Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le modifiche alle misure degli aiuti finanziari possono essere applicate, nei casi stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35 e su richiesta dei beneficiari, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente:

"4-bis. In presenza di situazioni di rilevanza sociale, riconosciute dalla Giunta provinciale, possono essere presentate domande integrative di quelle previste al comma 1, anche per spese sostenute nel periodo intercorrente fra la data della domanda originaria e quella della domanda integrativa."

3. Alla fine del comma 2-bis dell'articolo 24 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente periodo: "Per valutare la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e l'entità della spesa ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato tecnico consultivo previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), di Trentino sviluppo s.p.a. o di enti creditizi."

4. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1999, introdotto dal comma 2 di questo articolo, si applica, su richiesta degli interessati, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore di questa legge."

Dalla redazione