N52 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

Art. 36 (Modifiche alla l.r. 1/2005) — 1. L’articolo 11 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 - Disposizioni generali

1. I comuni, le province e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell’adozione ed approvazione dei seguenti strumenti ed atti:

a) piano di indirizzo territoriale;

b) piano territoriale di coordinamento;

c) piano strutturale;

d) regolamento urbanistico;

e) piano complesso di intervento;

f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, qualora incidano sull’assetto definito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi;

g) le varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma, ove queste costituiscano quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all’ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono esclusi dalla valutazione integrata i piani attuativi di cui all’articolo 65, salva diversa disposizione del regolamento urbanistico.

3. L’esclusione dall’effettuazione della valutazione integrata è espressamente motivata negli atti deliberativi di adozione ed approvazione.

4. La valutazione integrata è comunque prevista per gli strumenti della pianificazione territoriale e per gli atti di governo del territorio soggetti a valutazione ambientale strategica secondo la normativa vigente.

5. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio.

6. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, prima dell’approvazione finale, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.”."

Dalla redazione