1. La la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 65 "Disposizioni attuative delle procedure" comma 3, prevede che:
"3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti";
2. Le modalità organizzative contenute nel presente Allegato B si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità organizzative per i procedimenti di propria competenza in conformità con i rispettivi ordinamenti.
1. La struttura operativa per le procedure di VIA dell'Autorità competente Regione Toscana è il Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia (Settore VIA).
2. Sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via, sono pubblicati i fac-simile relativi alle istanze di avvio del procedimento ed agli avvisi al pubblico.
3. Soglie relative ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 6, lettera d) - Indicazioni al proponente
1. Per alcune tipologie progettuali, l'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 prevede soglie dimensionali al di sopra delle quali il progetto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, mentre al di sotto delle medesime il progetto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.
2. Qualora sussista, per il progetto in esame, almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri riportati al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30 marzo 2015 (G.U. dell'11.4.2015, Serie Generale), le soglie dimensionali, ove previste, dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.
3. Nel caso in cui il proponente, per il principio di leale collaborazione, richieda il parere della struttura operativa regionale in merito al campo di applicazione della normativa in materia di VIA, per quanto attiene ai progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, il proponente fornisce gli elementi che consentano alla struttura operativa la valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30 marzo 2015.
1. Nel caso il proponente intenda apportare modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, il medesimo presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa regionale.
2. La documentazione allegata all'istanza:
a) esplicita, a livello descrittivo e grafico, lo stato attuale o autorizzato e lo stato modificato nonché la motivazione delle modifiche progettuali richieste;
c) fornisce motivati elementi, utili ai fini delle valutazioni della struttura operativa regionale, con riferimento a quanto segue:
- la localizzazione o meno del progetto di modifica in area non contigua, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione;
- se il progetto di modifica determina un cambiamento di tecnologia, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale cambiamento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;
- se il progetto di modifica determina un incremento di dimensione, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;