Articolo modificato dall’art. 35, comma 5, della L.P. 21/12/2007, n. 23 e, successivamente, abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.P. 28/07/2021, n. 16, così recitava:

“Art. 76 - Disposizioni transitorie

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 68, comma 3, e 72, comma 4, e, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, delibera il regolamento di esecuzione di questo capo.

2. I soggetti interessati che già operano o intendono operare quali organismi di controllo presentano la domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questo capo.

3. Gli organismi di controllo che, alla data dell'entrata in vigore di questa legge, operano sulla base dell'articolo 60, comma 1 (Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli) della L.P. 9 settembre 1996, n. 8, continuano a svolgere la loro attività fino alla data fissata dal regolamento di esecuzione di questo capo.

4. Gli operatori che prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questo capo hanno effettuato la notifica prevista dall'articolo 60, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 1996 sono iscritti d'ufficio all'elenco degli operatori di cui all'articolo 74.

4-bis. In conformità a quanto disposto dalla Commissione europea, le disposizioni di questa legge incompatibili con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 della Commissione europea di cui alla comunicazione 2006/C319/01, cessano di avere applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2007. Dalla medesima data e fino al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo alle decisioni di autorizzazione rese, anche disgiuntamente, dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea cessano altresì di avere applicazione le disposizioni di questa legge che recano misure di aiuto compatibili con i predetti orientamenti. Resta ferma l'efficacia delle disposizioni di questa legge che recano aiuti di Stato connessi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché di quelle che recano aiuti di Stato per l'acquisto di terreni e per l'acquacoltura e elicicoltura, che cessano comunque di avere applicazione, rispettivamente, il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2009. Resta ferma inoltre l'efficacia delle disposizioni di questa legge che recano aiuti di Stato applicati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, nonché delle disposizioni di questa legge che non istituiscono aiuti di Stato.”

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