Articolo modificato dall'art. 17, commi 1 e 2, della L.R. 16/08/2002, n. 27 e, successivamente, abrogato dall’art. 32, comma 3, della L.R. 01/06/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 104 - (Attività programmatoria della Regione)

1. La Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province.

2. In particolare la Giunta regionale:

a) approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di protezione civile;

b) sulla base degli indirizzi nazionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e sentiti il Comitato regionale di protezione civile (CRPC), e la competente commissione consiliare, approva i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio e ne cura l'aggiornamento con cadenza triennale;

c) approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali e sentita la competente commissione consiliare, il piano regionale di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, contenente le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali di emergenza, in particolare per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche e integrazioni; le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione regionale di protezione civile di cui alle lettere a) e b), costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale;

d) individua gli indirizzi ed i criteri per l'organizzazione, la formazione nonché per l'utilizzo, diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale promuove, altresì, direttamente o attraverso il centro istituito con la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 "Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione in materia di protezione civile in Longarone", oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di protezione civile;

e) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di dare attuazione all'attività programmatoria in materia di lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", provvede all'integrazione delle funzioni svolte rispettivamente dal centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.) di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Centro operativo regionale (COR), nonché alla suddivisione del territorio in distretti di protezione civile e antincendio boschivo, precisandone, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati, la struttura organizzativa e funzionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare il servizio aereo di prevenzione, di ricognizione, di estinzione degli incendi boschivi, nonché di protezione civile, mediante l'utilizzo di aeromobili ad ala rotante, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

f) individua gli enti locali e le province che devono curare la predisposizione, anche di intesa con la struttura regionale competente in materia di protezione civile, dei "piani urgenti di emergenza per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico" ai sensi dell'articolo 1, comma 4, decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, predisponendo a tal fine specifiche direttive per la formulazione dei piani stessi.”

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