Articolo abrogato dall’art. 19, comma 15, della L.P. 30/10/2019, n. 10, così recitava:

"Art. 31 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: "I limiti previsti da questo articolo per l'utilizzo di altri locali e strutture non si applicano per l'esercizio dell'attività agrituristica in malghe.""

Dalla redazione