Articolo abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

Art. 60 (Controlli e sanzioni) — 1. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza lo svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l’autorità competente esercita il controllo sull’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché sull’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente, l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza previa sottoposizione alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l’autorità competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all’applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previo svolgimento di una delle procedure di cui alla presente legge o di annullamento del provvedimento conclusivo di detta procedura, i poteri di cui al comma 4, sono esercitati previo nuovo svolgimento della medesima procedura.”

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