L. P. Trento 28/03/2003, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 28/03/2003, n. 4

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.
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Titolo I - Interventi per il sostegno dell’economia agricola
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al settore agricolo stabiliti dall’Unione europea e nel quadro della programmazione provinciale, disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia di agricoltura anche al fine dello sviluppo e del potenziamento dell’economia delle zone montane sfavorite, perseguendo i seguenti obiettivi:

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Art. 1-bis - Tavolo verde e forme di collaborazione e concertazione

1. Al fine di favorire la concertazione con i principali attori dell'agricoltura trentina, la Provincia, in rel

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Art. 1-ter - Linee guida per lo sviluppo dell'agricoltura trentina

1. La Provincia determina gli obiettivi, gli indirizzi e le p

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Art. 2 - Beneficiari

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo titolo, possono fruire di agevolazioni i seguenti soggetti:

a) le imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;

b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole individuate ai sensi della lettera a);

c) gli enti, pubblici e privati, conduttori direttamente di aziende agricole il cui fabbisogno normale di lavoro sia almeno di un’unità di lavoro umano (ULU) annua;

d) le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi, che

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Art. 3 - Criteri e modalità per l’attuazione delle iniziative

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale determina annualmente con propria deliberazione:

a) l’individuazione delle azioni e delle priorità, con riferimento all’andamento economico dell’agricoltura trentina e alla tipologia dei beneficiari;

b) le spese ammissibili per tipo d’iniziativa e i limiti minimi e massimi della spesa;

c) il limite massimo di spesa ammissibile relativo alle agevolazioni previste per le zone agricole sfavorite di cui al capo III di questo titolo;

d) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

e) la misura delle agevolazioni, ivi comprese l’entità e la durata dei prestiti e mutui agevolati, entro i limiti massimi previsti da questo titolo;

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Art. 4 - Limiti d’intervento

1. Per ciascuna azienda l’importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste da questo titolo per gli investimenti aziendali di cui agli articoli 42, 44, 45 e 46 non può essere superiore ad un milione di euro per il periodo di validità del regime di aiuti autorizzato dall’Unione europea e con decorrenza dalla concessione della prima agevolazione.

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Art. 5 - Divieti di cumulo

1. Fermo restando quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al settore agricolo, le agevolazioni previste

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Art. 6 - Obblighi e sanzioni

1. La concessione delle agevolazioni previste da questo titolo comporta l’obbligo di non alienare, di non cedere o comunque di non distogliere dalla loro destinazione i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse per un periodo non inferiore a dieci anni decorrenti dalla data della domanda di verifica finale. Per i beni mobili, ivi compresi gli impianti tecnologici, il predetto periodo è limitato a tre anni.

2. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1, da parte del beneficiario delle agevolazioni:

a) la cessione o il conferimento dell’azienda, la trasformazione o la fusione dell’i

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Art. 7 - Tipologie delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste da questo titolo sono concesse, qualora non diversamente disposto, in conto capitale e sono erogabili in un’unica soluzione oppure mediante un contributo annuo costante la cui attualizzazione sia equivalen

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Art. 8 - Disposizioni sui mutui e i prestiti agevolati nonché sulla loro estinzione anticipata

1. Il periodo massimo di preammortamento ammissibile al concorso provinciale non può essere superiore a due anni.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui è concesso in misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento

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Art. 9 - Disposizioni particolari per la concessione di agevolazioni

1. Le agevolazioni previste da questo titolo possono essere concesse, anche in deroga al rispetto delle priorità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e dei limiti di cui all’articolo 4, già nell’anno di presentazione delle relative domande:

a) nel caso di calamità naturali, ivi compresi altri eventi eccezionali e sinistri;

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Art. 10 - Concessione dei benefici

1. Con il provvedimento di concessione delle agevolazioni sono approvate le iniziative oggetto dell’intervento, gli eventuali elaborati progettuali e sono fissati i termini di completamento delle opere e degli acquisti.

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Art. 11 - Comitato tecnico per il settore agricolo

N71

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Art. 12 - Realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative per cui questo titolo prevede la concessione di agevolazioni in forma di contributi in conto capitale sono effettua

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Art. 13 - Anticipi e acconti

1. La Provincia può concedere anticipi nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) in misura non superiore

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Art. 14 - Interventi della Provincia per piani, progetti e iniziative finanziati o cofinanziati dall’Unione europea o dallo Stato

N10

1. Per agevolare la realizzazione dei progetti d’interesse agricolo ammissibili ai benefici previsti dai fondi strutturali, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) previsti dai regolamenti comunitari, la Provincia è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico dell’Unione europea e dell

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Art. 15 - Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni

1. La liquidazione delle agevolazioni previste da questo titolo è disposta sulla base della documentazione comprovante l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori, degli acquisti e delle attività. Se il contributo è determinato in via forfettaria, le somme spettanti sono liquidate sulla base di una dichiarazione del beneficiario che attesti l’avvenuto completamento dell’intervento

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Art. 15-bis - Erogazione degli aiuti aggiuntivi del piano di sviluppo rurale tramite l’organismo pagatore

1. La Provincia è autorizzata a trasferire all’organismo pagatore individuato per l’erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l’erogazione degli aiuti aggiuntivi del piano di s

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Art. 15-ter - Contributi a sostegno della transizione ecologica e digitale

1. Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, agro-alimentare, zootecnico e forestale, la Provincia può concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia in fonti primarie, fino alla misura massima prevista dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato con finalità ambientali.

1-bis. Per realizzare e gestire congiuntamente impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili la Provincia può inoltre concedere i contributi previsti dal comma 1, nei limiti ivi indicati, ai consorzi costituiti tra imprese agricole. N162

1-ter. la Provincia,

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Art. 15-quater - Aiuti per servizi alle imprese agricole

1. Ai beneficiari individuati dall’articolo 2, comma 1, "lettere a), b), d) ed e)"N95, possono essere concessi contributi per:

a) l’assistenza e la consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

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Art. 15-quinquies - Promozione dello sviluppo e della competitività dell'agricoltura trentina

1. Per accrescere lo sviluppo e la competitiv

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Capo II - Interventi a sostegno dell’imprenditoria giovanile

 

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Art. 16 - Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile

1. Le agevolazioni previste da questo titolo per la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole possono essere concesse anche a giovani di età compresa fra i diciotto e i quarant’anni che intendano intraprendere per la prima volta l’attività agricola.

2. Le agevolazioni ai giovani possono essere concesse per la realizzazione di un progetto imprenditoriale agricolo di durata non inferiore a tre anni, purché il richiedente acquisisca la qualifica di imprenditore agricolo secondo la normativa vigente entro tre anni dall’insediamento.

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Art. 17 - Premio d’insediamento

1. Ai giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni possono essere concessi aiuti speciali per il primo insediamento purché siano rispettate le condizioni previste dalla disciplina dell’Unione europea per gli aiuti all�

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Capo III - Regime speciale per le zone agricole sfavorite e l’incentivazione delle pluriattività

 

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Art. 18 - Disposizioni generali

1. Per le zone sfavorite del territorio provinciale la Provincia istituisce un regime speciale di aiuti al fine di preservare l’attiv

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Art. 19 - Delimitazione delle zone sfavorite

1. La Giunta provinciale provvede alla delimitazione e alla classificazione delle zone sfavorite del territorio provinciale, conside

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Art. 20 - Regime speciale delle agevolazioni

1. Per le zone sfavorite si applica il seguente regime:

a) per gli interventi la cui spesa ammissibile ad agevolazione sia di importo inferiore al limite stabilito ai sensi dell’articolo

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Art. 21 - Indennità compensativa

1. Agli operatori agricoli che coltivano direttamente i fondi e che rispettano la normativa comunitaria in materia può essere conce

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Art. 22 - Interventi per la difesa del territorio e la tutela del paesaggio, compresa la salvaguardia di specie animali minacciate di estinzione

1. Per contribuire alla difesa del territorio e alla tutela del paesaggio può essere concesso un premio annuo per ettaro fino a un importo massimo di 440 euro a chiunque s’impegni alla coltivazione della superficie prativa secondo le pratiche agronomiche ed ambientali fissate dalla Provincia.

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Art. 23 - Recupero delle superfici foraggiere abbandonate

1. Per evitare pregiudizi ambientali, rischi di incendio e degrado del territorio connessi all’esistenza di terre agricole abbandonate può essere concesso un premio per il recupero, anche mediante lo sfalcio, di superfici foraggiere abbandonate. Il premio è concesso entro i limiti massimi stabiliti dal vigente piano di sviluppo rurale per l’indennità compensativa.

2. Si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre suscettibili di coltivazione che non sono state destinate a utilizzazione agraria da almeno tre annate agrarie.

3. I comuni interessati individuano nel loro territorio le superfici foraggiere abbandonate mediante apposite delimitazioni cartografiche. L’individuazione delle superfici è soggetta all’approvazione della Giunta provinciale.

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Art. 23-bis - Recupero di aree di interesse naturalistico, paesaggistico o storico

1. Per conservare o migliorare ambienti di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o storico, quali i castagneti, i pascoli di alta montagna e le malghe, può essere concesso un contributo fino alla misura massima dell’80 per

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Art. 24 - Interventi di sostegno all’attività di alpeggio

1. Al fine del mantenimento della pratica dell’alpeggio, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e d), che gestiscono direttamente alpeggi e malghe può essere concesso un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di 72 euro, volto a compensare i costi dovuti alla pratica dell’alpeggio.

2. Il premio di cui a

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Art. 25 - Alpicoltura

1. Al fine di qualificare e tutelare i pascoli e l’ambiente naturale montano può essere concesso un contributo per la sistemazione e il miglioramento dei pascoli ed alpeggi utilizzati in comune e per l’attuazione di tutte le opere e servizi necessari per assicurare o migliorare la loro gestione, ivi comprese le relative infrastrutture, quali i sistemi di trasporto a fune necessari per la gestione delle attività in malga.

2. Le agevolazioni possono essere concesse:

a) ai proprietari degli alpeggi e ai soggetti c

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Art. 26 - Iniziative volte all’incentivazione delle pluriattività

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in conformità all’articolo 17, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari ai sensi dell’

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Art. 27 - Iniziative di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo

N81

1. Per incentivare l’agriturismo, ai soggetti che già svolgono attività agrituristica o che sono in possesso del nulla osta previsto dall’

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Capo IV - Interventi a favore della gestione associata dell’impresa agricola

 

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Art. 28 - Potenziamento delle strutture

1. Al fine di favorire le attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici svolte da cooperative e da altre forme associative, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento per la realizzazione, l’acquisto, l’ampliamento, l’ammodernamento di:

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Art. 29

N26

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Art. 30 - Agevolazioni per razionalizzare l’impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola

1. Per favorire il contenimento dei costi e la razionalizzazione dell’impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola, la Provincia può concedere un contributo ai soggetti individuati dai commi 2 e 3 per l’acquisto, la realizzazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti per l’approvvigionamento di scorte e di mezzi di produzione, ivi compresi gli impianti per la difesa antiparas

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Art. 31 - Agevolazioni per l’avviamento e il funzionamento delle forme associative

1. Allo scopo di favorire l’associazionismo e la cooperazione agricola può essere concesso, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla misura massima dell’80 per cento dei costi di avviamento sostenuti nel primo anno, ridotto del 20 per cento per ciascun anno d’esercizio suc

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Art. 32 - Agevolazioni per le attività di revisione e assistenza tecnica ai consorzi di miglioramento fondiario

1. Al fine di attuare l’attività di revisione di cui all’articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura), la Provincia può procedere direttamente allo svolgimento dell’attività o affidarne lo svolgimento, previa convenzione e con le procedure di cui alla legge provinciale n. 23 del 1990 e al

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Art. 33 - Finanziamento per la gestione dei consorzi pubblici di bonifica

1. La Provincia concorre, in misura non superiore all’80 per cento, al finanziamento delle spese di gestione sostenute dai soggett

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Capo V - Interventi infrastrutturali e riordinamento fondiario

 

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Art. 34 - Opere collettive di miglioramento fondiario

1. Al fine di sviluppare e migliorare le opere collettive infrastrutturali di miglioramento fondiario connesse allo sviluppo dell’attività agricola, ai sogg

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Art. 35 - Irrigazione e bonifica

1. Al fine di un equo e razionale uso collettivo delle risorse idriche e del miglioramento e consolidamento della qualità delle produzioni, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), può essere concesso un contributo nella misura massima del 90 per cento:

a) per le iniziative rivolte alla raccolta, distribuzione, gestione e ricerca delle acque a scopo irriguo "e antibrina"N96, ivi

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Art. 36 - Interventi per il riordino fondiario

1. Al fine di migliorare la struttura produttiva delle aziende agricole la Provincia può assegnare ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), somme fino alla concorrenza dell’ammontare delle spese necessarie per lo studio, la redazione e l’attuazione di piani di riordinamento fondiario riguardanti un’adeguata es

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Art. 37 - Commissione per la stima dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario

1. La stima per la determinazione del valore dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario è eseguita da una commissione nominata dagli enti che promuovono il piano. La commissione di stima è costituita da:

a) due rappresentanti dell’ente che promuove il piano di riordinamento fondiario, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un funzionario della

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Art. 38 - Disposizioni particolari relative al piano di riordinamento fondiario

1. La durata del deposito del piano di riordinamento fondiario presso la segreteria del comune, ai sensi dell’articolo 26

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Art. 39 - Agevolazioni per le operazioni connesse al riordinamento fondiario

1. Ai proprietari di terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario, che cedano tali terreni ad altri proprietari di fondi compresi nello stesso pian

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Art. 40 - Interventi per il riordinamento agrario

1. Al fine di elevare le capacità produttive dei terreni, di consentire una razionale utilizzazione della potenzialità produttiva esist

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Art. 41 - Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice

1. Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, di stimolare e valorizzare, in particolare, l’imprenditoria giovanile in agricoltura, nonché la costituzione e il mantenimento di convenienti unità colturali, può essere concesso un contributo in conto interessi pari alla misura massima del 65 per cento del tasso d’interesse applicato sui mutui di durata massima ventennale per l’acquisto di fondi rustici o di terreni idonei alla costituzione e all’ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico. L’importo totale dell’aiuto non può comunque superare il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Limitatamente agli acquisti di terreni attuati nelle zone sfavorite delimitate ai sensi dell’articolo 19 e per le iniziative rientranti nella soglia determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera q), nonché per gli acquisti di terreni che costituiscono operazioni di accorpamento nell’ambito dei piani di riordinamento fondiario di cui all’articolo 36, in alternativa al contributo in conto interessi può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi comprese le spese notarili, fiscali e professionali, determinata attualizzando il contributo in annualità. Nel calcolo

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Capo VI - Interventi nel settore delle produzioni animali e vegetali
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Art. 41-bis - Azioni per la tutela del benessere degli ammali

N98

1. Le finalità di tutela del benessere degli animali previste dalla legge provinciale sugli animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, alle pro

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713198 11860370
Art. 42 - Agevolazioni per la zootecnia

1. Al fine di promuovere le produzioni zootecniche, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), può essere concesso un contributo per:

a) l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento delle strutture zootecniche e di macellazione aziendale, la viabilità di accesso e i relativi allacciamenti;

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713198 11860371
Art. 43 - Disposizioni particolari per la zootecnia

1. Per potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici;

b) l'espletamento dei test di determinazione della qualità genetica e della resa del bestiame;

c) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre; N99

d) i servizi di consulenza alle imprese zootecniche per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, con riferimento anche agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche e a quelli connessi alla sicurezza delle aziende agricole. N100

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Art. 43-bis - Interventi per lo smaltimento di materiale a rischio

1. Per l’assolvimento dell’obbligo dello smaltimento del materiale specifico a rischio, a seguito del manifestarsi di casi di enc

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Art. 43-ter - Coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino

1. La Provincia riconosce e promuove, in quanto attività agricole realizzate in provincia di Trento, la produzione di piante officinali coltivate in Trentino, individuate da apposito elenco tramite regolamento di attuazione da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione. Promuove inoltre l'aggiornamento tecnico degli operatori sui temi della coltivazione, raccolta, conservazione e commercializzazione di tali prodotti nonché l'adozione di specif

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Art. 44 - Agevolazioni per l’apicoltura

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare l’apicoltura, anche come fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) ed i), possono ess

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Art. 45 - Agevolazioni per l’acquacoltura e l’elicicoltura

1. Al fine di promuovere, sviluppare e risanare l’allevamento di pesci, di anfibi, di crostacei e di molluschi eduli, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) ed i), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 40 per cento per:

a) l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento delle strutture di allevamento, ivi comprese le attrezzature fisse;

b) le operazioni necessarie per l’esecuzione dei piani di risanamento, nonch�

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Art. 46 - Agevolazioni per le produzioni vegetali

1. Al fine di promuovere il miglioramento delle produzioni vegetali, comprese quelle olivicole, anche attraverso la realizzazione di strutture e di opere di miglioramento fondiario, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, a esclusione di quelli indicati dalle lettere f), g) e h), può essere concesso un contributo per le seguenti iniziative:

a) rinnovi e ammodernamenti di impianti viticoli, frutticoli e olivicoli, al fine di adeguare le produzioni alle esigenze del mercato, alla vocazione e tipicità delle aree;

b) nuovi impianti con specie frutticole e viticole compatibili con le disposizioni di cui alle o

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Art. 46-bis - Disposizioni per le piccole produzioni agroalimentari di origine locale

N33

1. La Provincia, anche per favorire processi di sostenibilità ambientale, promuove e valorizza le piccole produzioni locali (PPL), come definite ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 aprile 2022, n. 30 (Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 11 della legge n. 30 del 2022, l

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Capo VII - Misure per l’agricoltura biologica e la qualità dei prodotti

 

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Art. 47 - Agevolazioni per l’agricoltura biologica

1. La Provincia provvede direttamente alla realizzazione d’iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti biologici.

2. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), limitatamente alle attività di produzione ottenuta con metodo biologico, e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che abbiano come oggetto sociale esclusivo l’esercizio di attività agricola biologica può essere concesso:

a) un contributo nella misura massima del 40 per cento per la

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Art. 48 - Agevolazioni per la qualità dei prodotti

1. La Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché ai consorzi di tutela dei marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG per incentivare programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità, con un intervento massimo per sei anni fino al 100 per cento del costo dei controlli effettuati nel primo anno, ridotto di quindici punti percentuali per ciascun anno a seguire, in modo che al sesto anno l'intervento massimo sia pari al 25 per cento. Questi aiuti possono essere concessi anche ai consorzi di tutela. N106

2. Ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), nonché ai consorzi di tutela dei marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG

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713198 11860381
Art. 48-bis - Agevolazioni per le strade del vino, per le strade dei sapori, per le strade del vino e dei sapori e per le strade dei fiori

N78

1. Per migliorare l’efficienza delle "strade del vino, strade dei sapori, strade del vino e dei sapori e strade dei fiori"

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713198 11860382
Art. 48-ter - Agevolazioni per la floricoltura

N80

1. Al fine di promuovere il prodotto floricolo trentino e l'immagine turistica provinciale, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, e di sviluppare una particolare sensibilità delle amministrazioni locali e della cittadinanza alla cultura floreale, la Provincia, le comunità e i comuni valorizzano le attività legate alla produzione e all'utilizzo d

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713198 11860383
Capo VIII - Interventi informativi, formativi e dimostrativi nonché disposizioni relative al sistema informativo agricolo provinciale (SIAP)

N92

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713198 11860384
Art. 49 - Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio

1. Per sviluppare e migliorare l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura trentina, nonché per far conoscere il mondo agricolo provinciale, la Provincia è autorizzata a sostenere spese per:

a) l'effettuazione o la partecipazione a seminari, convegni, conferenze, mostre, rassegne o manifestazioni d'interesse agricolo;

a-bis) la realizzazione di incontri, seminari, conferenze, rassegne o altre manifestazioni destinati a far conoscere l'agricoltura trentina e a valorizzarne le caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche e culturali; N114

b) consulenze, indagini, progetti e studi di particolare interesse per lo sviluppo dell'economia agricola;

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713198 11860385
Art. 49-bis - Sistemi per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura

1. La Provincia promuove l'organizzazione dei sistemi per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura (agricultural knowledge and innovation systems - AKIS) al fine di:

a) rafforzare la

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713198 11860386
Art. 50 - Sistema informativo agricolo provinciale

1. Nell'ambito del sistema informativo provinciale è attivato, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche, il sistema informativo agricolo provinciale

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713198 11860387
Art. 50-bis - Anagrafe provinciale delle aziende agricole

1. È istituita l’anagrafe provinciale delle aziende agricole, quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai soggetti esercenti attività agr

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713198 11860388
Art. 50-ter - Comunicazione di dati personali

N93

1. I soggetti, pubblici o privati, titolari del trattamento dei dati personali contenuti nel fascicolo aziendale "o in altre banche dati pubbliche"N97, per finalità

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Capo IX - Eventi calamitosi

 

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713198 11860390
Art. 51 - Agevolazioni a seguito di eventi dannosi

1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, ivi comprese le fitopatologie di eccezionale gravità, la Provincia anticipa le provvidenze previste dal decreto legislativo 2

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713198 11860391
Art. 52 - Altri eventi naturali

1. Per ridurre gli effetti dannosi, causati da eventi imprevisti, che possono derivare al comparto agricolo trentino a seguito dei danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, compresi i fabbricati e le piantagioni, la Provincia può concedere aiuti entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Sta

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713198 11860392
Art. 53 - Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avverse condizioni atmosferiche

1. Al fine di fronteggiare i danni arrecati da avverse condizioni atmosferiche, la Provincia può concedere un contributo straordinario alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli per conto dei singoli imprenditori agricoli ad esse associati, qualora

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713198 11860393
Art. 54 - Interventi per la difesa passiva

1. Per diminuire i danni provocati dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, da altre avversità atmosferiche o da epizoozie e fitopatie, mediante l’attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 43-bis, ai consorzi di difesa, alle cooperative e loro consorzi riconosciuti dalla Provincia e ai singoli produttori agricoli può essere concesso un contributo fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione previsti dalla normativa statale. Il contributo totale, derivante d

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713198 11860394
Art. 54-bis - Costituzione di fondi mutualistici

1. I consorzi di difesa, le cooperative agricole e loro consorzi riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 possono costituire fondi di mutualità, in conformità ai rispettivi statuti. L'adesione ai fondi deve essere volontaria e aperta a tutti i soci dell'organismo associativo.

2. Con regolamento interno l'organismo associativo stabilisce le modalità e i limiti di copertura dei ris

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Art. 55 - Risanamento della frutticoltura e della viticoltura dalle fitopatie

1. Nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e di controllo di organismi nocivi da 'quarantena o soggetti a interventi di lotta obbligatoria, ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzi

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713198 11860396
Art. 55-bis - Interventi per contrastare la diffusione di organismi nocivi

1. La Provincia disciplina l'organizzazione del servizio fitosanitario regionale e assicura l'attività di protezione delle piante nell'ambito del territorio provinciale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625).

2. La struttura provinciale competente in

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713198 11860397
Capo X - Snellimento dell’attività amministrativa attraverso l’affidamento a soggetti terzi di fasi procedimentali di competenza provinciale
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Art. 56 - Modalità per lo snellimento dell’attività amministrativa

1. Questo capo contiene le disposizioni volte allo snellimento dell’attività amministrativa in materia di agricoltura tramite aff

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713198 11860399
Art. 57 - Istituzione dell'Agenzia provinciale per i pagamenti.

1. Può essere istituita l'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2. L'APPAG è l'organismo pagatore della Provincia e gestisce con contabilità separata l'erogazione di aiuti, di contributi e di premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal FEAGA e dal FEASR, compresi gli aiuti di Stato aggiuntivi previsti dal piano di sviluppo rurale la cui gestione è affidata all'APPAG ai sensi del comma 6.

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713198 11860400
Art. 58 - Organizzazione e funzionamento dell'APPAG

1. L'APPAG è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e di bilancio. Agli effetti dell'ordinamento dei servizi e del personale l'APPAG è equiparata a un servizio della Provincia. Nell'allegato C alla L.P. 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), è aggiunta, quale struttura equiparata ai servizi, l'"Agenzia provinciale per i pagamenti".

2. Sono organi dell'APPAG:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori.

3. L'incarico di direttore è conferito in applicazione della disciplina per il conferimento dell'incarico di dirigente di cui alla L.P. 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). Al direttore spettano:

a) la rappresentanza legale, la direzione e l'amministrazione dell'APPAG;

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713198 11860401
Art. 59 - Affidamento ai centri autorizzati di assistenza agricola

1. L'APPAG con apposita convenzione, ferme restando le competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può incaricare i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) redigere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assistere nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione ai benefici comunitari, statali e provinciali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del si

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713198 11860402
Art. 60 - Disposizioni per l’istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura

1. Relativamente agli interventi e alle iniziative in materia di agricoltura agevolati a totale carico della Provincia, la Giunta provinciale può affidare in concessione ad istituti di credito o a consorzi di garanzia fidi presenti in provincia di Trento la procedura per la concessione di contributi, ivi compresa la loro anticipazione ed erogazione, ed eventualmente il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla Provincia delle violazioni comportanti la revoca o altre sanzioni. Il rapporto tra la Provincia e l’ente concessionario è regolato attraverso una convenzione di durata non inferiore a un anno. La convenzione è rinnovabile annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

2. La Provincia provvede alla scelta degli istituti di credito sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un’idonea struttura tecnico-organizzativa, individuandoli attraverso le vigenti procedure di scelta del contraente. In prima applicazione di quest’articolo la Giunta provinciale può avvalersi direttamente dell’istituto di credito già scelto in applicazione dell’articolo 15, comma 2, della legge p

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Capo XI - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
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713198 11860404
Art. 61 - Esaurimento delle agevolazioni per le spese di gestione

N53

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713198 11860405
Art. 62 - Abrogazioni

N54

1. Sono abrogate, dalla data di cui all’articolo 64, comma 1, le seguenti disposizioni:

a) L.P. 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario);

b) L.P. 6 dicembre 1974, n. 44;

c) articolo 20 della L.P. 10 aprile 1980, n. 8;

d) L.P. 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), a eccezione dell'articolo 50;

e) articoli 10, 11 e 12 della L.P. 25 gennaio 1982, n. 3;

f) articoli 15 e 16 della L.P. 27 dicembre 1982, n. 33;

g) articolo 7 della L.P. 16 agosto 1983, n. 26;

h) articolo 7 della L.P. 30 luglio 1984, n. 2;

i) articoli 19 e 20 della L.P. 28 dicembre 1984, n. 16;

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713198 11860406
Art. 63 - Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui alla presente legge si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio per i fini di cui alle l

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713198 11860407
Art. 64 - Efficacia delle disposizioni

1. L’efficacia delle disposizioni contenute in questo titolo decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso sull’esito positivo dell’esame di co

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713198 11860408
Titolo I-bis - Valorizzazione dell'agricoltura di montagna".

N88

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713198 11860409
Art. 64-bis - Valorizzazione dei masi agricoli trentini

N89

1. Al fine di valorizzare l'agricoltura di montagna la Provincia riconosce alle imprese agricole che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione dei propri prodotti agricoli la possibilità di utilizzare in via riservata la denominazione di "ma

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713198 11860410
Art. 64-ter - Alternanza scuola - lavoro in agricoltura

N89

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713198 11860411
Titolo II - Disciplina dell’agricoltura biologica e disposizioni in materia di contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati
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713198 11860412
Capo I - Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica in provincia di Trento
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713198 11860413
Art. 65 - Oggetto e finalità

1. La Provincia riconosce la funzione ambientale, sociale ed economica della produzione biologica in quanto diretta a:

a) salvaguardare la biodiversità e le risorse naturali, il benessere degli animali e il miglioramento dello stato dei suoli, delle acque, dell'aria e dell'equilibrio ecologico;

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Art. 66 - Definizioni

1. Ai fini di questa legge si applicano le definizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biolo

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713198 11860415
Art. 66-bis - Iniziative di promozione, ricerca e formazione per il settore biologico

1. AI fine di favorire l'utilizzo delle produzioni realizzate con metodo biologico la Provincia promuove le seguenti attività:

a) le iniziative volte all'incremento delle superfici agricole e delle produzioni zootecniche, dell'acquacoltura e dell'apicoltura condotte con metodo biologico;

b) l'uso sostenibile delle risorse, la tutela degli ecosistemi nonché il mantenimento e la prevenzione da inquinamenti e contaminazioni delle superfici indicate nella lettera a), favorendo, se possibile, l'accorpamento di quelle a conduzione biologica e la creazione di sistemi collettivi di difesa attiva;

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713198 11860416
Art. 66-ter - Distretti biologici d'interesse provinciale. (234)

1. La Provincia promuove e sostiene, nell'ambito dei distretti del cibo previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, la costituzione e lo sviluppo di distretti biologici d'interesse provinciale.

2. Ai fini di questa legge il distretto biologico è un sistema produttivo locale integrato a vocazione agricola che si caratterizza per:

a) la presenza significativa, all'interno dell'ambito territoriale agricolo del distretto, di attività di coltivazione, allevamento, raccolta spontanea, trasformazione, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c) l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'ambito territoriale del distretto;

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713198 11860417
Art. 67 - Autorità di controllo e di vigilanza in provincia di Trento

1. Nell'ambito del sistema di controllo prev

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713198 11860418
Art. 68 - Organismi di controllo
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713198 11860419
Art. 68-bis - Attività degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo effettuano i controlli sugli operatori previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica e relativa certificazione e dalle disposizioni impartite dalla struttura provinciale com

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713198 11860420
Art. 69 - Obblighi degli organismi di controllo

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e statale, gli organismi di controllo sono tenuti a:

a) collaborare e partecipare a eventuali azioni di controllo aggiuntive su operatori biologici e su comparti produttivi biologici, su indicazione e in coordinamento con la struttura provinciale competente;

b) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente in caso di revoca dell'autorizzazione statale;

c) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente delle violazioni commesse dagli operatori iscritti all'elenco provinciale degli operatori biologici, previsto dall'articolo 74, delle conseguenti misure applicate in caso

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713198 11860421
Art. 70 - Vigilanza sugli organismi di controllo

1. La struttura provinciale competente svolge l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo operanti nel territorio provinciale.

2. L'attività di vigilanza consiste nella verific

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713198 11860422
Art. 71 - Sanzioni amministrative pecuniarie per gli organismi di controllo

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni di questa legge commesse dagli organismi di controllo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 20 del 2018.

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713198 11860423
Art. 71-bis - Sistema di certificazione

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713198 11860424
Art. 71-ter - Certificazione di gruppi di operatori biologici

1. Per la certificazione di gruppi di operatori biologici si applica l'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848.

2. Il regolamento di esecuzione, in conformità co

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Art. 72 - Obblighi degli operatori

1. Fermi restando gli obblighi concernenti la certificazione, gli operatori devono:

a) tenere, anche con modalità elettroniche, le registrazioni delle operazioni colturali e di commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, effettuate;

b) effettuare tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste nell'esercizio dell'attività di controllo e richieste dall'organismo di controllo;

c

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713198 11860426
Art. 72-bis - Sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori

1. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore omette di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'infrazione che comporta la sospensione della certificazione, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o di recesso volontario, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. La sanzione non si applica quando la sospensione dell'oper

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713198 11860427
Art. 73 - Controllo sugli operatori

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713198 11860428
Art. 74 - Elenco provinciale degli operatori biologici

1. Presso la Provincia è istituito

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713198 11860429
Art. 74-bis - Organizzazioni dei produttori biologici

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713198 11860430
Art. 74-ter - Regolamento di esecuzione

1. La Giunt

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713198 11860431
Art. 75 - Azienda sperimentale a conduzione biologica

1. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige costituisce un'azienda sperimentale a conduzione biologica con i seguenti obiettivi:

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Art. 76 - Disposizioni transitorie

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713198 11860433
Art. 77 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1, 5, 8, 9, 10,

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713198 11860434
Art. 78 - Disposizioni finali

1. Rimane efficace il riconoscimento dell'Associazione trentina per l'agricoltura biologica e biodinamica (ATABIO), adottato ai sens

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Capo II - Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati
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713198 11860436
Art. 79 - Oggetto

1. Per informare la popolazione sulle tecniche di ingegneria genetica impiegate nella produzione in agricoltura e nell'industria aliment

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713198 11860437
Art. 80 - Definizioni

1. Ai fini di questo capo sono considerati prodotti gli alimentari, i mangimi, le sementi, le piantine e i concimi prodotti in Trentino.

2. Si considerano prodotti geneticamente non modificati quelli che:

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713198 11860438
Art. 81 - Domande

1. Chi intende contrassegnare i propri prodotti come geneticamente non modificati presenta domanda alla struttura provinciale competente. Nella domanda sono evidenziati i seguenti dati e dichiarazioni:

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713198 11860439
Art. 82 - Comitato per i prodotti geneticamente non modificati
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713198 11860440
Art. 83 - Istruttoria delle domande

1. La struttura provinciale competente accerta la validità e la regolarità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 81 e verifica i dati riportati nella domanda e i prodotti per i quali è stato richiesto il contrassegno "geneticamente non modificato", e può

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713198 11860441
Art. 84 - Rilascio del contrassegno

1. Se l'istruttoria di cui all'articolo 83 ha esito favorevole, la struttura provinciale competente conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere il prodotto con il contrassegno "geneticamente non modificato". Il rilascio del contrassegno è effettuato dalla struttura provinciale competente, con spese a

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713198 11860442
Art. 85 - Mangimi

1. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali alimentati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati possono ottenere il contrassegno riportante la dicitura "carne, latte, formaggio,

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713198 11860443
Art. 86 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 euro a 21.000 euro per chi contrassegna un prodotto come "geneticamente non modificato" o "di animali alimen

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713198 11860444
Art. 87 - Banca genetica provinciale del germoplasma e tutela delle biodiversità autoctone

1. Per evitare il fenomeno dell'erosione genetica e per conservare i caratteri genetici di animali e vegetali autoctoni, l'Istituto agrario di San Michele all'Adige istituisce

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Art. 88 - Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di istituzione del comitato di cui all'articolo 82, la Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione delle disposizioni di questo capo,

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Capo II-bis - Produzione integrata

N61

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Art. 88-bis - Definizioni

1. Al fine di perseguire una maggiore tutela della salute degli operatori e dei consumatori ed un minor impatto ambientale, la Giunta provinciale promuove, in accordo con i settori produttivi, tecniche di produzione integrata per i rispettivi comparti agricoli trentini.

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713198 11860448
Capo II-ter - Aggiornamento dello schedario viticolo e realizzazione di superfici vitate

N63

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713198 11860449
Art. 88-ter – Definizioni

1. Questo capo disciplina la gestione e il controllo del potenziale viticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo

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713198 11860450
Art. 88-quater - Iscrizione allo schedario viticolo

1. Ogni superficie

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Art. 88-quinquies - Vigilanza e sanzioni

N1

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo è esercitata dalla struttura provinciale competente.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni p

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Allegato A - Coefficienti di conversione del numero di capi in numero di UBA (articolo 22)

Bovini in età superiore ai 2 anni

1,00

Bovini di età tra 6 mesi e 2 anni

0,60

Equini oltre i 6

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.P. 8/2012.

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