N96 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima inserito dalla L.R. 17/02/2012, n. 6 e poi abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

“Art. 72-sexies (Esercizio dei poteri sostitutivi) — 1. Qualora le province, quali autorità competente ai sensi dell’articolo 72-bis, comma 1, non provvedano, nell’ambito delle procedure di AIA di cui alla parte seconda, titolo III-bis del d.lgs. 152/2006, ad emanare gli atti di propria competenza entro i termini ivi previsti, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).”

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