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L. R. Veneto 01/06/2022, n. 13

Disciplina delle attività di protezione civile.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/07/2023, n. 16
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge disciplina le funzioni in materia di protezione civile, come definite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice

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CAPO II - Servizio regionale della protezione civile
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Art. 2 - Struttura e finalità del Servizio regionale della protezione civile

1. È istituito il Servizio regionale della protezione civile, di seguito denominato Servizio regionale, che provvede alle attività di protezione civile di cui alla presente legge.

2. Sono componenti del Servizio regionale la Regione, le province, la Città Metropolitana di Venezia, i comuni e le loro forme associative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento

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Art. 3 - Funzioni e compiti della Regione

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorità territoriale di protezione civile.

2. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2 del Codice:

a) assicura il raccordo istituzionale con gli organi e le strutture statali, operanti a livello provinciale,

regionale e centrale, nelle fasi di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza;

b) provvede al coordinamento del volontariato di protezione civile regionale in attività di previsione, prevenzione e soccorso, favorendone l'efficienza attraverso un'adeguata formazione, la partecipazione ad attività di esercitazione e contribuendo alla dotazione di mezzi e attrezzature;

c) promuove e gestisce la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile nei confronti dei volontari, degli amministratori, dei tecnici e nella scuola,

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Art. 4 - Funzioni e compiti delle province e della Città Metropolitana di Venezia

1. Alle province e alla Città Metropolitana di Venezia, in qualità di enti di area vasta, sono attribuite, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", le funzioni di protezione civile, da attuare sulla base degli indirizzi e dei programmi della Giunta regionale, relative:

a) al coordinamento del volontariato di protezione civile provinciale in attività di previsione e prevenzione, f

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Art. 5 - Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni, anche in forma associata, operano in conformità a quanto previsto dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi, sulla base degli indirizzi e delle linee guida regionali. Inoltre, con riferimento agli ambiti di rispettiva competenza, provvedono:

a) al coordinamento del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito di protezione civile, secondo quanto disciplinato dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3;

b) alla organizzazione ed attivazione dei presidi territoriali in occasione di emergenze o nella loro previsione;

c) alla costituzione dei Centri Operativi Comunali (COC) e alla partecipazione al Centro di Coordinamento di Ambito (

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Art. 6 - Ambiti di protezione civile

1. Il territorio regionale è suddiviso in ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile, definiti sulla base di analisi delle relazioni esistenti socio-economiche e demografiche, delle tipologie di rischi naturali ed antropici prevalenti, considerando tra l'altro la delimitazione preesistente dei distretti, delle zone di allerta e dei bacini idrografici, delle forme associate dei comuni e l'appartenenza alla medesima provincia e azienda sanitaria.

2. Gli ambiti di protezione civile che comprendono i comuni capoluogo di provincia e la Città di Venezia possono coincidere con i comuni stessi.

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Art. 7 - Poli regionali e strutture associate di protezione civile.

1. La Giunta regionale individua i poli regionali di protezione civile sulla base della valutazione di fattori logistici, trasportistici, demografici, di ambito e di rischio di protezione civile, partecipa alla loro realizzazione e ne definisce le modalità di gestio

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CAPO III - Volontariato
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Art. 8 - Volontariato di protezione civile

1. In armonia con i principi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", la Regione del Veneto riconosce e valorizza il ruolo del volontariato di protezione civile, quale struttura operativa del Servizio regionale

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Art. 9 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 8 opera nell'ambito della protezione civile secondo le tipologie di rischio individuate all'articolo 16 del Codice e svolgono i compiti loro assegnati in conformità alla normativa vigente.

2. I gruppi di protezione civile possono essere impiegati, sotto la direzione operativa dell'autorità competente che ne fa richiesta, anche al di fuori del territorio di appartenenza, previa attivazione da parte della Regione.

3. La Giunta regionale può definire specifiche convenzioni con organizzazioni di volontariato che, per dimensione, specialità o giustificati motivi, rivestano carattere strategico per l'intero Servizio regionale o per il sup

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Art. 10 - Elenco territoriale del volontariato di protezione civile

1. È istituito l'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione del Veneto, di seguito denominato Elenco, articolato per tipologia organizzativa e in conformità a quanto previsto dalle direttive nazionali

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Art. 11 - Consulta regionale, Consulta provinciale e Consulta della Città Metropolitana di Venezia delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. Sono istituite la Consulta regionale, le Consulte provinciali e la Consulta della Città Metropolitana di Venezia del volontariato organizzato di protezione civile iscritto all'Elenco, quali forme di partecipazione democratica di confronto, di valutazione, di rapprese

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CAPO IV - Pianificazione
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Art. 12 - Piano regionale di protezione civile

1. Il Servizio regionale opera nelle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione delle emergenze e di superamento delle stesse in attuazione del Piano regionale di protezione civile, di seguito denominato Piano regionale, i cui contenuti sono definiti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri prevista ai sensi degli articoli 15 e 18 del Codice.

2. Il Piano regionale individua, tra l'altro, l'organizzazione della struttura regionale co

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Art. 13 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. In conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e al decreto ministeriale 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", la Giunta regionale adotta il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e lo trasmette al Consiglio regionale per la successiva approvazione. Tale piano:

a) individua le aree e i

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Art. 14 - Piani di protezione civile locali

1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile delle province, della Città Metropolitana di Venezia, degli ambiti di protezione civile e dei comuni, anche in forma associata, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice.

2. Le province e la Città Metropolitana di Venezia provvedono alla elaborazione della pianificazione di protezione civile provinciale e della Città Metropolitana di Venezia in raccordo con la prefettura, garantendo la partecipazione dei cittadini, secondo i contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui

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CAPO V - Emergenza regionale
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Art. 15 - Stato di emergenza regionale

1. Al verificarsi o nell'imminenza di eventi emergenziali che per natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti, i sindaci dei comuni interessati informano immediatamente il prefetto e il Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, anche su richiesta dei comuni, delle province interessate o della Città Metropolitana di Venezia, può dichiarare lo stato di emerg

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Art. 16 - Unità di Crisi Regionale (UCR)

1. Al fine di coordinare le operazioni di soccorso e gli interventi delle componenti e delle strutture operative sul territorio regionale, in caso di e

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Art. 17 - Organi di protezione civile

1. Presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile, opera il Centro Operativo Regionale (COR) quale struttura tecnica preposta al coordinamento delle attività regionali di previsione, allertamento e gestione dell'emergenza.

2. Il COR:

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Art. 18 - Sala Situazioni Veneto (SSV)

1. Al fine di monitorare la situazione nel territorio regionale in relazione ad eventi potenzialmente emergenziali e consentire l'immediata attivazione

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Art. 19 - Centro Funzionale Decentrato (CFD)

1. Il Centro Funzionale Decentrato (CFD), in conformità a quanto indicato dall'articolo 17 del Codice, è strumento fondamentale del sistema di allerta della Regione del

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Art. 20 - Sala Operativa Regionale (SOR) e sale operative decentrate di livello provinciale (SOD)

1. La Sala Operativa Regionale (SOR) è luogo di collegamento funzionale del Servizio regionale che:

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Art. 21 - Colonna mobile regionale

1. La Giunta regionale costituisce la propria dotazione permanente di attrezzature e mezzi di soccorso, nonché la colonna mobile regionale di protezione civile, al fine di fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 7 del Codice.

2. La colonna mobile regio

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CAPO VI - Formazione
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Art. 22 - Formazione in materia di protezione civile

1. La Giunta regionale, anche con la collaborazione delle province, della Città Metropolitana di Venezia e degli ambiti di protezione civile, promuove, programma, effettua, coordina e accredita corsi di base e specialistici per la formazione, l'addestramento e il periodico aggiornamento di tutti i soggetti che, a vario titolo, fanno parte del Servizio regionale.

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CAPO VII - Lotta agli incendi boschivi
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Art. 23 - Attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. La Giunta regionale promuove e attua, sia direttamente che in coordinamento con gli altri enti competenti, le iniziative per la protezione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea dal fenomeno degli incendi boschivi, mediante la realizzazione delle iniziative e l'esecuzione degli interventi previsti nel Piano di cui all'articolo 13.

2. Ai fini delle attività di tutela del territorio, di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la Giunta regionale è autorizzata a reperire i dispositivi, le attrezzature, i mezzi, anche aerei, per la prevenzione, la ricognizione e l'estinzione degli incendi boschivi nonché per gli altri interventi nel settore della protezione civile, in conformità alla normativa vigente.

3. La Giunta regionale, nell'a

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CAPO VIII - Interventi di sostegno
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Art. 24 - Interventi per il potenziamento del Servizio regionale di protezione civile

1. Al fine dare attuazione al Piano regionale, nonché di sviluppare e mantenere in efficienza il Servizio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26 per il volontariato organizzato iscritto all'Elenco, la Giunta regionale istituisce un fondo iscritto nel bilancio regionale e, nei limiti della disponibilità di bilancio, è autorizzata a:

a) erogare contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi e per la realizzazione, la ristrutturazione, l'acquisto e l'allesti

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Art. 25 - Interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita

1. Allo scopo di favorire il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi, la Giunta regionale, in presenza di dichiarazione di stato di emergenza regionale o nazionale, previo utilizzo delle risorse disponibili nel Fondo regionale previsto all'articolo 45 del Codice, qualora finanziato, può stanziare appositi fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio ed eventualmente in anticipazione di trasferiment

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Art. 26 - Interventi a favore del volontariato di protezione civile

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, può disporre a favore del volontariato organizzato di cui all'Elenco contributi e finanziamenti, anche in concorso con altri enti, per:

a) gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ai relativi provvedimenti attuativi in materia di sicurezza dei volontari di protezione civile;

b) l'acquisizione, la manutenzione e la gestione delle attrezzature

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Art. 27 - Interventi a favore della lotta contro gli incendi boschivi

1. La Giunta regionale contribuisce, nei casi previsti dalla legge e nei limiti degli specifici stanziamenti di bilancio, agli interventi volti alla pr

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CAPO IX - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 28 - Benemerenze

1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalità da definire con apposito provvedimento, riconoscimenti per i cittadini e le organizzazio

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Art. 29 - Logo della protezione civile regionale

1. La Giunta regionale individua il logo identificativo della protezione civile della Regione del Veneto, definendone le modalità per l'utilizzo.

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Art. 30 - Disposizioni attuative e transitorie

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi indicati

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Art. 31 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge; a tal fine la Giunta regionale, con cadenza biennale, entro il 31 marzo, presenta alla compete

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Art. 32 - Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".

2. Sono, altresì, abrogate le leggi e le disposizioni regionali di modifica e integrazione della legge regionale di cui al comma 1, di seguito elencate:

a) l'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)";

b) la legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 "Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Di

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Art. 33 - Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.430.350,74 per l'esercizio 2022, euro 738.327,01 per l'esercizio 2023 ed euro 825.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" la cui disponibilità viene incrementata di euro 579.696,00 nell'esercizio 2022, di euro 738.327,01 nell'esercizio 2023 e di euro 825.000,00 nell'esercizio 2024 riducendo contestualmente:

a) di euro 429.696,00 nell'esercizio 2022, di euro 4

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