Articolo abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

Art. 51 (Procedura di fase preliminare) — 1. Il proponente di un progetto da sottoporre alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti, al fine di definire le informazioni da includere nello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 50, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente l’avvio della procedura di fase preliminare.

2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all’autorità competente domanda corredata dal progetto preliminare dell’opera, dallo specifico studio di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b), nonché da una relazione nella quale:

a) sia configurato uno specifico piano di lavoro che, conformemente alle indicazioni di cui all’allegato C alla presente legge, indichi, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, i temi oggetto dello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio, e le metodologie da seguire;

b) sia contenuto un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e degli altri atti di assenso, comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, con l’indicazione del soggetto competente per ciascun atto;

c) sia indicato se il progetto può avere incidenze significative su uno o più dei siti o zone di cui all’articolo 52, comma 1, lettera e).

2-bis. La documentazione a corredo della domanda è presentata in formato elettronico, e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.

3. Il proponente provvede al deposito della domanda di cui al comma 1 e della relativa documentazione, anche presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46. Qualora il progetto sia stato sottoposto, ai sensi degli articoli 48 e 49, alla procedura di verifica di assoggettabilità, il proponente ha la facoltà di rinviare alla documentazione già depositata a quel fine.

4. L’autorità competente, a seguito della presentazione della domanda di cui al presente articolo, apre una fase di consultazione con il proponente e con le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46, e in tale sede:

a) esamina le condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina, ove possibile allo stato degli atti, le principali alternative, compresa l’alternativa zero;

c) verifica, qualora sia possibile sulla base della documentazione presentata dal proponente, l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.

5. Espletata la consultazione di cui al comma 4, l’autorità competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, emana l’atto conclusivo. Tale atto può comprendere, qualora sia possibile senza alcun pregiudizio della definizione corretta e della completezza del successivo procedimento di VIA, l’indicazione delle condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.”

Dalla redazione