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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 08/10/2018, n. 34
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- L.R. 25/06/2021, n. 17
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TITOLO I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, degli articoli 45, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 6, 8 e 10 d |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese artigiane come definite al Titolo II, Capo I. |
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TITOLO II - Impresa artigiana |
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CAPO I - Disciplina giuridica dell'impresa artigiana |
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Art. 3 - Definizione di imprenditore artigiano.1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena r |
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Art. 4 - Definizione di impresa artigiana1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti: a) ha per scopo preval |
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Art. 5 - Esercizio dell'impresa artigiana1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale. 2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che: a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3; |
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Art. 6 - Limiti dimensionali1. L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; |
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Art. 7 - Consorzi e società consortili1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell'albo delle imprese |
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Art. 8 - Albo regionale delle imprese artigiane1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 7 sono tenute ad iscriversi all'albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo. 2. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria ed è annotata al registro delle imprese della camera di commercio competente per territorio; |
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Art. 9 - Effetti dell'iscrizione all'Albo1. L'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. |
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Art. 10 - Procedure a richiesta di parte1. La Giunta regionale è competente a determinare, nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese, le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'Albo. 2. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana il legale rappresentante dell'impresa presenta apposita comunicazione alla camera di commercio nel cui territorio è |
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Art. 11 - Procedure d'ufficio1. La camera di commercio, acquisita la documentazione ed esperite le opportune verifiche, anche sulla base degli elementi istruttori e di accertamento forniti dal comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e nel r |
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Art. 12 - Cancellazione dall'Albo1. Salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'articolo 10, la camera di commercio, su richiesta dell'interessato o in attuazione delle procedure di cui |
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CAPO II - Camere di commercio |
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Art. 13 - Funzioni1. Le camere di commercio svolgono le seguenti funzioni: a) tenuta dell'albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni; |
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CAPO III - Commissione regionale per l'artigianato |
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Art. 14 - Commissione regionale per l'artigianato1. La Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, è un organo amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell'artigianato ed ha sede presso la Giunta regionale. 2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta: a) dal direttore della struttura regionale competente in materia |
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Art. 15 - Funzioni1. La Commissione svolge le seguenti funzioni: a) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle camere di commercio in materia di tenuta dell'Albo, ivi |
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Art. 16 - Ricorsi1. Contro le deliberazioni delle camere di commercio relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso in via amministrativa davanti alla Commissione entro s |
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TITOLO III - Sistema artigiano |
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CAPO I - Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane |
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Art. 17 - Interventi regionali1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza dell'artigianato e la competente commissione consiliare individua: |
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Art. 18 - Politiche di sviluppo per l'artigianato.1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 17, la Giunta regionale individua apposite agevolazioni volte a favorire: a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane; b) il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale, salvaguardando le competenze e le professionalità nonché il trasferimento e la continuità d'impresa; c) il sostegno alle imprese artigiane le cui caratteristiche produttive interpretano la cultura delle comunità locali e concorrono alla crescita del territorio, anche tramite una produzione artistica non di serie ovvero la produzione di ser |
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CAPO II - Politiche per la qualità |
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Art. 20 - Bottega scuola1. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere individuate come bottega scuola e riconosciute, nel rispetto della vigente normativ |
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Art. 21 - Interventi sui processi di qualità1. La Regione promuove: a) la collaborazione organica tra scuole, università, centri di ricerca e imprese |
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CAPO III - Artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico |
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Art. 22 - Artigianato artistico, tipico e tradizionale1. La Giunta regionale tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali |
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Art. 23 - Artigianato storico1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni e che svolgono attività rientranti nell'elenco dei mestieri artistici o tradizionali di cui al D.P.R. n. 288 del 2001. |
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TITOLO IV - Sanzioni |
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Art. 24 - Sanzioni amministrative1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da 750,00 euro a 5.000,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste dalla presente legge, omette l'iscrizione dell'impresa all'Albo; b) da 103,00 euro a 1.032,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste dalla presente legge, omette la comunicazione delle seguenti modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana: 1) modifica attività artigiana; 2) iscr |
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Art. 25 - Applicazione e riscossione delle sanzioni1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 sono esercitate dai comuni ai sensi della legge regionale 2 |
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TITOLO V - Disposizioni finali |
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Art. 26 - Norme transitorie e finali1. La Commissione regionale per l'artigianato prevista dalla legge regionale 31 di |
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Art. 27 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema artigiano veneto. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta r |
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Art. 28 - Abrogazioni1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono e restano abrogate: a) la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e le seguenti leggi regionali di novellazione: la legge regionale 6 giugno 1989, n. 16 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 concernente "Disciplina dell'artigianato""; la legge regionale 10 agosto 1989, n. 27 "Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 recante "Disciplina dell'artigianato" e successive modifiche |
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Art. 29 - Norma finanziaria1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'istituzione della Commissione regionale per l'artigianato, quantificati in euro 2.050,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 1 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. 2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 per il sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento pr |
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