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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 12/02/2010, n. 10
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- L.R. 21/03/2011, n. 10
- L.R. 30/12/2010, n. 69
- L.R. 12/02/2010, n. 11
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Titolo I - DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI
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Capo I - Oggetto e finalità della normativa
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Art. 1 - Oggetto della legge1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano: a) la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, di seguito denominata VAS, di cui al titolo II, in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente) e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ( |
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Art. 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale1. La Regione persegue l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute e d |
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Titolo II - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 3 - Finalità1. Le norme di cui al presente titolo II, disciplinano le procedure per la VAS relativa a piani e programmi che possono avere un impatto signi |
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Art. 4 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale; b) impatto ambientale: l’alterazione dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa; N14 “c) patrimonio culturale e paesaggistico: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma 1 del |
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Art. 5 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali. 2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS: a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II-bis, III e IV del d.lgs. 152/2006; |
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Art. 5-bis - Atti di governo del territorio soggetti a VAS1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambi |
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Art. 6 - Casi di esclusione1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge: |
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Art. 8 - Semplificazione dei procedimenti1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni. 2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello, le autorità preposte all’approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutam |
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Art. 9 - PartecipazioneN43 1. La presente legge garantisce l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l’intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente. 2. Nell’ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previ |
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Capo II - Disposizioni sui soggetti e sulle competenze
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Art. 11 - Attribuzione delle competenze1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite: |
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Art. 12 - Autorità competente1. L’autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all’autorità procedente; |
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Art. 13 - Funzioni dell’autorità competente1. L’autorità competente: a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora, durante la formazione del piano o programma, all'impostazi |
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Art. 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati1. Gli enti territoriali di cui all’articolo 4, comma |
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Art. 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale1. Ai fini di cui alla presente legge, si considerano so |
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Capo III - Disposizioni sulle fasi del procedimento
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Art. 21 - Modalità di svolgimento della VAS1. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. |
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Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l’assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, strategica, l’autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente, secondo i criteri individuati nell’allegato 1 alla presente legge. |
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Art. 23 - Procedura per la fase preliminare1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autori |
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Art. 24 - Rapporto ambientale1. Il rapporto ambientale è redatto “dall’autorità procedente o” N12 dal proponente e contiene le informazioni di cui all’Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare: a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul |
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Art. 25 - Consultazioni1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, l'autorità procedente o il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico contenente: |
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Art. 26 - Espressione del parere motivato1. L’autorità competente svolge le attività tecnico istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro quarantacinque |
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Art. 27 - Conclusione del processo decisionale1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’approvazione del piano o programma. N21 |
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Art. 28 - Informazione sulla decisione1. L’avviso dell’avvenuta app |
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Art. 29 - Monitoraggio1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura: a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati; b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. |
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Art. 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione |
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Art. 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione |
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Art. 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali |
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Art. 33 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente1. La Regione, consultata nell’ambito di procedimenti di competenza statale N71, è tenuta al deposito presso i propri uffici della documentazione pervenuta. A tal fine la Region |
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Art. 33-bis - Oneri istruttori1. Ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente di piani e programmi soggetti alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS è tenuto a versare a favore dell’autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l’organ |
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Art. 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005 |
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Art. 37 - Disposizioni transitorie1. Ai procedimenti di VAS avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento. |
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Art. 38 - Disposizioni attuative1. Il regolamento di cui all'art |
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Art. 38-bis - Poteri sostitutivi |
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Titolo III - LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 39 - Oggetto della disciplina1. Il presente titolo detta disposizioni per la disciplina, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'articolo 7-bis del d.lgs. 152/2006, delle procedure per la valutazione ambientale dei progetti, di cui al comma 2. |
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Art. 41 - Definizioni |
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Art. 42 Partecipazione. Raccordo con la l.r. 46/20131. Le procedure partecipative nell'ambito dei procedimenti in materia di VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III. |
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Art. 43 - Progetti sottoposti alle procedure di cui al presente titolo. Procedimento di VIA postuma1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006: |
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Art. 45 - Competenze della Regione |
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Art. 45-bis - Competenze dei comuni1. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo nonché di cui all'articolo 73-bis, relative a: a) i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali; b) i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali; b-bis) i progetti elencati nella lettera af-bis) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle strade comunali; |
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Art. 45-ter - Competenze degli enti parco regionali1. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo nonché quelle di cui all'articolo 73-bis, relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle re |
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Art. 46 - Soggetti competenti in materia ambientale1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono soggetti competenti in materia ambientale: a) per i procedimenti di competenza della Reg |
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Art. 47 - Strutture operative e supporto tecnico1. L’autorità competente svolge un’istruttoria interdisciplinare tramite la struttura operativa di cui al comma 2. 2. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente relativamente alle procedure di VIA di competenza regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi o |
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Art. 47-bis - Nucleo regionale di valutazione - VIA1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di v |
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Art. 47-ter - Oneri istruttori1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente |
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Art. 47-quater - Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici |
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Art. 48 - Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, il proponente, ai fini della trasmissione dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità.N115 2. Lo studio preliminare a |
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Art. 50 - Studio di impatto ambientale1. Lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 del d.lgs. 152/2006 è predisposto tenendo conto anche degli esiti della eventuale procedura di ver |
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Art. 52 Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale1. Ai sensi e per g |
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Art. 52-bis - Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza |
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Art. 52-ter - Consultazione |
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Art. 53 - Inchiesta pubblica1. In attuazione dell’articolo 7-bis, comma 8, e dell’articolo 27-bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l'autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA.N115 2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanci |
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Art. 54 - Contraddittorio1. In attuazione dell’articolo 7-bis, comma 8, del d.lgs.152/2006, l’autorità competente con proprio atto può |
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Art. 55 Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli1. I titoli che abilitano alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono integrati con i contenuti e le prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA. 2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29 del d.lgs. 152/2006. 3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento c |
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Art. 56 - Modifica di prescrizioni1. Il proponente può richiedere la modifica di una o più prescrizioni contenute n |
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Art. 57 - Proroga dei termini |
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Art. 59 - Disposizioni sul monitoraggio degli impatti |
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Art. 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi1. Per le procedure di cui agli articoli 45-bis e |
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Art. 62 - Impatti ambientali interregionali1. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45-bis e 45-ter, localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti interessate. 2. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45-bis e 45-te |
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Art. 63 - Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA |
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Art. 64 - Disposizioni transitorie1. Ai procedimenti di VIA avviati prima dell’entrata i |
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Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare: |
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Art. 68 - Abrogazione1. Salvo quanto previsto dall’articolo 65, a decorrere |
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Titolo IV - LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)
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Art. 69 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 56/2000 |
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Art. 70 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 56/2000 |
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Art. 71 - Modifiche all’articolo 16 della l.r. 56/2000 |
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Capo II - Norma transitoria
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Art. 72 - Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza |
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Titolo IV-bis - L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
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CAPO I - Disposizioni per l’attuazione della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
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Art. 72-bis - Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e SUAP1. L'autorità competente al rilascio ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo II |
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Art. 72-ter - Comitato di coordinamento |
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Art. 72-quater - Funzioni dell’ARPAT |
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Art. 72-quinquies - Disciplina delle tariffe |
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Art. 72-sexies - Esercizio dei poteri sostitutivi |
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Art. 72-septies - Norma transitoria1. “Nelle more del decreto previsto a |
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Art. 72-octies - Autorizzazione unica ambientale1. La Regione è l’autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e dell’aggiornament |
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Art. 72-novies - Oneri istruttori e tariffe1. Gli importi e le modalità di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe, poste a carico degli interessati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.p.r. 59/2013, ove non determinate da disposizioni nazionali, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al presente articolo. 2. La tariffa applicata per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale copre i costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e costituisce la somma degli oneri relativi a ciascun titolo sostituito. 3. La quantificazione degli oneri istruttori di cui al comma 2, tiene conto, in relazione a ciascun |
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Titolo V - DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE |
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Capo I - Disposizioni di coordinamento procedurale
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Art. 73 - Raccordo fra VAS e VIA1. Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programm |
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Art. 73-bis Provvedimento autorizzatorio unico1. Il procedimento coordinato, finalizzato all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006. I titoli abilitativi sono rilasciati sulla base dell'esito favorevole dell'istruttoria di VIA e ne integrano le conclusioni. |
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Art. 73-ter - Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza |
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Art. 73-quater - Raccordo tra VIA e valutazione d'incidenza1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa ne |
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Art. 73-quinquies - Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) soggetto ad autorizzazione unica - di seguito “AUE” - e a procedimento di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006, entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente. 2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge, secondo quanto dettagliato nell’apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione. 3. L’ista |
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Capo II - Disposizioni finali
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Art. 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile1. Entro un anno dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di aggiornamento della strategia nazionale, il programma regionale di sviluppo (PRS) integra la strategia di sviluppo so |
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Art. 75 - Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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Art. 75-bis - Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni |
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Art. 76 - Disposizioni finanziarie1. Le entrate di cui all’articolo 47, riferite alla competenza regionale, sono stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e sono iscritte all’unità previsionale di base (UPB) di entrata 322 “Proventi diversi” del bilancio pluriennale 2010 - 2012. 2. Gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni aggiuntive di cui ai titoli II e III della presente legge, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”). 3. Agli oneri di cui al comma pr |
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Art. 76-bis - Disposizioni attuative in materia di AIA ed AUA |
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Art. 77 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successiv |
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Allegato 1 - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; - in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; |
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Allegato 2 - Contenuti del rapporto ambientaleLe informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a VAS ai sensi dell’articolo 5, sono: a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma; |
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Allegato B1 - Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione |
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Allegato B2 - Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia |
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Allegato D - Elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione |
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