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L. P. Trento 21/04/2016, n. 4

Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino.
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Capo I - Promozione dello sport per il Trentino
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Sezione I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Provincia riconosce e promuove la diffusione dello sport e il diritto all'attività motoria per la crescita, il benessere psico-fisico, il miglioramento degli stili di vita, anche quali fattori di sviluppo delle relazioni sociali, delle pari

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

a) "attività sportiva": qualsiasi forma di attività fisica finalizzata alla pratica di una disciplina sportiva svolta nel rispetto delle regole e d

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Art. 3 - Obiettivi

1. In attuazione dell'articolo 1 la Provincia favorisce e sostiene:

a) la diffusione dell'attività motoria e l'attività sportiva dilettantistica;

b) la pratica sportiva delle persone con disabilità;

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Art. 4 - Linee guida provinciali per la promozione sportiva

1. La Provincia adotta le linee guida provinciali per la promozione sportiva per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative allo sport e all'attività motoria in ambito provinciale. Le linee guida sono definite in coerenza con il programma provinciale di sviluppo e in raccordo e coordinamento con le politiche giovanili e con le politiche nei settori economici, della salute, del lavoro, del sistema educativo provinciale, e con attenzione a favorire la parte

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Art. 5 - Carta dei diritti e dei doveri dello sportivo

1. La carta dei diritti e dei doveri dello sportivo, predisposta su iniziativa del tavolo dello sport e approvata dalla Giunta provincia

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Art. 6 - Cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie

1. La Provincia diffonde la cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie.

2. La Provincia concorre alle finalità previste dal comma 1, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle norme e dei regolamenti tecnici per l'impiantistica sportiva emanati dal CONI, dal CIP

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Art. 7 - Marchi

1. La Provincia istituisce il marchio "Trentino green sport" e il marchio "Trentino white sport" al fine

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Sezione II - Soggetti dello sport
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Art. 8 - Conferenza provinciale per lo sport

1. L'assessore provinciale competente in materia di sport indice ogni due anni la conferen

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Art. 9 - Tavolo dello sport

1. È istituito il tavolo dello sport, quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione dello sport in Trentino. Il tavolo si riunisce almeno due volte all'anno e formula proposte inerenti all'attività motoria e sportiva in particolare per incentivarne lo sviluppo, tenuto conto anche degli esiti della conferenza provinciale per lo sport. Il tavolo inoltre svolge i compiti previsti da questa legge e rilascia i pareri eventualmente richiesti dalla Giunta provinciale.

2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, entro il primo anno della stessa, ed è costituito dai seguenti componenti:

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Capo II - Misure per lo sport e per l'educazione all'attività motoria
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Sezione I - Lo sport in Trentino
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Art. 10 - Discipline sportive strategiche per la promozione territoriale

1. Per favorire il posizionamento strategico dell'offerta territoriale del Trentino, la Provincia valorizza, at

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Art. 11 - Riconoscimento del merito sportivo

1. La Provincia assegna annualmente, per ciascun genere, un riconoscimento per meriti sportivi all'atleta o all'associazione che s

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Art. 12 - Ricaduta in termini di salute e di benessere psico-fisico

1. Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale prevedono misure idonee per lo sviluppo delle attività motoria e sportiva, al fine di favorire la ricaduta delle politiche di settore in

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Art. 13 - Ricaduta in termini occupazionali ed economici

1. La Provincia favorisce l'organizzazione di attività o eventi sportivi, che hanno una particolare ricaduta sul territorio trentino in termini economici, occupazionali o promozionali, organiz

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Art. 14 - Grandi eventi sportivi

1. Per valorizzare e promuovere lo sport e il sistema turistico trentino la Provincia promuove la candidatura per l'organizzazione e l

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Sezione II - Sostegno all'associazionismo sportivo e allo sport agonistico
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Art. 15 - Associazionismo sportivo

1. La Provincia sostiene la promozione e lo sviluppo dello sport attraverso il concorso al finanziamento dell'associazionismo sportivo per:

a) l'organizzazione di manifestazioni sportive;

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Art. 15-bis - Contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto o l'accompagnamento di atleti

N6

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Art. 16 - Attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi

1. La Provincia favorisce in particolare lo sport dilettantistico giovanile e la crescita atletica dei talenti giovanili sportivi.

2. La Provincia concede un

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Art. 17 - Sport professionistico

1. La Provincia può sostenere atleti professionisti o squadre di professionisti, anche per promuovere l'immagine del Trentin

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Art. 17-bis - Pubblicità a favore di società sportive professionistiche o di società o associazioni sportive dilettantistiche

N1

1. La Provincia può concedere un contributo pari al 50 per cento dell'investimento, e comunque non superiore a 5.000 euro, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società spor

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Art. 17-ter - Promozione di percorsi formativi destinati agli atleti

N17

1. La Provincia p

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Art. 18 - Contrasto agli illeciti sportivi e al doping

1. La Provincia, ispirandosi ai codici di etica sportiva adottati dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dal CONI, promuove il contrasto ai comportamenti antisportivi, compresi quel

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Art. 19 - Attrezzature medico-sportive

1. Per garantire la sicurezza degli atleti nello svolgimento dell'attività sportiva la Giunta provinciale, anche su proposta del tavolo dello sport, individua le tipologie

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Capo III - Sport di cittadinanza per tutti
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Art. 20 - Diffusione dello sport di cittadinanza per tutti

1. La Provincia promuove la diffusione dello sport di cittadinanza per tutti attraverso il sostegno di iniziative che favoriscono

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Art. 21 - Strumenti per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti

1. Ferme restando le misure previste nell'ambito delle politiche riguardanti i settori economici, della salute, del lavoro e del sistema educativo provinciale nonché quelle definite in questa legge, la Provincia per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti:

a)

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Art. 21-bis - Premio allo sportivo dell'anno per i diritti civili e l'ambiente

N18

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Capo IV - Lo sport nella scuola
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Art. 22 - Promozione dello sport nell'organizzazione dell'attività didattica

1. La Provincia riconosce, oltre che nell'associazionismo sportivo, nella scuola la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e dell'attività motoria, come occasione di confronto e di miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di tutela della salute, anche per diffondere il diritto allo

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Art. 23 - Crediti formativi per risultati sportivi

1. La Provincia individua le modalità per la valorizzazione dei risultati sportivi attrav

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Art. 24 - Borse di studio

1. Ai giovani atleti residenti in provincia e frequentanti un percorso d'istruzione o form

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Art. 25 - Sicurezza e responsabilità

1. La Provincia garantisce forme di copertura assicurativa per la tutela del personale doc

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Capo V - Lo sport per la valorizzazione delle diverse abilità
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Art. 26 - Sport e disabilità

1. La Provincia promuove lo sport per le persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento d'integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psico-fisica.

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Art. 27 - Rimozione di ostacoli all'esercizio di attività sportive

1. La Provincia, in armonia con quanto stabilito dalla

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Art. 28 - Finanziamento di solidarietà

1. La Provincia può istituire un finanziamento di solidarietà fino all'importo di 50.000 euro, dest

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Capo VI - Lo sport nell'università e nella ricerca
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Art. 29 - L'università e lo sport

1. Per favorire l'inserimento degli studenti universitari che praticano sport agonistico la Provincia favorisce la collaborazione tra le federazioni, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e l'Università degli studi di Trento. A tal fine la Provincia promuove la definizione di un programma dell'attività sportiva con l'Università degli studi di Trento.

2. Rientrano nel programma pr

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Capo VII - Gli strumenti dello sport
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Sezione I - Impianti e attrezzature
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Art. 30 - Gestione ordinaria degli impianti

1. Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistic

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Art. 31 - Gestione di impianti di particolare rilievo

1. Per promuovere lo sport di alto livello in Trentino, la Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sostiene le spese di gestione degli impianti sportivi degli enti locali individuati dalla Giunta provinciale che hanno, in alternativa, le seguenti caratter

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Art. 32 - Realizzazione degli impianti

1. Gli enti locali, nell'ambito del fondo previsto dall'

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Art. 33 - Modalità di finanziamento delle associazioni e degli enti sportivi

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, per gli interventi riguardanti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad

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Art. 34 - Pubblica utilità degli impianti sportivi

1. La concessione dei contributi per la costruzione da parte di enti pubblici di impianti

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Art. 35 - Censimento degli impianti sportivi

1. Ogni cinque anni la Provincia effettua un censimento degli impianti sportivi. Ogni anno

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Sezione II - Accordi e protocolli
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Art. 36 - Partecipazione della Provincia a iniziative di carattere europeo

1. La Provincia può partecipare a iniziative promosse nell'ambito della collaborazione con altri territori eu

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Art. 37 - Sostegno all'associazionismo sportivo e al CONI

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le spese di funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Sono comprese tra le spese ammissibili a contributo quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive, quelle per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sporti

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Capo VIII - Disposizioni finali
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Art. 38 - Clausola di salvaguardia

1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di

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Art. 39 - Disposizioni attuative

1. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questa legge e per la gestione e la concessione dei relativi finanziamenti;

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Art. 40 - Informazioni sull'attuazione della legge

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione

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Art. 41 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di approvazione delle disposizioni attuative previste dall'articolo 39 continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali abrogate dall'articolo 42.

2. Per garantire la dotazione di defibrillatori in relazione agli obblighi impost

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Art. 42 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990), esclusi gli articoli 7 ter e 18 ter;

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Art. 43 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 4, 17, 21, 24, 25, 28, 31, comma 2, 36 e 37 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti). Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dei sopraccitati articoli, nonché degli articoli 6, 7 e 18 di questa legge, esse dovranno essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

2. Dall'applicazione dell'articolo 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 07 (turismo), programma 01 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 12 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'articolo 13 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato).

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