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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 02/08/2013, n. 46
L. R. Toscana 02/08/2013, n. 46
L. R. Toscana 02/08/2013, n. 46
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/08/2022, n. 29
- L.R. 06/07/2020, n. 51
- L.R. 07/01/2019, n. 3
- L.R. 25/05/2018, n. 25
- L.R. 03/04/2015, n. 43
- L.R. 06/05/2014, n. 23
- L.R. 19/02/2014, n. 9
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 3, comma 4, l’articolo 4, comma 1, lettere e), f), m) e z), gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile); Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto); Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza); Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana); |
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Capo I - Principi della legge e Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione |
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Sezione I - Principi |
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Art. 1 - Diritto di partecipazione e obiettivi della legge1. La Regione, ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all’elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge. 2. La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di: |
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Art. 2 - Titolari del diritto di partecipazione1. Possono intervenire nei processi partecipativi: |
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Sezione II - Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione |
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Art. 3 - Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione1. È istituita l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità. 2. L’Autorità è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. È composta da tre membri, “"nominati"N22 |
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Art. 4 - Procedure di nomina dell’Autorità1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina dell’Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. In particolare, ai singoli co |
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Art. 5 - Compiti dell’Autorità1. L’Autorità in particolare: a) attiva d’ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2; b) valuta e attiva, eventualmente, le procedure di Dibattito Pubblico sulle opere ed i progetti di cui a |
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Art. 6 - Sede, strutture e indennità dell’Autorità1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento de |
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Capo II - Dibattito Pubblico regionale |
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Art. 7 - Definizione di Dibattito Pubblico regionale1. Il Dibattito Pubblico regionale, di seguito Dibattito Pubblico, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazio |
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Art. 8 - Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico1. Sono oggetto di Dibattito Pubblico: a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000; b) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000. 2. Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, l’Autorità coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7. L’entità del contributo viene definita d’intesa con l’Autorità, in relazione ai costi complessivi dell’investimento previsto. 3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale, l’Autorità può comunque disporre un Dibattito Pubblico, |
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Art. 9 - Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale1. Per le opere di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, “riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006,” |
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Art. 11 - Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico1. L’Autorità indice il Dibattito Pubblico con atto motivato nel quale: a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l’imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza, anche di genere, nell’accesso |
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Art. 12 - Conclusione del Dibattito Pubblico1. Al termine del Dibattito Pubblico l’Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito Pubblico; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati del Dibattito Pubblico, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo. 2. L’Autorità trasmette il rapporto al Consiglio reg |
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Capo III - Sostegno regionale ai processi partecipativi locali |
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Sezione I - Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno ad un processo partecipativo locale e requisiti di ammissione |
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Art. 13 - Soggetti e tipologie di sostegno1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi, diversi dal Dibattito Pubblico: a) i residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, corredando la richiesta con: 1) un numero di firme pari al 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti; |
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Art. 14 - Procedure di ammissione1. I soggetti che intendono chiedere il sostegno ad un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l’Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2. 2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata alla Autorità e deve indicare, quali requisiti di ammissione: a) l’oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso |
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Art. 15 - Valutazione dell’ammissibilità dei progetti1. L’Autorità decide sull’ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione della rilevanza dell’oggetto e delle motivazioni del processo partecipativo proposto; |
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Art. 16 - Domande degli enti locali1. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti: |
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Art. 16 bis - Domande presentate dalle imprese1. Le domande presentate nella categoria “domande presentate dalle im |
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Art. 17 - Criteri di priorità1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all’articolo 14, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che: a) hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull’ambiente; b) si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale; c) prevedon |
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Art. 18 - Ammissione definitiva1. L’Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda definitiva e ha facoltà di: a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondent |
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Art. 18 bis - Modalità di sostegno dei progetti ammessi1. Il sostegno dei progetti ammessi dall’Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi: a) sostegno finanziario; b) supporto metodologico; |
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Sezione II - Sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie |
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Art. 19 - Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie1. Gli istituti scolastici e universitari, singo |
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Capo IV - Strumenti di valorizzazione e promozione |
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Art. 20 - Protocollo fra Regione ed enti locali1. La Giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive. |
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Art. 21 - Attività di formazione1. La Giunta regionale, sentita l’Autorità, promuove e organizza attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in: a) corsi di formazione; b) materia |
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Art. 22 - Partecipazione e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione1. La Regione Toscana valorizza l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle politiche locali e regionali. 2. A tal |
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Capo V - Norme finali |
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Art. 23 - Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio1. La partecipazione al processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territo |
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Art. 24 - Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale1. Ogni anno l’Autorità presenta un rapporto al Consiglio regionale, che ne dà adeguata pubblicità. 2. Tale rapporto contiene: a) l’analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svo |
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Art. 25 - Dibattito Pubblico e referendum consultivo1. L’indizione del referendum consultivo su opere, interventi o progetti, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 ( |
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Art. 26 - Processi partecipativi ed elezioni1. Il Dibattito Pubblico non può svolgersi nei centottanta giorni antecedenti l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente |
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Art. 27 - Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/20101. L’articolo 9 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente: “Art. 9 - Partecipazione 1. La presente legge garantisce l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l’intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possi |
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Art. 28 - Modifiche all’articolo 42 della l.r. 10/20101. Nella rubrica dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole “l.r. 69/2007” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 46/2013”. |
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Norma transitoria1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorn |
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Art. 31 - Abrogazione |
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Art. 32 - Omissis
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