Parole inserite dalla L.P. 21/10/2020, n. 9.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L.P. 9/2020, il trattamento dei dati personali conseguente alla presente modifica può essere effettuato a partire dall'espressione del parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali o a partire dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni per l'espressione di tale parere ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/45/CE).

Dalla redazione