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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 21/04/1987, n. 7
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 29/12/2022, n. 19
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- L.P. 07/07/1997, n. 10
- L.P. 09/09/1996, n. 8
- L.P. 07/08/1995, n. 8
- L.P. 23/08/1993, n. 20
- L.P. 09/07/1993, n. 16
- L.P. 16/10/1992, n. 19
- L.P. 18/09/1989, n. 7
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Capo I - Disposizioni preliminari comuni |
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Art. 1 - Disciplina generale1. La realizzazione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci e slittino e attrezzi assimilabili di seguito riassunte nella dizione pista da sci, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee a influenzare in modo notev |
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Art. 2 - Previsioni urbanistiche1. L'individuazione delle aree destinate alla realizzazione di impianti di trasporto a fune e di piste da sci è effettuata dagli strumenti urbanistici. |
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Art. 3 - Interdipendenze tra nuovi impianti funiviari e piste da sci1. Nell'istruttoria sulle domande di concessione di linee funiviarie sono valutate le interdipendenze con le piste da sci già esistenti e con quelle di cui si proponga la realizzazione. |
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Art. 4 - Assenso preliminare per le piste da sci1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, ad esclusione delle piste di cui al secondo comma del precedente articolo 2, è subordinato ad un previo provvedimento di assenso preliminare del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo. N |
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Art. 5 - Piani orientativi1. Per le zone per le quali risulti indispensabile la previsione di un organico e coordinato sviluppo di impianti a fune e relative piste da discesa, la Giunta provinciale dispone l'elaborazione di u |
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Art. 6 - Commissione di coordinamento1. È istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da: a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, con funzioni di presidente; b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, con funzioni di vicepresidente; c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune; d) |
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Art. 7 - Idoneità delle aree e misure di difesa dal pericolo di valanghe1. Le aree e i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere esenti, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, per loro caratteristiche naturali ovvero per effetto dell'adozione di idonee misure strutturali e/o gestionali di difesa. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 30 e delle regole dell'arte per quanto riguarda la sicurezza degli impianti a fune rispetto al pericolo di frane, per la difesa di impianti e piste dal pericolo di fenomeni valanghivi si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Ai fini del rilascio e della modifica delle concessioni di linea funiviaria ai sensi degli articoli 13 e 15 nonché ai fini delle autorizzazioni all'apprestamento delle piste da sci ai sensi dell'articolo 34, i progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti a fune e nuove piste da sci ed i progetti relativi alla modifica di quelli esistenti sono corredati da uno specifico piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di impianti funiviari e piste da sci e alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 4. Il piano è acquisito agli atti della Provincia. Qualora il piano riguardi la difes |
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Capo II - Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico |
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Art. 8 - Concessione di linee funiviarie1. La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale. 2. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fi |
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Art. 9 - Categorie di linee1. Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie: |
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Art. 10 - Domanda e documentazione1. La domanda di concessione di linee funiviarie deve essere presentata al servizio competente in materia di impianti a fune corredata dalla seguente documentazione: a) il progetto esecutivo o di massima dell'impianto che realizza la linea; |
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Art. 11 - Istruttoria1. L'istruttoria sulla domanda di concessione è condotta dal servizio competente in materia di impianti a fune, il quale trasmette copia della domanda e della documentazione allegata: - al sindaco del comune interessato, il quale, sentita la commissione edilizia, esprimerà il proprio avviso in ordine alla compatibilità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici in vigore; - alla giunta del comprensorio interessato, che esprimerà il proprio avviso sull'iniziativa proposta in rapporto allo sviluppo turistico nonché ai prevedibili effetti diretti e indiretti della medesima sull'economia e sull'assetto territoriale ed ambientale della zona; - al servizio foreste, caccia e pesca per le zone soggette a vincolo id |
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Art. 12 - Deposito cauzionale1. L'assessore provinciale competente in materia di turismo comunica al richiedente l'importo della cauzione occorrente per il rilascio della concessione. 2. La cauzione è composta di una quota a garanzia della regolare esecuzione dell'impianto e degli im |
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Art. 13 - Rilascio della concessione1. La Giunta provinciale delibera il rilascio della concessione qualora sussistano le seguenti condizioni: a) il servizio competente in materia di impianti a fune abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto dell'impianto alla vigente normativa tecnica; b) la realizzazione dell'impianto sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore e al piano orientativo di cui all'articolo 5, qualora approvato; c) il comitato tecn |
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Art. 14 - Diniego della concessione1. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui 8 |
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Art. 15 - Modifica della concessione1. La concessione può essere modificata, con l'osservanza della procedura per il suo rilascio, ove il concessionario proponga varia |
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Art. 16 - Rinnovo della concessione1. La concessione può essere rinnovata, anche più volte, su domanda del concessionario da inoltrare alla Giunta provinciale almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto. 2. Nella domanda di rinnovo il concessionario può proporre modifiche delle caratteristiche dell'impianto costituente la linea, allegando il relativo progetto. In tal caso |
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Art. 17 - Trasferimento della concessione1. La Giunta provinciale dispone, su richiesta degli interessati e subordinatamente alla assunzione di tutti gli obblighi del concessionario da parte del richiedente, il trasferimento della concessione. 2. A tal fine gli interessati presentano apposita richiesta di trasferimento della concessione amministrativa corredandola di copia sottoscritta dalle parti, dello schema di atto concernente il trasferimento dell'azienda per at |
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Art. 18 - Cambiamento di categoria1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea in concessione caratteristiche proprie di una categoria diversa, il cambi |
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Art. 19 - Decadenza della concessione1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, quarto comma, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario diffidato persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla |
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Art. 20 - Revoca della concessione1. Con deliberazione della Giunta provinciale la concessione può essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse. Spetta in tal caso al concessionario un indennizzo, determinato sulla base di una perizia eseguita d |
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Art. 21 - Risoluzione consensuale della concessione1. Su domanda del concessionario, il quale intenda rinunziare alla concessione, la Giunta provinciale pronuncia la risoluzione della |
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Art. 22 - Restituzione in pristino dei terreni1. Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, la Giunta provinciale obbliga con propria deliberazione il concessionario alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra e |
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Art. 23 - Tariffe, orari ed obblighi vari del concessionario1. Le tariffe, determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono soggetti all'approvazione del dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall'atto di concessione e dall'autorizzazione all'esercizio, l'applicazione delle tariffe, l'osservanza, degli orari e le modalità di esercizio. 1-bis. Per le linee funiviarie individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, gli obblighi di servizio pubblico, e in particolare l'individuazione delle tariffe e dei periodi e orari di apertura e gli eventuali criteri di compensazione correlati a tali obblighi, sono approvati dal comune sul cui territorio è collocata la stazione di valle della linea funiviaria. Gli obblighi di servizio pubblico imposti dal comune in base a questo comma sono comunicati alla struttura provinciale competente in materia d |
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Art. 24 - Linee concorrenti1. Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali di altre linee già concesse o dalle vicinanze di questi vengono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare della linea già concessa. 2. Le concessioni di linee che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre |
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Art. 25 - Progetto e costruzione dell'impianto |
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Art. 26 - Collaudo funzionale e autorizzazione all'esercizio1. Ultimata la costruzione dell'impianto il concessionario inoltra al servizio competente in materia di impianti a fune la domanda, controfirmata dal direttore dei lavori, per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, corredandola della dichiarazione di regolare esecuzione dell'opera. 2. Nella dichiarazione il direttore dei lavori attesta che l'opera è completamente ultimata e che è stata eseguita, sotto la sua sorveglianza, a regola d'arte ed in conformità al progetto presentato. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie dei certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato o metalliche di cui alla |
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Art. 27 - Modalità d'esercizio1. L'esercizio deve essere effettuato secondo le modalità previste nei regolamenti tecnici di cui all'articolo 30 ed in ottemperanza al |
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Art. 28 - Vigilanza tecnica sull'impianto1. Le funzioni di vigilanza tecnica sull'impianto sono esercitate dal personale appositamente incaricato, appartenente al servizio competente in materia di impianti a fune. 2. La struttura provinciale competente, nel rispetto della normativa statale in materia e sulla base dei criteri st |
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Art. 29 - Oneri di collaudo e di sorveglianza1. I concessionari devono versare alla Provincia un contributo annuo per le spese di sorveglianza da determinare nel regolamento di esecuzione, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto. 2. Le spese per il collaudo, gli onorari fissati dalle tariffe professionali in vigore ed i rimborsi spet |
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Art. 30 - Norme tecniche |
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Art. 31 - Statistica1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al servizio statistica della Provincia autonoma di Trento i dati statistici |
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Art. 32 - Tariffe per prove tecniche eseguite dal LATIF1. Le tariffe relative alle prove effettuate per conto terzi dal Laboratorio tecnologico impianti a fune (LATIF), di cui all'articol |
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Art. 33 - Espropriazione per pubblica utilità e servitù coattiva1. Il richiedente di una concessione o il titolo della stessa, anche in sede di rinnovo, può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali: a) - la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuali locali di ricovero e di servizio, nonché degli accessi dalle pubbliche vie; - la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità dell'impianto; b) la servitù sulle aree su cui insistono i sostegni dell'impianto funiviario; |
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Capo III - Disciplina delle piste da sci |
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Art. 34 -Autorizzazione all'apprestamento delle piste da sci1. L'apprestamento delle piste da sci è soggetto ad autorizzazione della Giunta provinciale. L'autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al servizio competente in materia di turismo di apposita domanda corredata del progetto esecutivo della pista, dell'indicazione delle servitù di cui si |
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Art. 35 - Rilascio dell'autorizzazione1. A conclusione dell'istruttoria, la Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, delibera il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento della pista, qualora sussistano le seguenti condizioni: a) il servizio competente in materia di turismo abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto della pista alla pre |
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Art. 36 - Direzione lavori e controlli1. I lavori di apprestamento delle piste devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato in qualità di direttore dei l |
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Art. 37 - Provvedimenti in caso di inadempienza1. Nel caso di inadempienze alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, del regolamento di esecuzione e dal provvedimento di cui all'articolo 35, fatte salve l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55, il servizio competente in materia di turismo adotta |
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Art. 38 - Organi tecnici1. All'esame dei progetti presentati ai sensi degli articoli 4 e 34, al controllo sull'esecuzione dei lavori nonché all'accertament |
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Art. 39 - Ultimazione dei lavori e accertamento tecnico1. Eseguito l'apprestamento della pista, il titolare dell'autorizzazione comunica il completamento dell'opera al servizio competente in materie di turis |
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Art. 40 - Autorizzazione all'esercizio1. Qualora l'accertamento tecnico previsto dell'articolo precedente abbia avuto esito positivo, il servizio competente in materia di turismo rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle piste, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l'esercizio stesso. 1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabil |
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Art. 40-bis - Autorizzazione all'esercizio provvisorio delle piste da sci1. In deroga a quanto previsto dall'a |
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Art. 41 - Concorrenza1. A parità di soluzioni proposte, l'autorizzazione all'apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto funiviario è assentita, di preferenza, al titolare d |
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Art. 42 - Piste comuni1. Chi intende far confluire una pista in altre già esistente ed autorizzata deve assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista che viene resa comune i |
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Art. 43 - Servitù di pista1. Il richiedente di un'autorizzazione o il titolare delle stesse può ottenere in via coattiva la titolarità di servitù di pista. 2. La servitù di pista conferisce i seguenti diritti: a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento, bonifica, taglio di alberi e esportazione di ostacoli, stabilite |
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Art. 44 - Innevamento artificiale |
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Art. 45 - Modifica all'esercizio della servitù1. Qualora il proprietario del fondo servente intende eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incomp |
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Art. 46 - Durata della servitù1. La servitù di pista, nel caso in cui queste non sia servita da un impianto di risalita, è rilasciata per un periodo non superiore ad anni trenta. |
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Art. 47 - Modifiche al tracciato della pista1. Su richiesta dell'interessato, alla pista già adibita all'esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciat |
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Art. 48 - Classificazione, requisiti e caratteristiche delle piste1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio le piste da sci aperte al pubblico sono classificate in categorie a seconda del loro grado di difficoltà. La classificaz |
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Art. 48-bis - Piste da slittino su fondo naturale |
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Art. 48-ter - Pratica dello sci-alpinismo sulle piste da sci |
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Art. 49 - Manutenzione ed esercizio1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista ha l'obbligo di curare che la stessa mantenga le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dal regolamento di es |
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Art. 49-bis - Delimitazione delle piste da discesa |
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Art. 50 - Servizi tecnici e di assistenze1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista deve assicurare i seguenti servizi: a) trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro avviamento ad un centro medic |
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Art. 51 - Comportamento dello sciatore1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre att |
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Art. 51-bis - Mezzi meccanici diversi da quelli adibiti al servizio delle piste e degli impianti |
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Art. 52 - Vigilanza sull'esercizio delle piste1. Per quanto attiene alla vigilanza sull'esercizio delle piste si applica quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legg |
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Art. 52-bis - Compiti di vigilanza attribuiti alle guide alpine e ai maestri di sci |
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Art. 52-ter - Bike park1. Le aree sciabili previste dall'articolo 2 possono essere utilizzate per la discesa con la mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "bike park", previa autor |
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Capo IV - Norme comuni, transitorie e finali |
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Art. 53 - Procedimento espropriativo1. Con i provvedimenti di concessione di linea funiviarie e rispettivamente di autorizzazione all'apprestamento delle piste, su rich |
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Art. 54 - Impianti a fune - Sanzioni1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti di trasporto a fune, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque, nell'esercizio di un im |
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Art. 55 - Piste da sci - Sanzioni1. Per la violazione delle disposizioni in materia di piste da sci si applicano le sanzioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 40 del 2021 e le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque appresta anche parzialmente una pista da sci o esegue modifiche a quelle esistenti senza avere ottenuto preventivamente le autorizzazioni previste da questa legge soggiace al pagamento di una somma da 1.000 a 3.000 euro; b) chiunque apre alla circolazione degli sciatori una pista da sci senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 40 soggiace al pagamento di una somma da 800 a 2.400 euro; questa sanzione |
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Art. 56 - Disposizioni transitorie e finali in materia di impianti funiviari1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvederà all'assegnazione delle linee non classificate ad una delle categorie di cui al precedente articolo 9. 2. Per le concessioni rilasciate in base alle leggi preesistenti, il concessionar |
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Art. 57 - Assicurazioni1. I funzionari della Provincia incaricati della sorveglianza sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono assicurati per i risch |
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Art. 58 - Disposizioni transitorie e finali in materia di piste da sci1. Per le piste da sci apprestate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere presentata al servizio competente in materia di turismo entro due anni dalla medesima data, ai fini della loro classificazione ai sensi della presente legge, apposita domanda corredata da una planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 e da una relazione illustrativa della pista dalla quale risultino lo sviluppo, le larghezze e le pendenze della pista stessa. 2. Ricevuta la domanda il servizio competente in materia di turismo accerta la rispondenza della pista ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento e ne dispone |
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Art. 59 - Regolamento di esecuzione1. Il regolamento di esecuzione della presente legge dovrà essere adottato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrat |
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Art. 60 - Istituzione del servizio impianti a fune1. - 3. omissis 4. Nella prima applicazione della presente legg |
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Art. 61 - Autorizzazione di spesa1. Per l'effettuazione degli interventi di cui agli articoli 20, secondo comma, 22, secondo comma, 35, quinto comma, 37, quarto comm |
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Art. 62 - Art. 63 Omissis
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