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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 23/06/2011, n. 24/R
D. P.G.R. Toscana 23/06/2011, n. 24/R
D. P.G.R. Toscana 23/06/2011, n. 24/R
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[Premessa] |
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PREAMBOLOVisto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione; Visto l’articolo 42, comma 2 dello Statuto; Vista la Direttiva 2001/42/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di i |
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Capo I - Oggetto, ambito di applicazione e responsabilità |
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Art. 2 - Definizioni1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: a) “dirigente responsabile del piano o programma”, di seguito indicato come “dirigente responsabile”, il dirigente regionale cui compete, in base all’ordinamento interno, la responsabilità della predisposizione di un piano o programma, ivi compresi gli elementi di analisi e valutazione di cui all’articolo 4, comma 1; corrisponde all |
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Art. 3 - Competenze1. Il dirigente responsabile: a) redige i documenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da c) a d e), ivi compresa la parte relativa alle valutazioni e le analisi di cui all’articolo 4, comma 1; b) predispone gli atti per la partecipazione ai sensi dell’articolo 11; |
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Capo II - Valutazione e monitoraggio |
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Art. 4 - Valutazione1. Il piano o il programma contiene gli elementi di valutazione e di analisi che evidenziano, le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana, con un’ottica trasversale agli effetti sulla dimensione di genere. |
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Art. 5 - Valutazione di coerenza esterna1. La valutazione di coerenza esterna di un piano o programma concerne l’analisi della coerenza fra: a) l’anal |
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Art. 6 - Valutazione di coerenza interna1. La valutazione di coerenza interna concerne l’analisi della coerenza fra: |
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Art. 7 - Analisi di fattibilità finanziaria1. L’analisi di fattibilità finanziaria concerne l’individuazione delle risorse finanziar |
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Art. 8 - Valutazione degli effetti attesi1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall’att |
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Art. 9 - Sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post1. Il monitoraggio è l’esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita ed è finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di realizzazione delle azioni programmate. 2. La valutazione in itinere e la v |
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Capo III - Formazione e partecipazioneSezione I - Processo di formazione del piano o programma |
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Art. 10 - Formazione dei documenti di piano o programma1. Il processo di formazione del piano o programma si articola nelle seguenti fasi: a) approvazione da parte della Giunta regionale dell’informativa preliminare di piano o programma e relativa trasmissione al Consiglio regionale per la formulazione degli indirizzi ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto; |
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Sezione II - Partecipazione |
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Art. 11 - Forme di partecipazione1. Nel corso del processo di elaborazione, i piani e programmi sono soggetti, oltre al confronto e alla concertazione di cui all’articolo 15 della l.r. 49/1999, alle forme di partecipazione definite dal dirigente responsabile sulla base di indirizzi della Giunta regionale. 2. La partecipazione è attivata sulla proposta di piano o programma elaborata a seguito degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio regionale ai sensi dell’a |
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Art. 12 - Modalità di informazione1. Per i piani o programmi regionali, il deposito effettuato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 e dell’articolo 17 della l.r. 1/2005 sono effettuati in |
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Capo IV - Contenuti dei documenti di piano o programma |
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Art. 13 - Modello analitico1. I contenuti dei documenti di piano di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da c) a d e) sono |
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Capo V - Disposizioni finali |
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Art. 14 - Norma transitoria1. Il presente regolamento si applica anche alle fasi delle procedure di programmazione avviate e non |
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Art. 15 - Abrogazioni1. È abrogato il D.P.G.R. 2 novembre 2006, n. 51/R (Regolamento di disciplina dei processi di |
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Art. 16 - Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della |
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