. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni ed a introitare i relativi proventi è:

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TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali
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39852 10950441
Art. 58-bis - Fondo regionale assicurato per la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi

N11

1. È istituito un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell’articolo 11, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l’esercizio degli impianti a fune, dell�

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Art. 59 - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in

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Art. 60 - Disposizioni transitorie

1. Fino all’emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali adottati prima della entrata in vigore della presente legge.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 all’articolo 87, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14. N4

3. Per i pr

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