N88 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

Art. 44 (Casi di esclusione) — 1. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l’autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna, in relazione agli aspetti ambientali coinvolti, un’altra forma di valutazione tecnica sui profili coinvolti;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto, mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui l’esenzione è stata concessa;

c) informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, prima di consentire il rilascio dell’autorizzazione, delle motivazioni dell’esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico, al fine della informazione alla Commissione europea.”

Dalla redazione