Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 17/01/2002, n. 2 l'espressione "Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano,.." di cui al presente comma, doveva essere interpretata nel senso che alle province era attribuita la competenza per gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi ed ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, previsti dal medesimo comma 1.

In seguito, il presente comma è stato abrogato dall’art. 46, comma 2, della L.R. 29/12/2017, n. 45, così recitava:

“1. Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Sono compresi in tali interventi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale.”

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