N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 04/11/02 n.33. L'articolo abrogato così recitava: 1. L'articolo 6 della l.r. 45/83, è sostituito dal seguente: "Art. 6---- 1. Per poter accedere ai contributi provinciali le pro-loco iscritte all'albo formulano, all'inizio di ogni esercizio, programmi annuali di attività con l'indicazione della relativa spesa.   2. Le domande di contributo, con allegati i programmi di cui al comma 1, sono presentate entro il 31 marzo al Sindaco del comune competente per territorio, che provvede ad inoltrare la domanda di contributo alla provincia entro il 31 maggio.  3. La provincia, entro il successivo 31 luglio provvede a predisporre il piano di riparto ed il trasferimento dei relativi fondi ai comuni che provvedono alla liquidazione dei contributi alle pro-loco ai sensi degli articoli 8 e 8 bis, entro il 30 settembre dell'anno medesimo.   4. Le associazioni pro-loco che beneficiano dei contributi della provincia trasmettono al Sindaco del comune competente per territorio il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce."  2. L'articolo 7 l.r. 45/83, è sostituito dal seguente: "Art. 7 ---- 1. Gli organi associativi regionali e provinciali e le altre forme consortili di pro-loco sono ammessi ai contributi di cui all'articolo 6 esclusivamente per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 1. A tale fine gli stessi devono presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente della provincia il programma annuale di attività con l'indicazione della relativa spesa, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo il conto consuntivo.".     3. L'articolo 8 della l.r. 45/83, è sostituito dal seguente: "Art. 8 ---- 1. Il riparto dei contributi a favore delle associazioni pro-loco iscritte all'albo provinciale e degli organismi di cui all'articolo 7, sentiti gli organi associativi regionali delle pro-loco, viene disposto, rispettivamente, con deliberazione del comune competente per territorio o con deliberazione della provincia.".   4. L'articolo 8-bis della l.r. 45/83 è sostituito dal seguente: "Art. 8 bis---- 1. I contributi concessi a decorrere dall'anno 2002 di cui agli artt. 6 e 7 sono liquidati dal comune e dalla provincia sulla base di una relazione dell'attività svolta, corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute per un importo pari al doppio dell'ammontare dei singoli contributi concessi (capitolo n. 31010).".  5. La novellazione disposta dal presente articolo decorre dal 1° gennaio 2002.

Dalla redazione