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Ord. P.C.M. 15/12/2022, n. 130

Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 130)
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Premessa

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 1° febbraio 2022 al n. 182;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l’

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Articolo 1 - (Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata e della Relazione illustrativa)

1. Con la presente ordinanza è approvato il Testo unico della ricostruzione privata, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integra

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Articolo 2 - (Regime transitorio ed entrata in vigore)

1. Il Testo unico, composto dalle disposizioni normative e dagli allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023.

2. Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Testo unico si applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle ordinanze commissariali previgenti, di cui all’elenco contenuto nell’Allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal Testo unico, di cui al successivo comma 3, nonché le ordinanze speciali per i Comuni maggiormente colpiti, per le disposizioni in deroga ai

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Articolo 3 - (Dichiarazione d’urgenza ed efficacia)

1. Al fine di dare immediata pubblicità alle disposizioni contenute nel Testo unico, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2023, la presente ordinanza è dichiarata provvisori

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ALLEGATO 1 - TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA
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PARTE I - Principi, definizioni, regime transitorio
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Art. 1 - Principi generali

1. La ricostruzione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 disciplinati dal Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, di seguito “legge speciale Sisma”, persegue i fini della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, del

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Art. 2 - Principi fondamentali della ricostruzione privata

1. I titoli edilizi della ricostruzione privata sono la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, Scia o Scia edilizia) per gli interventi conformi, di cui al successivo art. 3 lettera y), e il permesso di costruire nei casi previsti dal successivo comma 6.

2. La Scia edilizia attesta lo stato legittimo dell’edificio preesistente, ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di seguito anche “Testo unico dell’edilizia”, e la conformità dell’intervento alle norme edilizie vigenti, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché per ragioni di efficientamento energetico.

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Testo unico, si intende per:

a) “adeguamento sismico”, un insieme sistematico di interventi volti a riportare una costruzione esistente, ai fini della sicurezza, ai livelli paragonabili ad una nuova costruzione, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (di seguito anche NTC) approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Per gli interventi di adeguamento sismico è richiesto il raggiungimento del valore unitario zE, così come definito nelle stesse NTC; nel caso in cui non sia possibile raggiungere tale valore, eventualità che deve essere adeguatamente motivata e giustificata dal tecnico per oggettive ragioni contingenti alla particolare situazione incontrata e fermo restando che l’intervento non ricada nelle fattispecie a), b) e d) del §8.4.3 delle NTC vigenti, è possibile derogare, ammettendo un valore di zE ≥ 0,80;

b) “aggregato edilizio”, un insieme di almeno tre edifici contigui strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un’azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio; costituiscono “interventi unitari” gli interventi realizzati su due o più edifici caratterizzati dalla redazione di un unico progetto e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori a un’unica impresa; per “unità minima d’intervento”, cd. UMI, si intende una frazione di aggregato composto da almeno tre edifici oggetto di un’unica progettazione e di intervento edilizio unitario mediante affidamento ad unica impresa appaltatrice;

c) “attività produttive”, quelle definite all’art.1 dell’Allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;

d) “beni mobili strumentali”, i beni, ivi compresi macchinari, impianti ed attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Sono inoltre considerati beni strumentali ammissibili a contributo quelle infrastrutture nonché dotazioni o impianti, detenuti anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature, funzionali all’attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per lo svolgimento delle attività d’impresa;

e) “compendio immobiliare”, un insieme di più edifici, non necessariamente interconnessi ma contigui dal punto di vista geografico e funzionale, all’interno di un tessuto urbanistico edilizio compreso in un unico perimetro, quale una porzione di abitato costituita da uno o più isolati o un intero nucleo urbano, per i quali si renda necessario u

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Art. 4 - Regime transitorio ed entrata in vigore

1. Il presente Testo unico, composto dalle disposizioni normative e dagli allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023.

2. Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Testo unico si applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle ordinanze commissariali previgenti, di cui all’elenco contenuto nell’Allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal presente Testo unico (1) nonché le ordinanze speciali per i Comuni maggiormente colpiti di cui all’Allegato 7, per le disposizioni in deroga ai sensi dell’art. 11, comma 2

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PARTE II - Soggetti beneficiari, oggetto dell’intervento, misura del contributo, domanda, procedimento
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CAPO I - Soggetti beneficiari e requisiti
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Art. 5 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Testo unico, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), b) c), d), e), f), g) e i) della legge speciale Sisma, si applicano agli interventi sugli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva, e non agli interventi di ricostruzione pubblica, che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

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Art. 6 - Soggetti beneficiari

1. I contributi per gli interventi disciplinati dal presente Testo unico possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalità di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge speciale Sisma. Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dal presente Testo unico i Comuni o gli Enti pubblici che acquisiscano la proprietà o il diritto reale di godimento, a qualunque titolo previsto dalla legge o ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per finalità di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma. Il comune acquisisce la proprietà, per sé o società pubblica o ente delegato, in tutti i modi previsti dalla legge e anche tramite compravendita, in presenza delle condizioni di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, oppure attraverso la procedura di espropriazione. Il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza è determinato, a seguito della perizia asseverata di un professionista abilitato che ne attesti la congruità che sia oggetto di reciproca accettazione tra le parti, in caso di mancato accordo tra le parti contraenti in ultima istanza la procedura di stima verrà affidata all'Agenzia delle entrate con valore vincolante e definitivo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che approva l'intesa tra il comune acquirente e il proprietario, espressa nella forma del contratto preliminare condizionato, ai sensi del codice civile. A tali fini il comune emana, un avviso pubblico con cui rende edotti i cittadini della facoltà di presentare una proposta di cessione dell'immobile danneggiato dal sisma e oggetto di intervento di ricostruzione ai sensi del presente Testo unico, con la documentazione che ne attesti i titoli legittimi di proprietà, la classificazione catastale, la consistenza, la rappresentazione fotografica ed ogni altro elemento utile. Acquisito il titolo di proprietà il comune provvede all'intervento di riparazione o ricostruzione in qualità di soggetto beneficiario del contributo, presentando la domanda e la documentazione richiesta ai sensi del presente testo unico all'USR competente, attraverso un professionista abilitato o conferendo mandato, con procura notarile, ad un soggetto terzo qualificato che agisce, secondo le disposizioni

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CAPO II - Oggetto del contributo
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SEZIONE I - Disposizioni generali
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Art. 7 - Determinazione del livello operativo

1. I soggetti legittimati devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, la determinazione del livello operativo oppure possono chiedere all’Ufficio speciale per la ricostruzione una valutazione preventiva all’istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo.

2. Nei casi di cui al comma 1, la determinazione del livello operativo deve essere resa nelle forme di cui all’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, devono, inoltre, essere allegate le schede di cui al precedente articolo 5, comma 1, la perizia redatta dal professionista incaricato con la quale si assevera il livello di danneggiamento, nonché tutta la documentazione utile ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combin

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Art. 8 - Tipologia degli interventi

1. Ai fini del presente Capo sono ammessi a contributo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle vigenti norme tecniche per le costruzioni ed alla circolare esplicativa, necessari per la riduzione delle principali vulnerabilità presenti nell'intero edificio nonché gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, dichiarati inagibili con ordinanza comunale. Gli interventi si distinguono, in via principale, in relazione all’entità del danno, in danni lievi o danni gravi e, in relazione alla destinazione, in uso abitativo e uso produttivo, con una specifica disciplina per gli aggregati edilizi, gli interventi unitari, i condomini, i collabenti.

2. Ai diversi Livelli operativi che scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno e del Grado di Vulnerabilità individuati, è associato il tipo di intervento di ricostruzione, di adeguamento sismico, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associati alla riparazione dei danni. Il Livello operativo L0, determinato sul solo livello di danno di cui all’Allegato 1 al presente Testo unico, intitolato “Definizione di danno l

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Art. 9 - Edilizia in zona rurale

1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attività agricola. In tal caso il costo convenzionale è determinato, in relazione al live

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Art. 10 - Tipologie di interventi finanziabili per le attività produttive

1. I contributi disposti con le modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge speciale Sisma, possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità di un'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:

a) il ripristino con rafforzamento locale, con miglioramento o adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi insediate;

b) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;

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Art. 11 - Pertinenze e superfici accessorie

1. Sono ammesse al contributo del 100% le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative superfici accessorie ricomprese nell'edificio.

2. Sono ammesse a contributo le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili, ai

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Art. 12 - Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata o su edifici in aggregato a prevalente proprietà privata contenenti unità strutturali di proprietà interamente pubblica

1. Sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi:

a) gli interventi su edifici a destinazione abitativa o produttiva, contenenti unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata;

b) gli interventi su edifici in aggregato a prevalente proprietà privata contenenti unità strutturali di proprietà interamente pubblica a destinazione d’uso abitativa o, in ogni caso, riconducibili alla classe d'uso II. N42

2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati, per la parte privata, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Testo unico e per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all' art. 14 della legge speciale Sisma.

3. Agli interventi di ricostruzione, di riparazione con miglioramento o adeguamento sismico e di rafforzamento locale si procede:

a) per gli interventi di cui al comma 1 lettera a):

i. con le procedure previste dall’art. 59, comma 2, del presente Testo unico, attivate dal con

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SEZIONE II - Aggregati edilizi, interventi unitari, collabenti
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Art. 13 - Disciplina degli aggregati edilizi

1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), composto da almeno tre edifici inagibili adibiti, alla data dell’evento sismico, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all’abitativo e/o destinate a pertinenza e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ad un livello operativo superiore o uguale a L1 per almeno il 50% della superficie totale dello stesso, può procedersi ad intervento unitario, della medesima categoria per tutti gli edifici, di miglioramento, adeguamento sismico, nonché di demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo, previa obbligatoria costituzione dei proprietari medesimi in consorzio ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge speciale Sisma e presentazione di un’unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l’aggregato, ai fini della determinazione del contributo, il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, in relazione al livello operativo riconosciuto, maggi

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Art. 14 - Interventi unitari

1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, è comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda due o più edifici danneggiati con destinazione abitativa e/o produttiva e/o destinate a pertinenza contigui e/o strutturalmente interconnessi. N24

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Art. 15 - Interventi unitari su intera frazione o parti di essa

1. È sempre consentita, tra i consorzi relativi ad aggregati di un’intera frazione o parte di essa, con la partecipazione, ove esistenti, anche dei rappresentanti di condomini ovvero dei proprietari degli edifici siti all’interno della frazione, la gestione congiunta di fasi del processo connesso alla realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici interess

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Art. 16 - Aggregati nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali

1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell’articolo 11, comma 8, della legge speciale Sisma.

2. Ai fini dell’applicazione d

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Art. 17 - Aggregati con edifici non ammissibili a contributo

1. Nell’ipotesi di aggregati che presentino al loro interno interi edifici non destinatari di un contributo, ai sensi del presente Testo unico, in quanto:

a) ai sensi dell’articolo 10 della legge speciale Sisma, non avevano alcuna unità immobiliare alla data del sisma, avente requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere considerata agibile e utilizzabile a fini abitativi o produttivi in quanto collabente, fatiscente

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Art. 18 - Interventi diretti in presenza di edifici interconnessi

1. In presenza di più edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, l’intervento unitario è obbligatorio qualora l’aggregato e le eventuali UM

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Art. 19 - Interventi di ricostruzione di compendi immobiliari

1. Il Comune, qualora riconosca l’interesse pubblico dell’intervento, può autorizzare, di norma con permesso di costruire convenzionato, la ricostruzione o la riparazione degli edifici, anche con diversa tipologia edilizia, costituenti un intero compendio immobiliare, anche in modo differente rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti e della viabilità.

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Art. 20 - Costituzione dei consorzi obbligatori

1. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione comunale di cui al comma 8, dell’articolo 11 della legge speciale Sisma, ne informano gli Uffici speciali e invitano i soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi del comma 9 del citato articolo 11. Qualora nei 30 giorni successivi all’invito i soggetti legittimati che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell’aggregato, ovvero della UMI, determinata ai sensi dello stesso articolo 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio, il Comune si sostituisce, sia nella costitu

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Art. 21 - Ruderi e collabenti non ammessi a contributo

1. Gli edifici che, ai sensi dell'art. 10 della legge speciale Sisma, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura), possono beneficiare esclusivamente del contributo di cui ai successivi commi. N64

2. La sussistenza o l’insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all' art. 1 della legge speciale Sisma.

3. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente mediante presentazione di perizia asseverata debitamente documentata.

4. L’accertamento di "collabenza", "fatiscenza" o "inagibilità" compete al Comune che definisce gli edifici privi dei requisiti necessari per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi. L’accertamento è trasmesso all’USR competente il quale,

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SEZIONE III - Delocalizzazioni degli edifici ad uso abitativo e produttivo
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Art. 22 - Classificazione delle delocalizzazioni

1. Ai fini della ricostruzione privata, le delocalizzazioni si distinguono in obbligatorie, volontarie, temporanee e definitive, secondo le definizioni

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Art. 23 - Delocalizzazioni obbligatorie

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree in frana suscettibili di fenomenologie gravitative attive e/o quiescenti esistenti e/o di neoformazione, nonché aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismo indotta relativamente all’innesco di fenomeni gravitativi come indicate nell’Allegato 10 al presente Testo Unico e agli interventi di ricostruzione di edifici ubicati in aree oggetto di delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia nonché di provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica. N80

2. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idrogeomorfologico devono essere presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. In presenza di proposte di delocalizzazione obbligatorie per aree interessate da dissesti idrogeomorfologici, accertati ai sensi dell’Allegato 10, gli Uffici speciali possono formulare istanza al Commissario straordinario di realizzazione di interventi pubblici di mitigazione del rischio e/o della pericolosità dell’area, ove tali interventi rendano economicamente più vantaggiosa la ricostruzione in sito rispetto alla delocalizzazione. Il Commissario straordinario, esaminata la richiesta, può disporre prioritariamente il finanziamento di tali interventi sentita l’autorità competente ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sicurezza. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, sulla base della valutazione costi-benefici allegata all’istanza, individua la più opportuna soluzione anche in relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere di mitigazione. La domanda di contributo può essere presentata con le modalità di cui agli articoli 55 e 59 del presente testo unico, previa autorizzazione alla delocalizzazione da parte degli Uffici speciali. N43

3. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeomorfologico indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi d

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Art. 24 - Ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica, e su aree soggette a dissesti

1. La disciplina degli interventi di ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica e su aree soggette a dissesti, è stabilita, anche per i profili tecnici, dall’Allegato 10 al presente Testo unico. La disciplina edilizia degli interventi è, in particolare, definita dal punto 2 dell’Allegato 10.

2. Fatte salve le ipotesi di cui alle lett. a) e c) del successivo comma 10, gli edifici ubicati nelle zone dichiarate in frana, come perimetrate dal Dipartimento della Protezione Civile o da altre Autorità competenti, e da trasferire, sono demoliti e ricostruiti in aree individuate dai Comuni secondo un piano attuativo redatto ai sensi del presente Testo unico, in conformità allo strumento urbanistico vigente o in variante allo stesso. Il piano attuativo assicura la ricostruzione integrata degli edifici pubblici e privati demoliti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed è approvato con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell’articolo 11 della legge speciale Sisma.

3. Il piano attuativo di cui al precedente comma 2 può riguardare anche aree di proprietà del Comune oppure aree acquisite o espropriate dallo stesso e cedute ai proprietari degli edifici trasferiti, anche attraverso un contratto di permuta, ove ne sussistano le condizioni, ed in tale ultimo caso con rinuncia da parte del proprietario alla maggiorazione prevista per la demolizione a proprie cure e spese.

3-bis. Al fine di attuare gli interventi di delocalizzazione obbligatoria degli edifici di cui all’art. 23 nelle nuove aree definite nei piani urbanistici attuativi, i Comuni possono adottare regolamenti per disciplinare le procedure di:

a) assegnazione dei diritt

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Art. 25 - Delocalizzazioni volontarie

1. Le delocalizzazioni volontarie sono costituite dagli interventi che, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici, della pianificazione d

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Art. 26 - Delocalizzazione temporanea di attività produttive

1. La delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici è disciplinata secondo le modalità previste dall’ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nei casi in cui le imprese devono sospendere la propria attività in conseguenza dell’esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo, ai sensi del presente Testo unico, è autorizzata la delocalizzazione temporanea delle attività operative alla data degli eventi sismici al fine di assicurare la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico.

3. La d

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Art. 27 - Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee

N8

1. I proprietari dell’immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività produttiva in esercizio alla data del sisma, nonché dell’area su cui è situata la struttura temporanea, regolarmente autorizzata e realizzata sulla base delle disposizioni dell’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, hanno facoltà di presentare richiesta di trasformazione in definitiva della medesima struttura e contestuale ripristino o demolizione o cessione al Comune dell’immobile originario danneggiato dagli eventi sismici. La proprietà dell’area su cui è situata la struttura temporanea può, comunque, essere acquisita prima del provvedimento autorizzatorio adottato dal Vicecommissario ai sensi dei successivi commi.

2. La richiesta di cui al precedente comma deve essere presentata con apposita istanza dedicata, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Struttura commissariale, nelle modalità di cui al successivo comma 5.

3. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell’edificio originario la richiesta di cui al precedente comma deve essere avanzata in occasione della presentazione della domanda di contributo dell’edificio danneggiato o prima dell’emissione del decreto di concessione o mediante presentazione di variante da autorizzarsi a cura dell’ufficio speciale e, comunque, non oltre l’erogazione del saldo finale.

4. L’USR competente, nel caso si intenda procedere alla demolizione senza ricostruzione dell’edificio originario, adotta la determinazione motivata sulla domanda di trasformazione in definitiva della struttura temporanea, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell’edificio originario, l’USR competente procede secondo le disposizioni di cui al Capo V- Parte II del presente Testo unico.

5. Il professionista incaricato dal soggetto interessato all’attribuzione del carattere di definitività alla struttura temporanea, correda l’istanza con:

a) documenti e relativi elaborati progettuali per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva

b) autorizzazione del Comune alla trasformazione della struttura da temporanea in definitiva, rilasciata in presenza delle seguenti condizioni:

1) attestazione dei requisiti di compatibilità dell’area;

2) ove necessario, approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dall’art. 16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del presente Testo unico, ove necessario;

3) sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e il proprietario istante relativa:

- agli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;

- ad ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie;

- ad intese o accordi, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, che prevedano l’eventuale cessione dell’immobile originario al Comune;

c) atto d’obbligo notarile alla demolizione dell’immobile originario, se non ceduto al comune, nel caso in cui non si intenda procedere anche al recupero dell’edificio originario;

6. Nel caso in cui si intenda procedere alla demolizione dell’edificio originario o alla cessione dello stesso al Comune, il costo ammissibile a contributo è pari al minore tra:

a) il costo dell’intervento necessario per l’adeguamento occorrente per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva e la demolizione dell’immobile or

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Art. 28 - Contenuti della domanda per la delocalizzazione definitiva delle attività produttive

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive ai sensi del presente Testo unico inviata all'Ufficio speciale con le modalità di cui agli articoli 26 e 55 del presente Testo unico, può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire. N43

2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 26 del presente Testo unico e alla stessa deve essere allegata una rel

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Art. 29 - Determinazione del contributo per l’acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive

1. Nei casi diversi da quelli considerati nell’articolo precedente, il proprietario dell’edificio adibito ad uso produttivo, danneggiato dal sisma, può fare domanda di contributo da destinare all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente, comunque in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.

2. L'acquisto è ammissibile a contributo a condizione che abbia ad oggetto edifici che siano stati sottoposti alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni vigenti e siano muniti della certificazione di idoneità,

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Art. 30 - Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione

1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi dei precedenti articoli 23 e 24, il Vicecommissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, legittimo, o, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, in possesso della Valutazione della Sicurezza, di cui al par. 8.3 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che ne attesti l'uso senza la necessità di interventi, nei casi di obbligatorietà della stessa, e ubicato nello stesso comune. N26

2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell’Allegato 5 al presente Testo unico per il livello operativo L4, calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.

3. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 1 può avere ad oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 2 è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato.

4. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, siano comprese più unità immobiliari, di diversa proprietà, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, è riconosciuta ai proprietari delle singole unità immobiliari, la facoltà di procedere all’acquisto di abitazioni equivalenti, aventi i requisiti di cui al precedente comma 1, non localizzate nel medesimo edificio. Qualora solamente alcuni dei proprietari vogliano avvalersi dell’acquisto di singole abitazioni equivalenti di cui al periodo che precede, fermo restando l’accordo unanime dell’assemblea del condominio, ai restanti proprietari è, comunque, riconosciuta la facoltà di ricostruire una nuova unità strutturale priva delle unità immobiliari oggetto di acquisto equivalente, in altra area di sedime nello stesso comune, nel limite delle singole quote e connesse maggiorazioni, di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, del costo convenzionale dell’intero edificio d’origine. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento, l'acquisto equivalente è subordinato all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti in ordine alle caratteristiche urbanistiche, ed

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Art. 31 - Domanda per acquisto di immobili ad uso abitativo

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello

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SEZIONE IV- Interventi di demolizione o messa in sicurezza
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Art. 32 - Interventi di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici

N9

1. Gli edifici danneggiati dal sisma che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l’igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l’avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi ovvero ne impediscano il rilascio dell’agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario con le modalità di cui ai successivi commi da 10 a 15, ovvero, qualora i proprietari risultino inerti, dissenzienti oppure irreperibili, sono demoliti o messi in sicurezza dal Comune, a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 della legge speciale Sisma, previa comunicazione all’USR competente, anche ai fini della programmazione dei lavori.

2. I Comuni, ai sensi dell’articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario dell’edificio di avviare gli interventi di cui al precedente comma 1, fissando un termine per l’esecuzione. Trascorso inutilmente tale termine, i Comuni provvedono, con apposita ordinanza, agli interventi edilizi di demolizione o messa in sicurezza finalizzati a tutelare l’incolumità, la sicurezza urbana e la salute pubblica nonché la speditezza dei lavori di ricostruzione.

3. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal Comune, a seguito dell’inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura dell’80% del costo dell’intervento, previa richiesta da parte del comune stesso, attestante il costo dell’intervento. Il rimanente importo a saldo, sarà corrisposto a fine lavori, previa presentazione da parte del Comune di apposita documentazione tecnico - economica di conclusione dei lavori.

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CAPO III - Disciplina del contributo
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SEZIONE I - Disposizioni generali
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Art. 33 - Ambito di applicazione

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti nel presente Testo unico, possono essere previsti:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero e

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Art. 34 - Divieto e limiti di cumulabilità dei contributi

1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 33, i contributi per i danni gravi alle abitazioni non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui

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Art. 35 - Obblighi del beneficiario ed esclusione dai contributi, revoca e rinuncia

1. Sono esclusi dai contributi gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al presente Testo unico. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità al contributo, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale del contributo.

2. Il Vicecommissario altresì dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi nei seguenti casi:

a) accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;

b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma del presente Testo unico;

c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta;

d) mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili alla scadenza del contratto in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condotti in leasing, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, per i contributi richiesti dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione;

e) qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore ovvero qualora le parti del contratto non abbiamo disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale e, inoltre, nel caso di:

- risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l’impossibilità di riscattare il bene mobile e/o imm

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SEZIONE II - Interventi per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo
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Art. 36 - Determinazione del contributo

1. Per l’esecuzione degli interventi di immediata riparazione e rafforzamento locale di edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell’articolo 8 della legge speciale Sisma, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell’Allegato 2 al presente Testo unico, intitolato “Parametri per la determinazione del contributo per i danni lievi”, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.

2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell’intero edificio, nonché il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche, s

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Art. 37 - Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente articolo 36, i costi parametrici, come definiti sulla base del sopra citato Allegato 2 al presente Testo unico, sono incrementati:

a) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00. Ai fini del riconoscimento dell’incremento, si tiene altresì conto degli ostacoli presenti lungo il percorso per raggiungere il cantiere ovvero della dimostrazione della difficoltà oggettiva di impostare

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Art. 38 - Superamento dei motivi ostativi successivamente al decreto di rigetto

1. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex

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Art. 39 - Interventi su singola unità immobiliare

1. Per la presentazione della domanda di contributo con le modalità di cui all'art. 8, comma 1-bis, della legge speciale Sisma costituisce condizione

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SEZIONE III - Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici con tipologia costruttiva assimilabile ad abitativa
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Art. 40 - Determinazione dei contributi

1. Nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto per gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale, concesso a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) della stessa legge speciale Sisma, è

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Art. 41 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo

1. Per l’esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 40, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 5 al presente Testo unico, intitolato “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa”, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati.

2. Il costo dell’intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza (come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello - AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011), per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché per le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati dalle disposizioni del presente Testo unico. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

3. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui al precedente articolo 6, comma 11, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità dell’intero edificio, l

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Art. 42 - Modalità di calcolo del contributo

1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente articolo, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:

a) il costo dell’intervento, al lordo dell’IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico del cratere Centro Italia vigente, ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente, al netto dei ribassi eventualmente offerti dall’impresa affidataria e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui all’articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, e N20

b) il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell’unità immobiliare il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell’Allegato 5 al presente Testo unico, articolato per classi di superficie e riferito al “livello operativo” attribuito all’edificio, oltre IVA se non recuperabile.

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Art. 43 - Intervento diretto dei Comuni nella ricostruzione privata

1. Ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 1, lett. a), al fine di salvaguardare il principio di completezza della ricostruzione e l’e

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SEZIONE IV - Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso produttivo e per la ripresa delle attività economiche e produttive
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Art. 44 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici produttivi

1. Per l’esecuzione degli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi insediate, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 4 al presente Testo unico, intitolato “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione produttiva”, in relazione ai diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati.

2. Ai fini della determinazione del contributo e dei costi, agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 41, comma 2. Per quanto concerne i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza si applicano le prescrizioni di cui al manuale approvato con decreto del Presidente del Consigli dei ministri del 14 gennaio 2015.

3. Il costo dell’intervento comprende anche:

a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l’adeguamento delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva e delle eventuali abitazioni presenti nell’edificio alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato 4 al presente Testo unico, nonché le spese per opere di rispristino strutturale o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad assicurare l’agibilità dell’edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l’edificio stesso e garantiscano la stabilità del terreno;

b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell’edificio, anche quelle necessarie per l’adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato 4 al presente Testo unico;

c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, e

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Art. 45 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte

1. Nei casi di interventi per:

a) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;

b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite al comma 5, lettera b), ultimo periodo del presente articolo; la determinazione del costo ammissibile a contributo, limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 56, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 600 del 1973 o da altri registri, ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario al momento del sisma, in virtù di un valido contratto riconosciuto dall’ordinamento giuridico vigente.

2. In alternativa alla valutazione basata sul costo di sostituzione del bene danneggiato di cui al successivo comma 3, nei casi di cui al comma 1, limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo può avvenire sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 56, riferita al complesso dei beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario. Per le imprese in esenzione dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, l’utilizzo dei beni per l’esercizio dell’attività di impresa deve essere desunto da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero riferirsi a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente. In tale ipotesi la perizia giurata deve fornire gli elementi necessari dai quali emerga che l’acquisto dei nuovi beni, ancorché non corrispondenti a quelli danneggiati o dismessi, sia finalizzato a fornire piena funzionalità per le attività delle imprese destinatarie del contributo. Ai fini della valutazione del valore dei beni occorre applicare le tecniche e i metodi dell'estimo industriale o commerciale mediante l'utilizzo di formule che consentano di determinare il valore di ciascun bene utilizzando i parametri ritenuti più significativi tra i seguenti: valore corrente del bene nuovo; costo storico del bene, vita residua del bene, vita utile del bene, attualizzazione ISTAT del costo storico, coefficienti di obsolescenza, senescenza e deprezzamento del bene, costi della messa a norma del bene, valore commerciale del bene usato. Resta fermo che il costo complessivo riconosciuto ammissibile non può essere comunque superiore al costo storico complessivo dei beni alla data degli eventi sismici causa del danno, come risultante dal libro dei beni ammortizzabili, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai ed impiegati, come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il valore massimo ammissibile di cui al precedente comma è sostituit

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SEZIONE V - Bonus edilizi e contributi della ricostruzione
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Art. 46 - Disposizioni generali

1. Le disposizioni della presente Sezione disciplinano le modalità di predisposizione dei progetti, in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali si intenda fruire dei benefici fiscali di cui:

a) all’art. 14 del decreto-legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla

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Art. 47 - Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici

1. Gli incentivi fiscali previsti dal precedente art. 46 sono fruibili, per l’importo eccedente il contributo concesso per la ricostruzione, per tutt

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9444579 11194444
Art. 48 - Principi generali e normativa applicabile

1. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni fiscali di cui alla presente Sezione, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata

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Art. 49 - Interventi ammessi e termini di conclusione dei lavori

1. Nel caso di interventi sugli edifici residenziali, il progetto unitario di cui al precedente articolo 48, comma 3, può prevedere altresì l'esecuzione di opere finalizzate:

a) alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell'edificio, ovvero alla realizzazione di interventi che interessino singoli elementi strutturali che, pur non alterando significativamente il comportamento globale della costruzione, determinino un aumento della sicurezza di almeno una porzione della medesima;

b)

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Art. 50 - Erogazione del contributo per la ricostruzione privata e incentivi fiscali

1. Ai fini dell’erogazione del contributo di ricostruzione, per le lavorazioni riferite esclusivamente alla quota parte coperta dal contributo, distintamente indicate all’interno del com

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SEZIONE VI - Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione
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Art. 51 - Misure straordinarie e Prezzario unico del cratere Centro Italia

1. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza, ai sensi dell’art. 2 della legge speciale Sisma, all’adozione di eventuali misure, anche in via d

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Art. 52 - Ulteriori misure emergenziali

1. Per far fronte ai fenomeni straordinari di cui all’articolo precedente, lo stato di avanzamento lavori (SAL) può essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l’esecuzione parziale dei lavori relativi, per l’importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l’impegno sottoscritto dall’impresa

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Art. 53 - Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori

1. Ai fini degli articoli precedenti, i termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi d

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Art. 54 - Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi

1. Ai fini di monitorare gli effetti straordinari dei mutamenti dei costi delle materie prime, nonché al fine del rispetto dell’obbligo di aggiornamento periodico del Prezzario unico del cratere Centro Italia, previsto dal precedente articolo 51, comma

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CAPO IV - Contenuti della domanda di contributo
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Art. 55 - Contenuti della domanda di contributo per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo

1. La domanda di concessione del contributo è presentata dai soggetti legittimati, tramite la piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della Scia, ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia, necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Ai fini della semplificazione dell’esame può svolgersi una consultazione preliminare con gli Uffici in merito alla completezza della domanda. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990, con cui il professionista attesta la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali.

2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello reso disponibile dalla Struttura commissariale e completa delle indicazioni e degli allegati stabiliti dai successivi commi per ciascuna tipologia di intervento, riguarda gli interventi:

a) di immediata esecuzione e rafforzamento locale sugli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, della legge speciale Sisma, eseguiti con le procedure di cui all'art. 8 della medesima legge;

b) per danni gravi, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione di edifici aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale;

c) per danni gravi, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione degli edifici adibiti ad attività produttive ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione abitativa dichiarati inagibili con ordinanza comunale.

3. La domanda di contributo per gli interventi di cui al precedente comma 2, lett. c), relativi agli edifici adibiti ad attività produttive o che al momento degli eventi sismici e

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Art. 56 - Contenuti della domanda di contributo per beni strumentali e scorte

1. Per gli interventi di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. b), c), e d), la domanda di contributo inviata all'Ufficio speciale mediante la procedura informatica deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico:

a) nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature ed infrastrutture nonché di impianti, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;

b) nel caso di scorte e/o di prodotti di consumo, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;

c) in ogni caso una perizia giurata, redatta a cura di un professionista abilitato.

2. La domanda deve inol

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CAPO V - Procedimento e istruttoria
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Art. 57 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa stabiliti dagli articoli 12 e 12-bis della legge speciale Sisma, e dal decreto legge 16 luglio 2020,

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Art. 58 - Titoli abilitativi dell’intervento edilizio

1. Agli interventi edilizi della ricostruzione privata si applicano le norme del Testo unico dell’edilizia in quanto compatibili con quanto disposto dalla legge speciale Sisma.

2. Ai fini della disciplina dei procedimenti di concessione dei co

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Art. 59 - Procedura semplificata, procedura speciale e termini di esecuzione dei lavori

1. Agli interventi edilizi di riparazione e ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati, realizzati con Scia edilizia o con permesso di costruire, ai sensi degli artt. 10, 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia nonché degli artt. 12 e 12-bis della legge speciale Sisma, si applica la procedura semplificata di cui al presente Capo, nei limiti delle soglie di valore previste dal successivo comma 4.

2. Si intende per procedura speciale la disciplina che si applica agli interventi superiori alle soglie indicate dal successivo comma 4, agli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata di cui al precedente art. 12, alle delocalizzazioni obbligatorie, di cui ai precedenti articoli 23 e 24, agli interventi su edifici vincolati di cui al successivo articolo 91, comma 5, agli interventi su edifici già danneggiati di cui all’art. 13, comma 6-bis della legge speciale Sisma, alle pratiche oggetto di verifiche a campione e controlli ai sensi del successivo articolo 76, comma 2, nonché nei casi previsti dall’articolo 102, comma 3, per i quali:

a) i termini procedimentali di cui al successivo articolo 66 sono aumentati della metà;

b) i controlli da parte degli USR dei requisiti soggettivi, della domanda e della documentazione allegata, ai sensi del precedente articolo 55 nonché della regolarità della Scia che attesta la congruità del contributo, sono svolti nel modo seguente:

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Art. 60 - Compiti del professionista

1. Il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 29 comma 3, del Testo unico dell’edilizia, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:

a) la conformità edilizia del progetto attraverso la presentazione della Scia, ai sensi del Capo III, Titolo II, Parte I del Testo unico dell’edilizia o, ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte I del medesimo Testo unico o del titolo unico ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. 160 del 2010;

b) la conformità urbanistica dell’intervento proposto attraverso:

1) document

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Art. 61 - Contenuti della Scia edilizia

1. Negli interventi disciplinati dal presente Capo, la Scia edilizia, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia, è costituita dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo precedente, e dagli elaborati progettuali

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Art. 62 - Disciplina degli interventi conformi

1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvi i casi di delocalizzazione di insiemi di edifici che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali.

2. Ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legislativo 24 ottobre 2019, n. 123 e dell’art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nei Comuni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge speciale Sisma, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificaz

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Art. 63 - Interventi edilizi e prescrizioni urbanistiche

1. Agli interventi della ricostruzione privata a causa del sisma, realizzati in modo conforme all'immobile preesistente di cui è dichiarato lo stato legittimo, ai se

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Art. 64 - Vincoli ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva

1. Ai fini della ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, per gli interventi sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni del comma 1, terzo e quarto periodo, dell’articolo 12-bis della legge speciale Sisma. Per i beni di interesse paesaggistico non è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall’articolo 149 dello stesso decreto legislativo, per le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e consolidamento sismico che, in quanto finalizzati alla riparazione e consolidamento degli edifici o al ripristino con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti, in nessun caso alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

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Art. 65 - Edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio

1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, in caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui all’art. 1 della legge speciale Sisma, realizzati prima degli eventi simici del 24 agosto 2016, per gli interventi eseguiti in assenza della Scia o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, presenta contestualmente alla domanda di contributo una Scia in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui agli articoli, 36, comma 1, 37, comma 4 e 93 del Testo unico dell’edilizia, nei modi e agli effetti ivi previsti. Le domande in sanatoria devono essere definite dai comuni con priorità ed urgenza avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di ricostruzione

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Art. 66 - Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

1. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, ad eventuale integrazione della documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia, i documenti previsti dal precedente art. 55.

2. Verificata la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e le documentazioni prodotte, anche in contraddittorio con il soggetto interessato e con le rettifiche eventualmente necessarie della domanda, l’Ufficio speciale adotta la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, che trasmette al Vicecommissario o suo delegato, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazi

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Art. 67 - Comunicazione dell’impresa affidataria dei lavori e documentazione connessa

1. Per ogni tipologia di intervento disciplinato dal presente Testo unico, l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, ove non indicata in sede di presentazione della domanda di contributo, deve essere comunicata entro e non oltre i 120 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Trascorso il termine di cui al precedente periodo, in caso di mancata comunicazione dell’impresa appaltatrice, l’USR procede alla revoca del decreto di concessione del contributo, fatta salva la facoltà per il soggetto legittimato di riproporre o integrare la domanda, entro e non oltre i successivi 120 giorni, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica predisposta dalla Struttura commissariale. Resta fermo che, in caso di comunicazione dell’impresa, non potranno essere iniziati i lav

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Art. 68 - Stato legittimo dell’edificio e Conferenza regionale

1. Nel caso in cui, a causa del sisma o per motivi di forza maggiore, il titolo edilizio relativo all’edificio oggetto del contributo non sia più disponibile, il professionista può limitarsi, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 12-bis della legge speciale Sisma, ad attestare in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1-bis dell’art. 12-bis della legge speciale Sisma, la conformità dell’intervento all’edificio preesistente al sisma consiste nell’attestare, da parte del professionista, anche sulla base di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dal proprietario, ai sensi dell’art. 47 del

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Art. 69 - Attività del Comune

1. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di edilizia e di urbanistica nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di sportello unico delle attività produttive.

2. Le domande di permesso di costruire o di titolo unico sono esaminate dai comuni, rispettivamente ai sensi dell'art. 20 del Testo unico dell’edilizia e dell’art. 7 del d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160; le Scia sono esaminate ai sensi degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia.

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Art. 70 - Attività dell’Ufficio Speciale

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione procedono all’attività istruttoria delle domande di contributo, ai sensi degli articoli precedenti del presente Capo, provvedendo preliminarmente a verificare la legittimazione del richiedente e l’abilitazione del professionista e quindi all’accertamento della completezza delle certificazioni e dei documenti prodotti, sotto propria responsabilità, dal professionista.

2. In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'

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Art. 71 - Servizio Assistenza Sisma

1. Il Servizio Assistenza Sisma (S.A.S.), composto da tecnici ed esperti della Struttura commissariale, assicura un costante ed uniforme supporto ai soggetti interessati dal processo della ricostruzione post sisma 2016, mediante un servizio continuo di consulenza in favore di cittadini, uffici comunali, professionisti incaricati.

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CAPO VI - Erogazione del contributo
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Art. 72 - Erogazione del contributo e credito d’imposta

1. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 dell’art. 5 della legge speciale Sisma sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

2. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 della legge speciale Sisma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti d

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Art. 73 - Tempi e modalità di erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, all'impresa esecutrice dei lavori nonché al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell’asseverazione, che è anche il coordinatore dell’intervento nei rapporti con l’USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente e fatta salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a non più di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell'esecuzione delle attività, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo; nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all’anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l’istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vicecommissario.

2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell’erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell’art. 19, primo comma, della legge n. 241 del 1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue:

a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;

b) l’esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo art. 74, ricondotti alle macrocategorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici) sono intervenute nell’esecuzione;

c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l’erogazione;

d) l’avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso Direttore dei lavori del DURC Congruità relativo all’intero importo dei lavori ai sensi del successivo art. 131.

3. Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l’erogazione dei contributi:

a) con riferimento all’importo relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori e a quelli intermedi, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro 15 giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come individuate dal successivo art. 74;

b) con riferimento all’importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l’asseverazione di cui al comma 2, comprensiva dell’attestazione sulla raggiunta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano, anche ai fini, laddove necessario, della revoca - entro i 30 gg successivi - dei benefici di assistenza o di delocalizzazione, concessi per il superamento delle fasi emergenziale e di

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Art. 74 - Disposizioni specifiche per l’erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi

1. Per i danni lievi, fatta salva la verifica da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) fino al 50 % del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

b) il restante contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presen

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Art. 75 - Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali e al ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione

1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali ed impianti, il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati. Pertanto, il richiedente può optare:

a) per l'erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l'eventuale anticipo di cui al successivo comma 6, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;

b) per l'erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.

2. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, l'istituto di credito può procedere a erogare il contributo direttamente a suo favore.

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CAPO VII - Controlli
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Art. 76 - Verifiche a campione preventive

1. Sulle domande di concessione del contributo presentate ai sensi del presente Capo, le verifiche e i controlli sono preventivi e successivi alla concessione del contributo sia per la procedura semplificata c

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9444579 11194478
Art. 77 - Controlli

1. Le verifiche successive al rilascio del provvedimento di concessione del contributo, di cui al presente Capo, sono svolte con cadenza mensile dagli Uffici speciali, mediante verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge speciale Sisma, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10% dei decreti di concessione dei contributi. Le verifiche di cui al presente comma sono svolte nella stess

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Art. 78 - Modalità di effettuazione dei controlli successivi alla concessione del contributo

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in relazione ai territori di rispettiva competenza, anche coordinandosi con la Struttura commissariale centrale, provvedono ad effettuare le verifiche successive all'adozione del decreto di concessione del contributo con le modalità di cui al successivo comma 3 e all'art. 12, comma 5, della legge speciale Sisma, procedendo al sorteggio mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore.

2. Le pratiche vengono sorteggiate prescindendo dall’avvenuta effettuazione di precedenti altri controlli. Gli Uffici speciali per la ricostruzione possono comunque procedere al controllo di un quantitativo di decreti superiore alle percentuali indicate dal comma 1 del precedente articolo 77, dandone comunicazione al Commissario straordinario.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla verifica accertando l'effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dal presente Testo unico. Non possono procedere ai controlli i funzionari degli Uffici speciali che - a qualunque titolo - abbiano partecipato all'istruttoria della pratica di erogazione del contributo o comunque ad ogni altra e diversa fase ad essa riconducibile.

4. Nel caso di controlli relativi ai decreti di cui al precedente articolo 77 per i quali non siano ancora iniziati i lavori, gli Uffici speciali per la ricostruzione verificano, in particolare, la sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

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Art. 79 - Ambito di applicazione e modalità di effettuazione delle verifiche da parte del Commissario Straordinario

1. La struttura commissariale provvede, tramite gli Uffici speciali per la ricostruzione, alle verifiche previste dall’art. 12, comma 5, della legge

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9444579 11194481
Art. 80 - Revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione

1. Nel caso in cui all'esito delle verifiche disciplinate dal presente Capo i Presidenti di Regione- Vicecommissari o il Commissario straordinario accertino l'avvenuta concessione di un contributo o di un rimborso non dovuto ovvero l'esecuzione di interventi difformi o non interamente realizzati da quelli finanziati, provvedono all'immediata revoca, anche parziale, del provvedimento e alla richiesta di restituzione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi. N69

1-bis. Nei casi di risoluzione contrattuale in cui l’impresa esecutrice, a fronte dell’anticipazione concessa coperta da garanzia fideiussoria, non abbia eseguito lavori o li abbia realizzati per un importo inferiore a quello percepito, si procede all’adozione del provvedimento di revoca, totale o parziale, del decreto di liquidazione dell’anticipazione stessa sulla base dello stato di consistenza del cantiere asseverato dal direttore dei lavori. L’affidamento dei lavori non realizzati alla nuova impresa individuata dal beneficiario del contributo, per un importo pari al valore dell’intervento al netto delle lavorazioni eventualmente eseguite, così come asseverate dal direttore dei lavori, è comunicato dal soggetto legittimato, per il tramite del tecnico incaricato, all’Ufficio speciale per la ricostruzione al fine delle verifiche di

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CAPO VIII - La disciplina delle conferenze di servizi permanente e regionale
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9444579 11194483
Art. 81 - Attività della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente, istituita dall’articolo 16, comma 1, della legge speciale Sisma al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l’atti

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Art. 82 - Composizione della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente di cui al precedente articolo 81, è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero della cultura;

b) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica;

c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

d) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) un rappresentante unico della Regione e di tutte le amm

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Art. 83 - Modalità di funzionamento della Conferenza permanente

1. Al fine di potenziare ed accelerare l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

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9444579 11194486
Art. 84 - Determinazioni della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

2.

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9444579 11194487
Art. 85 - Attività delle Conferenze regionali

1. Presso ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è istituita la Conferenza regionale prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge speciale Sisma.

2. La Conferenza regionale di cui al comma 1:

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Art. 86 - Composizione delle Conferenze regionali

1. La Conferenza regionale di cui al precedente articolo 85, è presieduta dal Presidente della Regione-Vicecommissario o da un suo delegato.

2. Partecipano alle riunioni della Conferenza regionale:

a) il Presidente della Regione - Vicecommissario o il suo delegato e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza per materia e territoriale;

b) i rappresentanti del Ministero della cultura;

c) del Ministero della transizione e

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Art. 87 - Modalità di funzionamento delle Conferenze regionali

1. Al fine di potenziare ed accelerare l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza opera esclusivamente secondo le modalità previste dall’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

2. La Conferenza regionale si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.

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Art. 88 - Determinazioni delle Conferenze regionali

1. La Conferenza regionale delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del

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PARTE III - Procedimenti speciali
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CAPO I - Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico
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Art. 89 - Definizioni

1. Ai fini del presente Capo, si intendono per «immobili di interesse culturale e paesaggistico» le seguenti tipologie di beni:

a) «immobili dichiarati di interesse culturale»: gli immobili dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato “codice”, e gli immobili verificati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo “codice”;

b) «immobili sottoposti a tutela ope legis»: gli immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sottoposti alle disposizioni della Parte II del “codice” fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, stesso “codice”;

c) «immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del “codice”;

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Art. 90 - Finalità

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell’

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Art. 91 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati si applicano a tutti gli immobili sottoposti a regime di tutela ai sensi della Parte II del “codice”, agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del “codice”, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, nonché, nei limiti e secondo le modalità definiti negli allegati, agli immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri atti generali regionali, provinciali o comunali e la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945.

2. Sono ricompresi nell’ambito applicativo del presente Capo, ove ricadenti in una delle categorie elencate nell’articolo 89, anche gli interventi che hanno ad oggetto tipologie particolari di immobili di interesse culturale, di proprietà privata, non qualificabili come abitazioni di carattere ordinario, quali, a titolo esemplificativo, i complessi mo

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Art. 92 - Interventi ammissibili a contributo

1. Nell’ambito degli interventi di cui al precedente articolo 89, di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici di interesse culturale e paesaggistico compresi nell’ambito applicativo del presente Capo, rientrano nel costo dell’intervento anche quelle ulteriori lavorazioni, connesse agli interventi medesimi, finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l’architettura dell’edificio oggetto di intervento (quali, ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri apparati decorativi. Sono ammesse a contributo anche le lavorazioni di restauro delle superfici decorate e degli altri appar

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Art. 93 - Base di calcolo del contributo

1. Gli incrementi del contributo riconoscibili per gli interventi di cui ai precedenti articoli 89 e 90 sono applicati ai costi parametrici definiti, in relazione alla destinazione residenziale, produttiva o

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Art. 94 - Incrementi del costo parametrico

1. Per ciascuna delle tipologie di immobili di interesse culturale e paesaggistico indicate nell’articolo 89, comma 1, ad esclusione di quella prevista dalla lettera h), sono previsti i seguenti incrementi percentuali del costo parametrico:

a) fino al 100% per gli immobili rientranti nella lettera a) dell'art. 89 (beni vincolati/dichiarati);

b) fino al 70% per gli immobili rientranti nella lettera b) dell'art. 89 (ope legis);

c) fino al 35% per gli immobili rientranti alla lettera c) dell'art. 89 (prescrizioni di tutela indiretta) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14% per gli interventi di ricostruzione;

d) fino al 50% per gli immobili rientranti alla lettera d) dell'art. 89 (edifici collabenti vincolati/dichiarati);

e) fino al 50% per gli immobili rientranti alla lettera e) dell'art. 89 (urbanistica) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 20% per gli interventi di ricostruzione;

f) fino al 70% per gli immobili rient

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Art. 95 - Beni culturali, collabenti e ruderi

1. In attuazione dell’articolo 10, comma 3-bis, della legge speciale Sisma, per gli edifici collabenti formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del “codice” è consentita la copertura, nel limite del costo convenzionale, degli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione, sulla base del progetto approvato dalla competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e seguenti del “codice”. A tal fine sono riconosciuti gli incrementi percentuali, fino al 50% del contributo di base, come articolati nelle tabelle 2b) e 3 dell’Allegato n. 8 al presente Testo unico.

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9444579 11194500
Art. 96 - Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni e con altre forme di contribuzione

1. Le maggiorazioni previste dal presente Capo non sono cumulabili tra di loro.

2. Le maggiorazioni previste dal presente Capo sono cumulabili con le altre maggiorazioni già previste ad altro titolo dal presente Testo unico, ad ecc

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9444579 11194501
Art. 97 - Livelli di sicurezza

1. Fatta eccezione per gli interventi di cui al successivo comma 2, gli interventi che beneficiano degli incrementi del contributo previsti dal presente Capo devono conseguire un maggior grado di sicurezza dell’edificio rispetto alle condizioni preesistenti al danno, compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio. L’intervento, pertanto, deve sempre garantire un aumento efficace dei livelli di sicurezza, valutati rispetto alla condizione precedente al danno, e comunque in misura tale da garantire il livello di sicurezza minimo valutato secondo quanto previsto al cap. 8 delle NTC2018 non inferiore all’indice 0,6 del rapporto capacità-domanda, successivamente denominat

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9444579 11194502
Art. 98 - Procedimento

1. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire gli incrementi previsti dal presente Capo è asseverata dal professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Capo V, Parte II, all’atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle contenute nell’Allegato n. 8 al presente Testo unico, mediante la procedura informatica messa a disposizione del Commissario.

2. In particolare, il soggetto richiedente, al fine di ottenere gli in

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9444579 11194503
Art. 99 - Controlli

1. Si applicano le disposizioni sui controlli contenute nel Capo VII della Parte II del presente Testo unico. Nel caso in cui risulti, sulla base delle verifiche a campione sulla ricostruzione privata previste dal pre

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9444579 11194504
Art. 100 - Accordi di collaborazione

1. Il Commissario straordinario, gli Uffici speciali per la ricostruzione e le Soprintendenze territorialmente competenti possono definire appositi acc

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CAPO II - Disposizioni su edifici di proprietà privata destinati a uso pubblico, mutamento di destinazione d’uso e interventi nel “doppio cratere” e su edifici già dichiarati inagibili
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Art. 101 - Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e d) della legge speciale Sisma, disciplinano gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o distr

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Art. 102 - Criteri e modalità per l’accesso ai contributi

1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione sugli edifici di cui al comma 1 del precedente articolo 101, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Parte II del presente Testo unico. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie.

2. Per gli edifici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 101, qualora in rag

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9444579 11194508
Art. 103 - Disciplina generale del mutamento di destinazione d’uso

1. Ai fini dell’ammissione al contributo nella ricostruzione privata, si considera la destinazione d’uso che l’immobile danneggiato possedeva al verificarsi dell’evento sismico.

2. I mutamenti di destinazion

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Art. 104 - Interventi di ricostruzione su edifici colpiti da precedenti eventi sismici e su edifici già dichiarati inagibili

1. Agli interventi di ricostruzione e riparazione sugli edifici privati situati nel territorio della Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un danno ulteriore prevalente, ai sensi del comma 3, dell’art. 13 della legge speciale Sisma si applicano le disposizioni contenute nei Capi I e IV dell’ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

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PARTE IV - Programmazione e pianificazione urbanistica
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Art. 105 - Programmazione dei termini per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici

N77

1. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, il Commissario straordinario può provvedere a fissar

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9444579 11194512
Art. 106 - Principi della pianificazione urbanistica nella ricostruzione

1. La presente Parte disciplina, sulla base dei poteri di ordinanza riconosciuti al Commissario straordinario dalle legge e, in particolare, dagli artt. 2, 5 e 11 della legge speciale Sisma, l’attività di programmazione e pianificazione urbanistica della ricostruzione, tenendo conto degli strumenti urbanistici vigenti, delle perimetrazioni dei centri storici e dei piani attuativi

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9444579 11194513
Art. 107 - Piani attuativi

1. I piani attuativi previsti dall’art. 11 della legge speciale Sisma sono facoltativi. I piani attuativi in via di adozione, o già approvati, si adeguano ai principi della presente Parte e tengono conto delle Linee guida intitolate “Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione”, che costituiscono l’Allegato 12 al presente Testo unico. In particolare, i piani attuativi si adeguano:

a) al regime degli interventi diretti conformi al preesistente di cui al Capo V della Parte II e al successivo art. 111 del presente Testo unico;

b) al regime dei titoli edilizi ai sensi del successivo art. 111 del presente Testo unico.

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Art. 108 - Programmi Straordinari di Ricostruzione

1. I Programmi Straordinari di Ricostruzione (di seguito anche P.S.R.) di cui all’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, possono riguardare ciascuno dei Comuni o loro ambiti specifici, ovvero più Comuni in forma associata, tra quelli individuati nell’Allegato n. 7, intitolato “Elenco

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9444579 11194515
Art. 109 - Proposta dei comuni per i Programmi Straordinari di Ricostruzione

1. Allo scopo di promuovere una ricostruzione integrata e sostenibile, i Comuni maggiormente colpiti, come individuati nell’Allegato n. 7 al presente Testo unico, sulla base dei principali elementi storici, culturali, ambientali ed economici del territorio e dello stato dei luoghi, adottano, in via facoltativa, una delibera del Consiglio comunale che costituisce proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, contenente:

a) una verifica dell’adeguatezza della strumentazione urbanistica vigente e in via di adozione, anche ai fini dell’indicazione di eventuali varianti necessarie, in particolare per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni ed il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri insediamenti di emergenza;

b) l’identificazione degli aggregati strutturali, nonché, ove necessario, la definizione di principi per la risoluzione di casi di inerzia e/o frammentazione della proprietà;

c) l’individuazione delle opere p

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Art. 110 - Procedura di approvazione dei P.S.R.

1. La proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione è formulata con delibera consiliare ai sensi del precedente articolo 109, comma 1 ed è inviata agli Uffic

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Art. 111 - Disciplina degli interventi conformi e delle deroghe

1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvo i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali o interventi di ridisegno urbano.

2. Ai sensi dell’art. 3-bis, del decreto legislativo 24 ottobre 2019, n. 123 e dell’art. 10, comma 6, del

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9444579 11194518
Art. 112 - Udienza pubblica e partecipazione dei cittadini

1. I comuni maggiormente colpiti dal sisma, e facoltativamente tutti i comuni del cratere, nel corso del procedimento amministrativo relativo all’adozione della proposta comunale di Programma Straordinario di Ricostruzione, nonché nei procedimenti riguardanti deliberazioni comunali relative a scelte di pianificazione, opere o interventi pubblici di particolare impatto urbanistico, sociale ed economico, indicono l’udienza pubblica, almeno trenta giorni prima della relativa deliberazione del consiglio comunale.

2. L’udienza pubblica è indetta dal Segretario comunale o dal Dirigente dell’ufficio tecnico competente tramite avviso pubblicato, almeno 7 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza pubblica, sul sito istituzionale e sulle bacheche dell’amministrazione comunale e pubblicizzato attraverso mezzi di stampa e altre forme idonee di informazione. Può ess

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PARTE V - Operatori privati
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CAPO I - Professionisti
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9444579 11194521
Art. 113 - Ambito di applicazione

1. Il presente Capo, in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, della legge speciale Sisma, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e di ogni altra prestazione resa nell’ambito delle pratiche della ricostruzione mediante l’adozione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

2. Le disposizioni della legge speciale Sisma e quelle del presente Capo si applicano a tutti i professionisti iscritti nell’Elenco speciale istituito ai sensi dell’articolo 34 del predetto decreto.

3. Al fine di valorizzare in via prioritaria la collaborazione ed il ruolo dei professionisti tecnici, quali attori principali delle attività di ricostruzione, il Commissario straordin

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9444579 11194522
Art. 114 - Contributo del Commissario per i compensi professionali

1. I compensi professionali nella ricostruzione privata sono determinati ai sensi dell’art. 34, comma 5, della legge speciale Sisma, come modificato dall’art. 57, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base del Protocollo di intesa con la Rete delle professioni tecniche (RTP di cui al precedente art. 113, comma 3). Il medesimo protocollo discip

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Art. 115 - Disciplina delle tariffe nella ricostruzione

1. L’importo determinato dall’applicazione delle tariffe di cui all’articolo 34, comma 5, della legge speciale Sisma, come prevista dal precedente articolo 114

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Art. 116 - Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco speciale, previsto dall’articolo 34 della legge speciale Sisma, i professionisti in possesso dei requisiti di legge precisati, a fini esplicativi, dal successivo comma 4.

2. Ai fini dell’iscrizione di cui al comma 1, le società di ingegneria devono altresì possedere i requisiti previsti dall’articolo 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 dicembre 2016, n. 263.

3. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco speciale previsto dall’art. 34 della legge speciale Sisma, tutti coloro i quali, nell’ambito dell’attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche connesse o comunque afferenti all’attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l’iscrizione in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un Ente pubblico.

4. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, i professionisti di cui al precedente comma 3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli

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9444579 11194525
Art. 117 - Modalità di iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti

1. Il Commissario straordinario cura la formazione e provvede all’aggiornamento periodico dell’elenco speciale previsto dall’articolo 34 della legge speciale Sisma, sulla base delle informazioni fo

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9444579 11194526
Art. 118 - Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e relativa perizia giurata

1. In caso di svolgimento di prestazione d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, consistente nella redazione di scheda AeDES o GL-AeDES e di perizia giurata a seguito di scheda FAST con esito di inutilizzabilità, è riconosciuto al professionista un compenso secondo modalità e criteri differenziati in ragione dell’esito di agibilità o inagibilità della scheda AeDES o GL-AeDES, come di seguito meglio spe

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Art. 119 - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali nella ricostruzione privata

1. Al fine di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, tenuto conto delle proposte formulate dalla Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica:

a) è vietato il conferimento contemporaneo di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro cinquanta milioni;

b) indipendentemente dall’importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta contemporaneamente;

c) i limiti previsti dalle precedenti lettere a) e b), dell’importo massimo dei lavori e dei trenta incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso abitativo.

2. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 si applicano alle prestazioni professionali principali, costituite dalla contemporanea progettazione architettonica e dalla direzione dei lavori.

3. Sono considerate prestazioni parziali: i rilievi dell’edificio, la progettazione impiantistica, la progettazione strutturale, il coordinamento della sicurezza i

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Art. 120 - Conclusione delle attività ai fini della concentrazione degli incarichi

1. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all’art. 34, comma 7, della legge speciale Sisma, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all’att

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Art. 121 - Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016

1. L’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 ha la funzione di analisi e di verifica delle diverse problematiche riguardanti i professionisti della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti

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9444579 11194530
Art. 122 - Anticipazioni dei compensi per i professionisti

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell’articolo 34 comma 7-bis della legge speciale Sisma, sono finalizzate a disciplinare i criteri, le modalità e i tempi dell’anticipazione ai tecnici e ai professionisti, delle spese tecniche per la progettazione e per la relazione geologica, e, alle imprese esecutrici, delle spese delle indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali nonché agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, con le modalità di cui ai successivi commi, afferenti agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, ubicati nei comuni di cui all’articolo 1 della citata legge speciale Sisma.

2. La richiesta di concessione ed erogazione dell’anticipazione per le spese di cui al comma 1 avviene nell’ambito della domanda di contributo da presentare secondo le modalità dettate dal presente Testo unico. N43

3. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spet

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9444579 11194531
CAPO II - Amministratori di condominio e presidenti di consorzio
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9444579 11194532
Art. 123 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo sono finalizzate a disciplinare l’istruttoria relativa alle spese per le attività professionali di competenza d

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9444579 11194533
Art. 124 - Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi

1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:

- 2% del costo dell’intervento di i

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9444579 11194534
Art. 125 - Incompatibilità

1. L’attività di amministratore di condominio o di presidente di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l’assunzione, relativamente all’intervento da effettua

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Art. 126 - Condomini registrati ai fini fiscali

1. Il contributo per le spese professionali degli amministratori di condominio è riconosciuto qualora il condominio risulti registrato ai fini fiscali

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CAPO III - Imprese
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Art. 127 - Contratti di appalto

1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono di comune accordo introdurre deroghe o pattuizioni ulteriori, ove ritenute necessarie ad adeguare il regolamento contrattuale alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto delle clausole di natura cogente e n

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9444579 11194538
Art. 128 - Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori

1. L’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, ove non indicata in sede di presentazione della domanda di contributo, deve essere comunicata entro e non oltr

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Art. 129 - Requisiti di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti nella ricostruzione privata

1. Ai sensi e ai fini dell’articolo 8, comma 5 lettera c) della legge speciale Sisma, in relazione alla qualificazione degli operatori economici per la realizzazione degli interventi di ripristino o ricostruzione degli edifici privati, i requisiti di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti esclusivamente per i lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro finanziati ai sensi della legge speciale Sisma e agli interventi finanziati attraverso il cd. super bonus di cui all’

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Art. 130 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata

1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente

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Art. 131 - DURC di congruità

1. È recepito il contenuto dell'Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018 (d'ora innanzi denominato Accordo), dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione - Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 30 della legge speciale Sisma, dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile.

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Allegati al Testo unico
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Allegato 1 - Definizione di danno lieve

N85

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Allegato 2 - Parametri per la determinazione dei contributi per i danni lievi

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Allegato 3 - Requisiti di ammissibilità al contributo per le attività produttive

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 4 - Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva

N51

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Allegato 5 - Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa

N33

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Allegato 6 - Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale

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Allegato 7 - Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma

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Allegato 8 - Beni culturali

N47

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Allegato 9 - Criteri per l’individuazione delle opere ammissibili a contributo

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Allegato 10 - Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici

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Allegato 11 - Liquidazione del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia giurata di cui all’art. 118 del presente Testo unico e criteri di determinazione dell’importo in caso di edificio classificato come agibile

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Allegato 12 - LINEE GUIDA “Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione

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Allegato 13 - Modalità di applicazione del DURC di congruità

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Allegato 14 - Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione e modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati

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Allegato 15 - Elenco delle ordinanze di cui all’art. 4, comma 2

Le seguenti ordinanze commissariali sono sostituite dal presente Testo unico, e dunque non sono più vigenti dalla data della sua entrata in vigore, fatti salvi gli effetti giuridici maturati:

- Ord. n. 127 del 01/06/22: “Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell’ambito della ricostruzione privata”;

- Ord. n. 124 del 01/02/22: “Modifiche all’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 recante: “Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all’ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1^ agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 del 8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021”;

- Ord. n. 123 del 31/12/21: “Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all’ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1^ agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 del 8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021”;

- Ord. n. 121 del 22/10/21: “Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex art. 9 dell’ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli artt. 6, 7 e 8 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021”;

- Ord. n. 119 del 08/09/21: “Disciplina degli interventi in aree interessate da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici”;

- Ord. n. 118 del 07/09/21: “Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma”;

- Ord. n. 117 del 29/07/21: “Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti”;

- Ord. n. 116 del 06/05/21 N1: “Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati”;

- Ord. n. 114 del 09/04/21 N2: “Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189”. Abrogato art. 1;

- Ord. n. 111 del 23/12/20: “Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata”;

- Ord. n. 107 del 22/08/20: “Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”;

- Ord. n. 103 del 29/06/20: “Termini di scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini per effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti”;

- Ord. n. 101 del 30/04/20: “Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legge 123 del 2016”;

- Ord. n. 100 del 09/05/20: “Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229

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Allegato 2 - Testo Unico della ricostruzione privata

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