Articolo abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.P. 21/04/2016, n. 4, così recitava:

"Art. 56 - Inserimento dell'articolo 2-ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)

1. Dopo l'articolo 2-bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, è inserito il seguente:

"Art. 2-ter - Fondo di solidarietà.

1. La Provincia può istituire un fondo di solidarietà fino all'importo di 50.000 euro, destinato al sostegno di atleti residenti in provincia con inabilità fisiche permanenti derivanti da infortuni occorsi nella pratica dell'attività sportiva regolata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Il fondo di solidarietà è destinato alla copertura delle spese sostenute per le attività di riabilitazione e specialistiche nonché per l'acquisto di ausilii, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.

2. La Giunta provinciale stabilisce i casi, i criteri e le modalità per l'accesso e la gestione del fondo di solidarietà."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

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