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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 25/03/2015, n. 35
L. R. Toscana 25/03/2015, n. 35
L. R. Toscana 25/03/2015, n. 35
L. R. Toscana 25/03/2015, n. 35
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 01/07/2024, n. 772
- L.R. 07/06/2023, n. 24
- Deliberaz. G.R. 15/05/2023, n. 519
- Deliberaz. G.R. 27/06/2022, n. 730
- L.R. 05/08/2021, n. 29
- Deliberaz. G.R. 19/07/2021, n. 736
- L.R. 06/07/2020, n. 51
- Deliberaz. G.R. 29/06/2020, n. 799
- L.R. 22/11/2019, n. 69
- L.R. 05/08/2019, n. 56
- Deliberaz. G.R. 25/06/2019, n. 819
- L.R. 07/01/2019, n. 3
- L.R. 02/10/2018, n. 54
- Deliberaz. G.R. 11/06/2018, n. 618
- L.R. 24/04/2018, n. 18
- Deliberaz. G.R. 26/06/2017, n. 709
- Sent. Corte Cost. 24/10/2016, n. 228
- Deliberaz. G.R. 12/07/2016, n. 683
- L.R. 11/12/2015, n. 75
- Deliberaz. G.R. 04/08/2015, n. 826
- Errata Corrige in B.U. 13/05/2015, n. 27
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n) ed o), dello Statuto; Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE); Vista la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara); Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio); Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili); Vista legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008); Vista la sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 1995, n. 488; Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 5 marzo 2015; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 ottobre 2014; Considerato quanto segue: 1. La programmazione del settore estrattivo necessita di una visione d'insieme finalizzata a stabilire regole univoche per il corretto uso delle risorse minerarie, ad assicurare coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell'ambiente ed a garantire uguali opportunità per le imprese del settore; occorre prevedere la dislocazione delle funz |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto1. La Regione con la presente legge disciplina la ricerca e l'attività estrattiva delle sostanze minerali app |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) attività estrattiva: l'attività di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato o alla realizzazione di opere pubbliche; b) industria estrattiva: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE); c) materiale di cava: i materiali di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, distinti in: 1) materiali per usi industriali e per costruz |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni in materia di pianificazione delle attività estrattive e provvede: a) all' |
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Art. 4 - Funzioni dei comuni1. Il comune in conformità agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti nel PRC: a) ade |
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Art. 5 - Regolamento di attuazione1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regola |
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CAPO II - ATTI DI PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN MATERIA DI CAVE |
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Art. 7 - Contenuti del piano regionale cave1. Il PRC definisce: a) il quadro conoscitivo delle attività estrattive e delle risorse presenti nel territorio, con particolare riferimento a: 1) le risorse minerarie suscettibili di attività estrattive ed i vincoli già esistenti da rispettare per la localizzazione delle aree a destinazione estrattiva; 2) i siti estrattivi in esercizio e le tipologie dei materiali estratti; 3) la stima della quantità dei materiali riutilizzabili e assimilabili; 4) i siti estrattivi e le cave di reperimento di materiali ornamentali storici; 5) i siti estrattivi dismessi; 6) l'analisi dell'andamento economico del settore; |
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Art. 8 - Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave1. Il PRC è approvato con le procedure di cui al titolo II e al titolo III, capo I, della L.R. 65/2014. |
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Art. 9 - Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale1. Il comune, ove necessario, adegua nei termini stabiliti dallo stesso PRC i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni contenute nel piano medesimo. 1-bis. Il comune, qualora ne ricorrano i presupposti, può procedere ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 65/2014. N35 |
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Art. 10 - Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti in rel |
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Art. 11 - Avviso pubblico1. I comuni interessati emettono un avviso pubblico invitando i soggetti interessati a presentare proposte fin |
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Art. 13 - Previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali in contrasto con il piano regionale cave1. Qualora il comune approvi o modifichi i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica i |
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Art. 14 - Mancato adeguamento e poteri sostitutivi1. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nel termine indicato nel PRC, le localizzazioni dei giacimenti e le prescrizioni individuate dal PRC ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), prevalgono sulla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale "co |
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CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA |
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Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva1. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del comune in conformità con le previsioni dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. 2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità giuridica presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente. |
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Art. 17 - Domanda di autorizzazione1. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati: a) analisi delle caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito e paesaggistiche del luogo di intervento; b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d'uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali e paesaggistiche, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste; |
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Art. 18 - Oggetto e contenuto dell'autorizzazione1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, di seguito denominata autorizzazione, ha per oggetto il sito estrattivo, gli interventi di risistemazione ambientale, durante e al termine della coltivazione, l'indicazione delle garanzie finanziarie per il suo ripristino. 2. L'autorizzazione contiene: |
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Art. 20 - Durata dell'autorizzazione1. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata dell'autorizzazione stessa in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali ed agli investimenti previsti e non può superare i venticinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 2. Alla scadenza dell'autorizzazione cessano tutti i lavori di coltivazione e quelli relativi alla risistemazione ambientale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24. |
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Art. 21 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione1. Il comune adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) al venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione; b) perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione; c) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione; d) realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'articolo 23, comma 1; e) qualora l'attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti; f) decorso del termin |
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Art. 22 - Subingresso nelle coltivazioni1. L'autorizzazione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. L'autorizzazione può essere trasferita ai soggetti che abbiano acquisito la disponibilità |
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Art. 23 - Varianti all'autorizzazione1. È rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 nei seguenti casi: N24 |
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Art. 24 - Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale1. Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al comune ai fini del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori. 2. Ai fini di cui al comma 1, il comune, anche avvalendosi dell'A |
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Art. 25 - Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al comune ed alla Giunta regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività estrattiva. |
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Art. 26 - Garanzie finanziarie1. Il rilascio dell'autorizzazione e del permesso di ricerca è subordinato alla prestazione, da parte dell'istante a favore del comune, di una garanzia finanziaria ai fini della corretta esecuzione del progetto di risistemazione determinata dal comune sulla base della perizia di stima allegata alla domanda di autorizzazione o di permesso di ricerca. 1-bis. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 sono prestate anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 31, comma 3. N23 2. Le garanzie finanziarie sono costituite con una delle modalità di seguito indicate: a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo |
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Art. 27 - Contributo di estrazione1. N41 Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili, il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. La Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo conto dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione, sulla base di criteri di tutela paesaggistica e adesione a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro. 2. Il comune versa annualmente all'azienda unità sanitaria locale USL competente per territorio ed alla Regione, le quote di contributo ad esse spettanti. Il contributo è destinato: a) per il 90,50 per cento al comune, per gli interventi infrastrutturali, per opere di tutela ambientale e per altri interventi per la riqualificazione territoriale, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domand |
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Art. 28 - Consorzi1. Il comune può promuovere la costituzione di consorzi volontari o può disporre la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale de |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI RICERCA |
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Art. 29 - Permesso di ricerca1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava deve chiedere il permesso al comune territorialmente interessato. 2. La domanda di permesso di ricerca è corredata dai seguenti elaborati: a) planimetria dell'area di ricerca; b) relazione t |
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Art. 30 - Obblighi del ricercatore1. Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, fatto salvo quanto previsto al comma 5. |
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CAPO V - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI SITI ESTRATTIVI DISMESSI E DEI SITI ESTRATTIVI IN ESAURIMENTO DA RIQUALIFICARE |
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Art. 31 - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi1. Il comune, a seguito del censimento dei siti dismessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), individua tra i medesimi siti, nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, quelli che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitino di interventi di recupero e riqualificazione ambientale. |
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Art. 31-bis - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare1. I comuni individuano nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le aree di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i-bis), che, in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico e di messa in sicurezza, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione ambientale e definiscono negli strumenti della pianificazione urbanistica le condizioni per il corretto recupero e riqualificazione del sito. 2. Il comune, per le aree individuate ai sensi del comma 1 |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DISTRETTO APUO-VERSILIESE |
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Art. 32 - Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara1. La Regione, con il presente capo, disciplina l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento |
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Art. 33 - Concessione1. L’esercizio dell’attività estrattiva dei beni che appartengono al patrimonio indisponibile comunale, è sottoposto a concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte del comune. N21 |
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Art. 34 - Oggetto e contenuto della concessione1. La concessione ha per oggetto la disponibilità di uno o più siti estrattivi che costituiscono il livello territoriale ottimale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). 2. La concessione contiene: a) l'indicazione della localizza |
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Art. 35 - Procedimento per il rilascio della concessione1. Ai fini del rilascio della concessione, il comune emette un avviso pubblico per individuare il soggetto interessato all'ottenimento della stessa sulla base di un “progetto di fattibilità tecnica ed economica” N18. 2. Il “progetto di fattibilità tecnica ed economica” N18 contiene almeno: a) progetto di coltivazione; b) piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione; c) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area; |
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Art. 35-bis - Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni1. Al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della riso |
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Art. 35-ter - Procedimento per il rilascio della autorizzazione al consorzio |
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Art. 35-quater - Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale1. Nei casi di cui a |
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Art. 36 - Contributo di estrazione e canone concessorio1. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, pari al dieci per cento del valore medio di mercato del materiale. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3. 2. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune, anche oltre il limite del 10,50 per cento del valore |
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Art. 37 - Cause di decadenza della concessione1. Sono cause di decadenza: a) la mancata presentazione della domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal rilascio della concessione; |
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Art. 38 - Autorizzazioni e concessioni esistenti1. Il comune provvede al rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica allo scadere delle autorizzazioni o delle concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) o dell'articolo 3 della L.R. 104/1995. 2. Allo scadere delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 78/98 o dell'articolo 3 della L.R. 104/1995, decadono anche le relative concessioni. 3. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi della L.R. 78/98 e dell'articolo 3 della 1.r. 104/1995 proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente “, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all’articolo 20, comma 4 bis” N15. Qualora non sia stabilita la scadenza, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate decadono allo scadere di sette anni “dal 31 ottobre 2016” |
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Art. 39 - Regolamenti comunali1. Il regolamento dei comuni emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del r.d. 1443/1927, definisce in particolare: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva dei beni di cui all'a |
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Art. 40 - Nucleo tecnico di valutazione1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale costituisce u |
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Art. 40-bis - Comitato del distretto apuo-versiliese1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di costituzione del comitato del distretto Apuo-versiliese di cui fanno parte i rappresentanti dei comuni di cui all’articolo 40 ter, delle camere di commercio e delle parti economiche e sociali. 2. Il comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni: |
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Art. 40-ter - Comuni del distretto Apuo-versiliese |
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Art. 41 - Accordi per la filiera locale1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le impre |
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CAPO VII - FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO |
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Art. 42 - Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico |
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CAPO VIII - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE |
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Art. 43 - Disposizioni generali1. Sono considerate cave di prestito le cave necessarie al fine di realizzare, anche parzialmente sul territorio toscano, le seguenti opere pubbliche: a) di interesse statale ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale); |
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Art. 44 - Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito1. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 set |
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Art. 45 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito1. Al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di prestito si applicano |
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Art. 46 - Autorizzazione alle indagini preliminari1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di coltivazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), sia necessario effettuare indagini preliminari, l'autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 3 |
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Art. 47 - Disposizioni di carattere eccezionale1. In caso di gravi calamità naturali la Giunta regionale può autorizzare la coltivazione di siti estrattivi |
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Art. 48 - Estrazione dai corsi d'acqua1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi è autorizzata dalla competente autorità idraulica al solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo. 2. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui la comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve contenere: |
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Art. 49 - Estrazione di materiali da taglio per restauri architettonici e monumentali1. Il prelievo di materiale nelle cave di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), finalizzato a specifici interventi pubblici di recupero, restauro, manutenzione, conservazione di monumenti per i quali sia prescritto l'utilizzo di specifici materia |
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CAPO IX - FUNZIONI DI POLIZIA DELLE CAVE, VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 50 - Funzioni di polizia e vigilanza1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 2. I comuni esercitano altresì la vigilanza sull'attivit |
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Art. 51 - Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione1. La Regione promuove forme anche permanenti di collaborazione e coordinamento fra i soggetti di cui all'articolo 50, per migliorare l'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo finalizzate alla tutela ambientale e alla sicurezza |
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Art. 52 - Sanzioni1. Il mancato versamento dei contributi di estrazione comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine; b) l'aumento del contributo in misura pari al 30 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera a |
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CAPO X - OBBLIGHI DEI COMUNI |
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Art. 53 - Obblighi dei comuni1. I comuni, entro il mese di marzo di ogni anno, inviano alla Giunta regionale le informazioni relative a: a) l'andamento de |
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Art. 54 - Inadempimento dei comuni1. La quota di contributo di estrazione a favore dei comuni è diminuita del 10 per cento per i comuni che non abbiano provveduto ad uno o più dei seguenti adempimenti: a) invio delle informazioni di cui all’artic |
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CAPO XI - MISURE DI PROMOZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO |
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Art. 55 - Promozione delle filiere produttive dei materiali da estrazione1. La Regione promuove, attraverso i propri strumenti di programmazione, interventi volti a: a) definire strumenti e percorsi per |
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CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 56 - Dotazione organica1. Per lo svolgimento delle funzioni esercitate in materia di pianificazione delle attività estrattive, in materia di coordinamento, monitoraggio e controllo di cui all'articolo 51, nonché in materia di VIA regionale, la Regione si avvale di personale proprio e personale trasferito dalle province e dai comuni. 2. Il personale delle province e dei comuni di cui al comma 1, è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge nel numero massimo di quindici unità, previa intese tra Regione, province e comuni per l'individuazione ed il trasferimento del personale medesimo. |
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Art. 57 - Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive1. In fase di prima applicazione il PRC è adottato “il 30 giugno 2019”N7. |
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Art. 58 - Disposizioni transitorie1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della presente legge e, comunque, non oltre il termine individuato dal PRC ai sensi dell’articolo 9, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate in conformità co |
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Art. 58-bis - Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane1. ““Fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'articolo 113 della l.r. 65/2014 e comunque non oltre la data del” N38 31 dicembre 2019,” N18 qualora il titolare di un’autorizzazione in corso di validità abbia realizzato una difformità volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all’interno dell’area in disponibilità a destina |
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Art. 59 - Sanzioni per inadempimento della Regione1. La mancata approvazione del regolamento entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, comporta una dimin |
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Art. 60 - Clausola valutativa1. Al fine di monitorare il processo di attuazione della riforma, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia, entro “dicembre 2020” N18, una prima relazione in cui sono evidenziati in particolare: |
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Art. 62 - Modifiche dell'articolo 45 della L.R. 10/20101. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 della L.R. 10/2010 le parole: "negli allegati A3 e" sono sostitui |
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Art. 64 - Abrogazione dell'allegato A3 della L.R. 10/20101. L'allegato A3 della L.R. |
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Art. 67 - Modifiche dell'articolo 14 della L.R. 65/19971. Al comma 3 dell'artic |
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Art. 69 - Modifiche della L.R. 78/19981. Il titolo della L.R. 78/1998 è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di miniere". |
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Art. 70 - Modifiche della L.R. 104/1995.1. Gli articoli 2 e 3 de |
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Art. 71 - Norma finanziaria1. Gli oneri di cui agli articoli 3, 43, comma 4, 51 e 56, sono stimati complessivamente in euro 475.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte per euro 350.000,00 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" e per euro 125.000,00 con le risorse dell'UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015 ed in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB. 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" e per euro 100.000,00 con le risorse dell'UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017. 1-bis. Gli oneri di cui all’articolo 40, comma 2, sono stimati in euro 25.000,00 per l’anno 2019, euro 70.000,00 per l’anno 2020 ed euro 50.000,00 per l’anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. N23 1-ter. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 40, comma 4, è autorizzata, per il solo anno 2019, la spesa di euro 25.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019. N23 2. Le entrate relative al contributo di estrazione e derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 27 sono stimate in euro 475.000,00 per l'anno 2015 con imputazione all'UPB 242 "Altre entrate correnti vincolate" per euro 75.000,00 e all'UPB 322 "Proventi diversi" per euro 400.000,00 per il bilancio 2015 e sono stimate in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con imputazione all'UPB 322 "Proventi diversi" del bilancio pluri |
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