Articolo sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 28/07/2021, n. 16.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L.P. 28/07/2021, n. 16, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 74-ter della presente legge provinciale, il presente articolo continua ad applicarsi nella formulazione previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2021.

Testo del presente articolo, nella formulazione previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2021:

“Art. 71 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di questo capo, nei confronti degli organismi di controllo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.200 euro per le infrazioni relative alle aree della gestione dei documenti e della gestione interna;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.300 euro per le infrazioni relative alle aree della produzione, trasformazione ed importazione;

c) sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro per le infrazioni relative all'area della etichettatura.

2. Con il regolamento di esecuzione di questo capo sono individuate le infrazioni relative alle diverse aree e la procedura per la loro definizione.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.”

Dalla redazione