Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 12 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il richiedente l'agevolazione che ha già ottenuto un finanziamento da parte di un istituto creditizio può chiedere che la valutazione dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario sia sostituita dalla valutazione effettuata dall'istituto creditizio ai fini dell'erogazione del finanziamento, a condizione che essa risponda ai criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale.""

Dalla redazione