Articolo abrogato dall’art. 32, comma 3, della L.R. 01/06/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 109 - (Funzioni dei Comuni)

1. I comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:

a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;

b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.”

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