Articolo sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 28/07/2021, n. 16.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L.P. 28/07/2021, n. 16, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 74-ter della presente legge provinciale, il presente articolo continua ad applicarsi nella formulazione previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2021.

Testo del presente articolo, nella formulazione previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2021:

“Art. 70 - Vigilanza sugli organismi di controllo

1. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 68 è esercitata dalla struttura provinciale competente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Se la struttura provinciale competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerta che gli organismi di controllo non sono più in possesso dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione, dispone, entro i tempi e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di questo capo, che gli organismi di controllo adottino i necessari correttivi.

3. Trascorsi i tempi stabiliti dal regolamento di esecuzione di questo capo, la struttura provinciale competente valuta i correttivi adottati e, se del caso, dispone la revoca dell'autorizzazione. La revoca è disposta anche nei casi previsti dall'articolo 9, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2092/91.”

Dalla redazione