Articolo sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 28/07/2021, n. 16.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L.P. 28/07/2021, n. 16, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 74-ter della presente legge provinciale, il presente articolo continua ad applicarsi nella formulazione previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2021.

Testo del presente articolo, nella formulazione previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2021:

“Art. 69 - Obblighi degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 68 osservano gli obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e quelli di seguito indicati:

a) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente delle violazioni commesse dagli operatori;

b) trasmettere alla struttura provinciale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti e sui provvedimenti adottati d'intesa con la Provincia, e gli aggiornamenti del piano tipo di controllo nonché della struttura organizzativa e certificativa;

c) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con il percorso di ciascuna procedura di certificazione, per un periodo minimo di cinque anni;

d) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui propri compiti e responsabilità;

e) consegnare alla struttura provinciale competente, in caso di scioglimento dell'organismo o di revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo;

f) redigere e tenere aggiornato e disponibile al pubblico un elenco dei prodotti certificati, nel quale ogni prodotto è seguito dalla denominazione del licenziatario;

g) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella norma UNI CEI EN 45011; i riesami devono essere documentati, registrati e disponibili per le persone aventi diritto d'accesso alle informazioni;

h) costituire elenchi degli operatori autorizzati all'utilizzazione della dicitura "Agricoltura biologica - Regime di controllo CE" e del relativo logo comunitario.”

Dalla redazione