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L. P. Trento 09/07/1993, n. 16

Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento.
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I servizi pubblici di trasporto di persone e di merci che si svolgono per la parte prevalente del percorso sul territorio della Provincia di Trento, per via terrestre, lacuale, fluviale e per via aerea, ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonché all'interno degli stessi, sono

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TITOLO I - Pianificazione ed organizzazione dei servizi pubblici di trasporto
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Capo I - Pianificazione dei servizi pubblici di trasporto
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Art. 2 - Classificazione dei servizi pubblici di trasporto

1. I servizi pubblici di trasporto di cui all'articolo 1 sono distinti, in relazione all'ambito territoriale nel quale si svolgono, in:

a) servizi urbani: che si svolgono all'interno di aree urbane o che collegano centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi, purché tra gli stessi sussista una sostanziale cont

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Art. 3 - Piano provinciale dei trasporti

1. N3

2.

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Capo II - Organizzazione dei servizi pubblici di trasporto
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Art. 4 - Costituzione della Trentino trasporti S.p.a.

1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione, mediante fusione fra le Società Atesina S.p.a. e Ferrovia Trento-Malé S.p.a., di una società per azioni denominata «Trentino trasporti S.p.a.», di cui detiene da sola o con altri enti pubblici almeno il 51 per cento delle azioni, avente per oggetto:

a) la gestione dei s

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Art. 5 - Statuto della Trentino trasporti S.p.a.

1. La Giunta provinciale approva lo statuto della Trentino trasporti S.p.a.

2. Lo statuto del

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Art. 6 - Comitato tecnico-consultivo dei trasporti

N8

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TITOLO II - Gestione dei servizi pubblici di trasporto
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Capo I - Servizi pubblici di trasporto extraurbani
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Art. 7 - Accordo di programma

1. In attuazione del piano provinciale della mobilità e degli altri strumenti di programmazione la Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico-consultivo dei trasporti, definisce con la società di cui all'articolo 4 un accordo di programma per la gestione dei servizi pubblici di trasporto extraurbani e la realizzazione degli investimenti relativi ai servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani. N9

2. Sono elementi dell'accordo di cui al comma 1:

a) i livelli qualitativi dei servizi nonché i criteri per l'affidamento degli stessi a società

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Art. 8 - Esercizio dei servizi pubblici di trasporto

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, 11 e 18, i servizi pubblici di trasporto sono esercitati, secondo le modalità previste nell'accordo di programma dalla società di cui all'articolo 4, fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 46, comma 1. Detta società può provvedere ai servizi speciali o turistici anche tramite società da essa controllate o partecipate. N14

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Art. 9 - Servizi pubblici di trasporto in regime di concessione

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i servizi e le relative opere ed infrastrutture, con esclusione di quelli urbani e di quelli definiti dall'accordo di programma di cui all'articolo 7, da assoggettare al regime della concessione ai sensi del presente articolo.

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Art. 10 - Provvedimenti relativi alla concessione

1. Qualsiasi variazione dell'impresa concessionaria deve essere preventivamente approvata dalla Giunta provinciale.

2. La cessione della concessione è vietata.

3. Il titolare incorre nella decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui al comma 2 dell'articolo 9;

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Art. 11 - Servizi di trasporto urbani ed extraurbani per alunni

N17

1. Al fine di garantire agli alunni delle scuole dell'infanzia, delle elementari e delle medie inferiori la frequenza scolastica, la Provincia istituisce servizi speciali per il trasporto degli alunni.

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Art. 12 - Servizi di trasporto per portatori di minorazioni

1. La Giunta provinciale può autorizzare la società di cui all'articolo 4 a stipulare le convenzioni previste dall'

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Art. 13 - Segni distintivi dei mezzi

1. L'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti, sentito l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e

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Art. 14 - Uso delle stazioni

1. L'uso delle stazioni è obbligatorio per tutti i mezzi di trasporto pubblico che effettuano fermate nelle località in cui sono situate le stazioni.

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Art. 15 - Distrazione dei veicoli

1. Previa autorizzazione dell'assessore provinciale, al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti, gli autobus destinati al noleggio

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Art. 16 - Convenzioni con le Ferrovie dello Stato S.p.a.

1. Al fine di incentivare l'uso integrato dei mezzi di trasporto pubblico, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare con le Ferrovie dello Stato Spa apposite convenzioni concernenti l'utilizzazione dei titoli di viaggio su percorsi promiscui e cumulativi, nonché l'impiego di impianti, mezzi ed infrastrutture, nell'ambito del territorio provinciale.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta

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Art. 16-bis - Disposizioni per favorire il trasporto integrato

1. Per ridurre l'impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su gomma e per favo

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Art. 17 - Trasferimento di beni

1. La Giunta provinciale è autorizzata a cedere in proprietà o in uso, a titolo di contributo in conto capitale, alla società di cui all'articolo 4 e a società da essa controllate o partecipate che esercitino se

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Art. 18 - Autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente sul territorio della provincia di Trento

1. L'esercizio di autolinee svolgentisi prevalentemente sul territorio della provincia di Trento e per la parte non prevalente del percorso sul territorio della provincia di Bolzano o di una regione finitima, è subordinato a concessione che può essere assentita a società diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

2. Le domande per il rilascio

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Art. 19 - Autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente al di fuori della provincia di Trento

1. In sede di raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia competente al rilascio delle concessioni di autolinee interregionali svolgentisi pr

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Art. 20 - Investimenti e gestioni aeroportuali

1. La Giunta provinciale, in armonia con le previsioni del piano provinciale della mobilità, è autorizzata a promuovere la stipula di un apposito contratto di servizio con la società Aeroporto G. Caproni S.p.a. p

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Art. 21 - Tariffe

1. La Giunta provinciale approva le tariffe - ordinarie e agevolate - nonché i titoli di viaggio dei servizi pubblici di trasporto extraurbani e dei servizi pubblici di trasporto per alunni. Il sistema tariffario provinciale prevede la libera circolazione gratuita per le persone ultrasettantenni residenti in provincia di Trento che hanno un reddito mensile netto, calcolato assumendo il reddito mensile netto del nucleo familiare diviso per il numero di componenti, non superiore all'importo mensile lordo della pensione minima, individuato con deliberazione della Giunta provinciale. N32

1-bis. Il sistema tariffario provinciale promuove la graduale sostituzione dei biglietti di corsa semplice con l'uso di SMART card

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Capo II - Servizi pubblici di trasporto urbani
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Art. 22 - Gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani

1. I comuni individuati nel piano provinciale della mobilità provvedono alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani che si svolgono prevalentemente sul rispettivo territorio, ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonché all'interno degli stessi.

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Art. 23 - Programmazione ed esercizio

1. I comuni individuati nel piano provinciale della mobilità, sentite le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative, definiscono con la società di cui all'articolo 4 accordi di programma per la gestione dei rispettivi servizi pubblici di trasporto urbani aventi i contenuti e la durata dell'accordo di cui all'articolo 7, con esclusione delle prescrizioni relative agli investimenti. Gli acco

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Art. 24 - Tariffe, finanziamento ed integrazione dei servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani

N42

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti la società di cui all'articolo 4, le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative e i comuni che gestiscono i servizi di trasporto urbani, sono definite la struttura tariffaria e i limiti massimi di variazione delle tariffe in modo tale da garantire:

a) la concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al privato;

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TITOLO III - Interventi finanziari
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Art. 25 - Contributi in conto esercizio per i servizi pubblici di trasporto extraurbani

1. N45

2. N46

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Art. 26 - Finanziamenti degli investimenti

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare, a titolo di contributo in conto capitale fino al 100 per cento, alla società di cui all'articolo

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Art. 27 - Misure per il contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica per il trasporto pubblico locale

N48

1. Per i casi di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi

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Art. 27-bis - Agevolazioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori pendolari

N78

1. La Provincia concede un contributo alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti che risiedono in provincia di Trento e che si spostano dal luogo di residenza al luogo di lavoro situato in provincia di Trento.

2. Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 5, se l'indicatore della condizione economica familiare è inferiore a 0,32 ed è soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

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Art. 28 - Rilevazioni annuali di indicatori di efficienza ed efficacia

1. La società di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni contenute negli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 23, in collaborazione con il servizio comunicazioni e trasporti, sentito il comitato per la modernizzazione del sistema p

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Art. 29 - Determinazioni della Giunta provinciale

1. Fatto salvo quanto già contenuto nell'accordo di programma la Giunta provinciale con propria deliberazione determina:

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TITOLO IV - Funzioni in materia di personale delle società esercenti i servizi pubblici di trasporto
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Art. 30 - Funzioni amministrative relative al personale

1. Gli adempimenti concernenti il personale delle società esercenti i servizi pubblici di trasporto ai sensi ella presente legge di competenza della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi degli articoli 10, 14 e 38 dell'allegato A al regio decret

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TITOLO V - Sicurezza, vigilanza e regolarità di esercizio
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Art. 31 - Norme in materia di sicurezza

N52

1. In materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto su strada si applica il

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Art. 32 - Comportamento degli utenti

1. Gli utenti dei servizi pubblici di trasporto di linea, gestiti ai sensi degli articoli 8, 9, 18 e 22, nonché dei servizi ferroviari di cui all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza, e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri esercizi di trasporto) e, in caso di violazioni di tali disposizioni, sono soggetti alle sanzioni amministrative dalle stesse previste, con i seguenti adattamenti:

a) gli importi minimi e

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Art. 33 - Irregolarità dei documenti di viaggio

1. I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti di regolare documento di viaggio o muniti di documento non valido o contraffatto, sono tenuti a corrispondere il prezzo della corsa sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 40 a 300 euro. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alle società che esercitano i servizi di trasporto, con esclusione delle sanzioni amministrative dovute per le infrazioni accertate sui servizi speciali per il trasporto degli alunni, che sono devolute alla Provincia. N56

1.1. Nei casi del comma 1 al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento di una somma pari all'importo del biglietto di corsa semplice maggiorato di 30 euro; i viaggiatori che non regolarizzano la loro posizi

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Art. 34 - Obblighi degli esercenti i servizi di trasporto. Sanzioni in caso di violazione

1. La Trentino trasporti S.p.a. e le altre società e imprese di cui agli articoli 8, 9, 11 e 18, nonché i soggetti gestori dei servizi ferroviari di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987 sono tenuti a svolgere il servizio secondo le modalità indicate rispettivamente negli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 23, nei contratti di appalto e nei contratti di servizio. N63

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Art. 35 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi posti a carico degli utenti spetta agli agenti dipendenti dalla Trentino trasporti S.p.a., da sue controllate o partecipate e dalle società ed imprese di cui agli articoli 8, comma 2, 9 e 18 muniti della qualità di agenti giurati a norma di legge, nonché ai dipendenti

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Art. 36 - Concorso di sanzioni penali ed amministrative

1. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni am

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TITOLO VI - Disposizioni finali, modifiche di leggi provinciali e disposizioni transitorie
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Capo I - Disposizioni finali
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Art. 37 - Ricerche, studi ed attività promozionali

1. La Giunta provinciale può promuovere ed attuare convegni, studi e ricerche sui problemi del trasporto pubblico locale.

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Art. 38 - Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Nelle materie di competenza provinciale rientranti nelle attribuzioni del servizio comunicazioni e trasporti l'attività di vigilanza prevista dalle disposizioni vigenti viene esercita

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Art. 39 - Nuove strutture

1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire nell'ambito del servizio comunicazioni e trasporti gli uffici dell'«Ispettorato di porto» e dell

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Art. 39-bis - Disposizioni in materia di noleggio di autobus con conducente

N66

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conduce

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Art. 39-ter - Disposizioni in materia di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

N67

1. Le autorizzazioni per noleggio con conducente previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sono rilasciate dai comuni, sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale, senza limitazioni di numero, sulla base dell'accertamento dei titoli

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Capo II - Modifiche di leggi provinciali
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Art. 40 - Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"
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Art. 41 - Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 23 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è aggiunto il seguente

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Art. 42 - Modifica alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale"

1. Dopo l'articolo 50 bis della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

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Art. 43 - Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento"

1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni i commi 3 e 4 relativi alla scheda n. 36 - Servizio comunicazioni e trasporti - come sostituita dall'articolo 1 della legge provinciale 26 novembre 1990, n. 31, sono c

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Art. 44 - Modifica alla legge provinciale 26 novembre 1990, n. 31 concernente "Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazione e porti lacuali. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e alla legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2"

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 26 novembre 1990, n. 31 è abrogato.

 

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Art. 45 - Modifica alla legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 concernente "Provvedimenti per la prevenzione e il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico"
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Capo III - Disposizioni transitorie
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Art. 46 - Norma transitoria

1. La Provincia, entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1, della legge provinciale concernente "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici", fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, può promuovere la separazione, mediante scissione, di Trentino trasporti Spa, della gestione delle reti impianti e delle altre dotazioni patrimoniali - che viene svolta dalla società loro proprietaria, denominata Trentino trasporti Spa -, dall'erogazione del servizio, che viene svolta dalla società denominata Trentino trasporti esercizio TPL Spa Lo statuto di tali società prevede che sia riservata alla Giunta provinciale e ai comuni azionisti la nomina di amministratori o sindaci. Le predette società assicurano la gestione delle reti e l'erogazione del servizio fino all'affidamento disposto ai sensi del comma 1-bis. La Giunta provinciale definisce con la Ferrovia-Trento Malè Spa e con l'Atesina Spa accordi di programma con il contenuto di cui all'articolo 7, sostitutivi dei disciplinari di concessione per la gestione dei servizi pubblici di trasporto. N69

1-bis. La Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto pubblico urbano, entro la scadenza del termine previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale concernente "Disposizioni in m

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Art. 47 - Disposizione particolare sugli organi societari

N77

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Art. 48 - Disposizione particolare sul personale

1. La Trentino trasporti Spa succede nei rapporti di lavoro con il personale dipendente dalle società Atesina S.p.a. e Ferrovia Trento-Malé S.p.a. in forza alla data di costituzione della Trentino trasporti S.p.a. senza soluzioni di continuità.

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Art. 49 - Abrogazione di leggi

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 46, comma 5, e fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, sono abrogate le leggi provinciali 23 novembre 1973, n. 53; 6 settembre 1974, n. 11; 6 settembre 1974, n. 12;

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1208250 10403721
Art. 50 - Trasferimento di partecipazioni azionarie

1. Ad avvenuta costituzione della Trentino trasporti S.p.a. la Giunta provinciale è autorizzata a trasferire a detta società a titolo gratuito le par

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1208250 10403722
Art. 51 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, ai servizi pubblici di trasporto per via lacuale, fluviale, per idrovia e per via aerea, si applicano,

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TITOLO VII - Disposizioni finanziarie
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1208250 10403724
Art. 52 - Autorizzazioni di spesa

1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 16, comma 1, 18, comma 4, 19, comma 2, 20, comma 2, 25, commi 1 e 3, 37 e 41, si provvede, limitatamente all'anno 1993, non le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, come modificato con l'articolo 94 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente

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1208250 10403725
Art. 53 - Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 52, si fa fronte con la cessazione dell'autorizzazione degli stanziamenti, a seguito dell'abrogazione disposta dal comma 2 dell'articolo 49.

2. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di lire 5.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 6, comma 10, e 27, comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa -

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1208250 10403726
Art. 54 - Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

(in milioni di lire) in diminuzione:

Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24)

- art. 002 - Nuove leggi - Interventi del programma di Giunta (spese correnti)

cod. mecc. 1119021232

1993: -16

1993: -16

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.P. 23/12/2019, n. 13.

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