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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 27/12/2011, n. 66
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/05/2012, n. 21
- L.R. 06/06/2012, n. 26
- L.R. 14/07/2012, n. 35
- L.R. 27/12/2012, n. 77
- L.R. 27/12/2012, n. 79
- L.R. 14/03/2013, n. 9
- L.R. 02/05/2013, n. 19
- L.R. 14/10/2013, n. 54
- L.R. 24/12/2013, n. 77
- L.R. 04/08/2014, n. 46
- L.R. 10/11/2014, n. 65
- L.R. 19/03/2015, n. 30
- L.R. 05/04/2017, n. 17
- L.R. 23/11/2018, n. 62
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), n) e z) dello Statuto; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ; Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici); Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale; Vista la legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell’art. 65 del d.p.r. 616/1977 ); Vista la legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale); Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio); Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi); Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica); Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale); Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese); Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET); Vista la legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche); Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio); Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale); Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”); Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET.”); Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico); Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale); Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.); Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato); Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ |
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TITOLO I - Omissis |
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TITOLO II - Misure per la riorganizzazione della spesa regionale |
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CAPO I - CAPO III - Omissis |
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CAPO IV - Disposizioni di riordino e razionalizzazione organizzativa |
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SEZIONE I - Omissis |
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SEZIONE II - Revisione dell’ordinamento contabile degli enti parco. Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) e alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio) |
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Art. 44 - Omissis |
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Art. 53 - Omissis |
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SEZIONE III - SEZIONE V - Omissis |
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CAPO V - Riduzione della spesa relativa a organismi collegiali e monocratici nell’ambito del sistema regionale |
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SEZIONE I - SEZIONE II - Omissis |
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SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) |
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SEZIONE IV - Omissis |
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SEZIONE V - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali) |
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SEZIONE VI - Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico) |
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Art. 72 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 26/2006 |
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Art. 73 - Omissis |
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CAPO VI - Omissis |
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CAPO VII - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) |
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TITOLO III - Interventi per lo sviluppo |
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CAPO I - Accelerazione e monitoraggio opere pubbliche strategiche. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”) |
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Art. 90 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 35/20111. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla |
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Art. 92 - Modifiche all’articolo 11 della l.r. 35/20111. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 35/2011 le parole: “presentata secondo le modalità operative stabilite co |
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Art. 94 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 35/20111. Dopo l’articolo 15 della l.r. 35/2011 è |
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CAPO II - Omissis |
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CAPO III - Disposizioni in materia di semplificazione. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa” N13) |
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Art. 96 - Omissis |
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Art. 97 - Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 40/20091. Dopo l’articolo 2 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: “Art. 2 bis - Governance regionale per la riduzione degli oneri amministr |
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Art. 98 - Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 40/20091. Dopo l’articolo 4 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: |
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Art. 99 - Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 40/20091. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: “Art. 4 ter - Interoperabilità dei sistemi informativi 1. Al fine di semplificare i rapporti fra amminist |
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CAPO IV - Disposizioni in materia di semplificazione. Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”e di valutazione di incidenza) |
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Art. 102 - Inserimento dell’ articolo 73 bis nella l.r. 10/20101. Dopo l’articolo 73 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), è inserito il seguente: “Art. 73 bis - Raccordo tra VIA e AIA 1. Nel caso di impianti soggetti ad AIA, la |
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CAPO V - Misure di promozione dello sviluppo sostenibile e dell’economia verde |
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Art. 103 - Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili1. La Regione, tramite apposito fondo, fornisce alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti locali ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché alle associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall’articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato “legge finanziaria 2003”), garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualific |
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Art. 104 - Azioni di promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili1. La Giunta regionale promuove azioni volte a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo sulle copertur |
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Art. 105 - Governance regionale sui siti inquinati1. La Giunta regionale si attiva presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territori |
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Art. 106 - Interventi in materia di edilizia sostenibile, rigenerazione urbana e portualità minore1. La Giunta regionale promuove azioni e interventi volti: a) per quanto concerne l’edilizia sostenibile, a incentivare, in coerenza con la tutela e valorizzazione del paesaggio, l’utilizzo di materiali eco-sostenibili, l’uso di tecniche di bioedilizia per la realizzazione di edifici e manufatti rurali, anche recuperando tecniche costruttive |
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CAPO VI - Azioni di promozione a favore del servizio idrico integrato |
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Art. 107 - Azioni di promozione a favore del servizio idrico integrato1. La Giunta regionale promuove per l’anno 2012 azioni volte ad assicurare sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana per la realizzazi |
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TITOLO IV - Misure per l’equità e la tutela sociale |
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CAPO I - CAPO II - Omissis |
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CAPO III - Interventi a favore delle persone in situazioni di disabilità |
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Art. 112 - Contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche1. Per l’anno 2012, nelle more della riforma della normativa regionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, è autorizzato un ulteriore finanziamento di euro 3.000.000,00 per l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica. |
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CAPO IV - Omissis |
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CAPO V - Riordino della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica |
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Art. 114 - Riordino della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica1. La Giunta regionale, ai fine di perseguire, nell’ambito delle politiche per la casa, la razionalizzazione dei costi per la gestion |
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CAPO VI - Interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie |
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Art. 115 - Interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie1. Gli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale sono promossi dalle aziende sanitarie secondo criteri unitari, nel rispetto delle direttive emanate a tal fine dalla Giunta regionale. 2. Le direttive regionali sono finalizzate a garantire una migliore efficienza e red |
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TITOLO V - TITOLO VI - Omissis |
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TITOLO VII - Disposizioni diverse |
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CAPO I - Disposizioni diverse |
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SEZIONE I - Omissis |
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SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) |
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Art. 136 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/19971. Il comma 2 dell’articolo 7 della 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è sostituito dal seguente: “2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), del med |
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SEZIONE III - SEZIONE V - Omissis |
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SEZIONE VI - Disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico |
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Art. 141 - Tutela dei corsi d’acqua |
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Art. 142 - Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata |
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SEZIONE VII - Disposizioni in materia di consorzi di bonifica |
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SEZIONE VIII - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) |
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Art. 145 - Inserimento dell’ articolo 29 bis nella l.r. 1/20051. Dopo l’articolo 29 della l.r. 1/2005, è inserito il seguente: “Art. 29 bis - Assegnazione di contributi |
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Art. 146 - Modifiche all’articolo 47 quater della l.r. 1/20051. Il comma 2 dell’articolo 47 quater della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 147 - Disciplina paesaggistica1. Le misure di salvaguardia relative all’implementazione del piano di indirizzo territoriale ( |
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SEZIONE IX - SEZIONE XI - Omissis |
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CAPO II - Omissis |
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CAPO III - Soppressione dell’assegno vitalizio. Passaggio al sistema contributivo |
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Art. 154 - Omissis |
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SEZIONE XII - Norma finale |
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Art. 155 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 151, i cui effetti decorrono dalla prima legislatura successiva alla modifica dell’articolo 6 dello Statuto, e dall’articolo 154, i cui effetti decorrono dalla X legislatura regionale. |
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