Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.P. 28/07/2021, n. 16, così recitava:

“Art. 73 - Controllo sugli operatori

1. Gli organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell'articolo 68, effettuano i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 secondo un manuale della qualità presentato unitamente alla domanda di autorizzazione.

2. La struttura provinciale competente può disporre ispezioni e controlli a campione nelle aziende degli operatori dell'agricoltura biologica nei casi e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questo capo.”

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L.P. 28/07/2021, n. 16, il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 74-ter della presente legge provinciale.

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