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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 30/05/2017, n. 25
L. R. Toscana 30/05/2017, n. 25
L. R. Toscana 30/05/2017, n. 25
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa) |
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Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 40/20091. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa), è sostituita dalla seguente: “Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi): |
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Art. 2 - Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 40/20091. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 |
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Art. 3 - Disciplina della conferenza di servizi. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 40/20091. L’articolo 21 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - Partecipazione alla conferenza. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 40/20091. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 |
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Art. 5 - Rappresentante unico regionale. Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 40/20091. Dopo l’articolo 25 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: |
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Art. 6 - Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate della Regione. Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 40/20091. L’articolo 26 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 26 - Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione |
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Art. 7 - Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni. Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 40/20091. Dopo l’articolo 26 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: “Art. 26 bis - Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni 1. Qualora la Regione sia convocata in conferenza di servizi per il rilascio di un singolo atto, il RUR è il dirigente competente al rilascio dell’atto stesso. |
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Art. 8 - Formazione della posizione unica regionale. Inserimento dell’articolo 26 ter nella l.r. 40/20091. Dopo l’articolo 26 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: “Art. 26 ter - Formazione della posizione unica regionale 1. Ai fini della definizione della posizio |
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Art. 10 - Svolgimento dei lavori in modalità telematica. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 40/20091. L’articolo 30 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11 - Abrogazioni.1. Gli articoli 22, 23 e 24 de |
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Capo II - Omissis |
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Capo III - Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”) |
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Art. 14 - Nucleo regionale di valutazione - VIA. Modifiche all’articolo 47 bis della l.r. 10/20101. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 bis d |
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Art. 15 - Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attività di monitoraggio. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 10/20101. Il comma 2 dell’articolo 52 della l.r. |
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Art. 16 - Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all’articolo 65 della l.r. 10/20101. Il comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - Raccordo tra VIA e AIA. Modifiche all’articolo 73 bis della l.r. 10/20101. Il comma 4 dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente: “4. L’istruttoria interdisciplinare è condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico.”. |
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