Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, del D. Pres. P. 28/03/2014, n. 4-6/Leg., così recitava:

“Art. 82 - Comitato per i prodotti geneticamente non modificati

1. È istituito il comitato per i prodotti geneticamente non modificati, di seguito denominato comitato, composto da:

a) due dipendenti dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, di cui uno assegnato al centro sperimentale e l'altro al centro assistenza tecnica;

b) un dipendente della Provincia assegnato al servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola;

c) un dipendente della Provincia assegnato al servizio competente in materia di attività di gestione sanitaria;

d) un dipendente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari con competenze in materia di sanità pubblica veterinaria;

e) un dipendente dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

f) un rappresentante dei consumatori designato dall'associazione consumatori più rappresentativa a livello provinciale;

g) un rappresentante del settore alimentare designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;

h) un rappresentante dei produttori agricoli designato dall'associazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

2. Un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola svolge le funzioni di segretario.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h), comunicano le designazioni di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica cinque anni.

5. Il comitato si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei suoi membri.

6. Nella sua prima seduta il comitato elegge, tra i suoi membri, il presidente.

7. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.”

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