Articolo sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 28/07/2021, n. 16.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L.P. 28/07/2021, n. 16, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 74-ter della presente legge provinciale, il presente articolo continua ad applicarsi nella formulazione previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2021.

Testo del presente articolo, nella formulazione previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2021:

“Art. 72 - Obblighi degli operatori

1. Gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 notificano alla struttura provinciale competente l'inizio delle attività. L'operatore trasmette copia della notifica all'organismo di controllo autorizzato al quale fa riferimento.

2. Per gli operatori che svolgono attività d'importazione resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico).

3. Gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco di cui all'articolo 74 devono:

a) rispettare le norme concernenti la produzione e l'etichettatura previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione all'attività svolta;

b) comunicare alla struttura provinciale competente e all'organismo di controllo le eventuali variazioni di consistenza dell'unità produttiva aziendale;

c) sottoporsi ai controlli previsti da questo capo sulla produzione agricola, sulla preparazione e sulla commercializzazione delle produzioni ottenute mediante metodi biologici, lasciando libero accesso all'azienda al personale incaricato dei controlli;

d) conservare la documentazione atta a identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate;

e) presentare ogni anno, all'organismo di controllo prescelto, il programma annuale di produzione per le produzioni vegetali e animali;

f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla normativa vigente;

g) dimostrare all'organismo di controllo la conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 dei prodotti agricoli eventualmente utilizzati;

h) rispettare le norme di produzione, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni zootecniche fissate con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 4.

4. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, stabilisce le modalità e i modelli da usare per effettuare la notifica, le modalità per la presentazione del programma annuale di produzione per le produzioni vegetali e animali e per la tenuta dei registri aziendali, le norme di produzione, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni zootecniche.”

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