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L. P. Trento 03/11/2000, n. 12

Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti.
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Art. 1 - Principi e finalità

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce:

a) il significato e il valore della presenza all’estero di una consistente popolazione di origine trentina e il contributo dato dall’emigrazione all’edificazione del Trentino e alla sua promozione all’estero;

b) l’emigrazione quale risorsa culturale ed economica da valorizzare in un rapporto di reciproco interesse tra la comunità trentina residente e quella emigrata;

c) la positività di relaz

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Art. 2 - Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di questa legge gli emigrati trentini all'estero. Sono considerati emigrati trentini, anche se non sono in possesso della cittadinanza italiana:

a) le persone che, per nascita o residenza, sono originarie di un comune appartenente alla provincia di Trento e sono residenti all'estero; la residenza in un comune della provincia deve sussistere alla data

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Art. 3 - Consultori all’estero

1. Per la definizione e l’attuazione degli interventi a favore dei trentini all’estero, la Provincia si avvale della collaborazione di consultori, scelti nel numero massimo di quindici fra persone aventi i requisiti di cui all’articolo 2 e che abbiano maturato esperienze nell’ambito dell’associazionismo fra emigrati, degli organismi rappresentativi dell’emigrazione italiana, del volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura.

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Art. 4 - Compiti del consultore

1. Il consultore è il referente della Provincia nell’area di competenza assegnatagli, dove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività trentine ed opera su mandato della Provincia per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge. In particolare:

a) mantiene i rapporti con gli emigrati trentini e con le loro associazioni, con gli organismi rappresentativi dell’emigrazione italiana, con le autorità locali, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italia

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Art. 5 - Conferenza dei consultori e partecipazione delle associazioni

1. Allo scopo di definire le linee progettuali e programmatiche degli interventi provinciali in materia di emigrazione e di illustrare l'attività svolta nell'anno precedente dalla struttura provinci

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Art. 6 - Associazioni e concessione di contributi alle stesse

1. La Provincia riconosce la funzione sociale, culturale, formativa ed assistenziale svolta dagli organismi associativi che, in base ad un ordinamento interno democratico, operano senza fini di lucro a favore degli emigrati trentini e dei loro discendenti, mantenendo vivi i legami con la terra d’origine.

2. Al fine di instaurare e consolidare i rapporti fra il Trentino e la gente trentina all’estero, è istituito presso l’ufficio emigrazione della Provincia il registro delle associazioni degli emigrati trentini all’estero. In detto registro sono iscritti gli organismi associativi di secondo grado aventi sede in provincia di Trento, c

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Art. 7 - Informazione e divulgazione culturale

1. La Provincia, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, può sostenere spese per la pubblicazione e la diffusione dell’informazione agli emigrati, con particolare riferimento agli interventi a favore dell’emigrazione

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Art. 8 - Attività sociali e culturali

1. La Provincia può sostenere spese per:

a) promuovere in Italia e all’estero incontri fra e con emigrati trentini, nonché incontri con le altre comunità regionali italiane all’estero e con le popolazioni dei paesi ospitanti;

b) fornire alle comunità trent

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Art. 9 - Soggiorni e interscambi

1. La Provincia può sostenere spese per promuovere e organizzare soggiorni formativi, di istruzione e iniziative di interscambio ch

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Art. 10 - Studi, indagini e ricerche

1. La Provincia può sostenere spese per promuovere ed incentivare iniziative che consentano di acquisire al patrimonio storico-culturale del Trentino studi,

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Art. 11 - Interventi di promozione e sviluppo

1. La Provincia può sostenere spese a favore di singoli emigrati, di gruppi, di organismi associativi, di comunità trentine all’estero per la realizzazione di specifici interventi di promozione e sviluppo nei settori della formazione scolastica e professionale, della solidarietà e della promozione socio-eco

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Art. 12 - Interventi per il rimpatrio

1. La Provincia può sostenere spese per l’accoglimento di nuclei familiari che rimpatriano, per il loro trasporto dalla località di arrivo sul territorio nazionale alla località di destinazione e per immediate necessità di prima sistemazione.

2. La Provincia può disporre il rimborso anche parziale delle spese di viaggio di rimp

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Art. 13 - Incentivazione alle attività economiche

1. La Provincia attua interventi rivolti ad agevolare gli emigrati che rientrano definitivamente in Trentino e che avviano attività economiche, anche in forma associativa, nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, second

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Art. 13-bis - (Misure per favorire il rientro di trentini all'estero con alta professionalità)

N22

1. Pe

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Art. 14 - (Interventi in materia di edilizia abitativa)

1. Nei piani previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono previsti annualmente specifici nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata da destinare agli emigrati di origine trentina. Fermo restando quanto diversamente previsto dal presente articolo, per l'attuazione degli interventi stessi si applica la disciplina contenuta nella medesima legge provinciale n. 21 del 1992, come da ultimo modificata dall'

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Art. 15 - (Assegnazione di aree edificabili)

1. Nell'assegnazione di aree destinate ai piani per l'edilizia abitativa ed ai piani per gli insediamenti produttivi, i comuni posso

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Art. 16 - (Estensione degli interventi in materia di edilizia abitativa e di aree edificabili)

1. Gli interventi previsti dagli articoli 14 e 15, sono estesi ai cittadini della ex Jugoslavia di origine trentina, ai sensi dell'a

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Art. 17 - Funzionario delegato

1. Il Presidente della Giunta provinciale ha la facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore

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Art. 18 - Convenzioni

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni sec

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Art. 19 - Abrogazione e norme transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell’emigrazione);

b) l’articolo 8 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria);

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Art. 19-bis - Disposizione per la dismissione di beni realizzati per le finalità di questa legge

N11

1. Se gli obiettivi perseguiti con gli specifici interventi finanziati o realizzati, anche per conto della Provincia, ai sensi della legge provinciale n. 13 del 1

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Art. 20 - Omissis

 

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Art. 21 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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