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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 28/11/2023, n. 157
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- Ord. P.C.M. 19/04/2024, n. 180
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PremessaIl Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”; Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all' |
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Art. 1 - (Modifiche all’art. 17 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di aggregati con edifici non ammissibili a contributo)1. Al comma 1 dell’articolo 17 del Testo unico della ricostruzione, la lett. c) è soppressa e le parole “edifici di cui alle lettere a), b) e c)� |
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Art. 2 - (Modifiche e integrazioni art. all’art. 21 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di ruderi e collabenti non ammessi a contributo)1. L’articolo 21 del Testo unico della ricostruzione privata è modificato come segue: a) al comma 1 le parole “al successivo comma 7” sono sostituite con “ai successivi commi”. b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Ai proprietari degli edifici di cui al precedente comma 1, è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio o degli edifici demoliti pe |
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Art. 3 - (Modifiche e integrazioni dell’articolo 23 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di ricostruzione in aree soggette a dissesti)1. Al comma 7, le parole “calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare” sono sostituite dalle seguenti: “calcolato sulla sup |
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Art. 4 - (Sostituzione dell’art 27 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive)1. L’articolo 27 del Testo unico della ricostruzione privata, è sostituito integralmente con il seguente: "Art. 27 - Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee 1. I proprietari dell’immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività produttiva in esercizio alla data del sisma, nonché dell’area su cui è situata la struttura temporanea, regolarmente autorizzata e realizzata sulla base delle disposizioni dell’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, hanno facoltà di presentare richiesta di trasformazione in definitiva della medesima struttura e contestuale ripristino o demolizione o cessione al Comune dell’immobile originario danneggiato dagli eventi sismici. La proprietà dell’area su cui è situata la struttura temporanea può, comunque, essere acquisita prima del provvedimento autorizzatorio adottato dal Vicecommissario ai sensi dei successivi commi. 2. La richiesta di cui al precedente comma deve essere presentata con apposita istanza dedicata, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Struttura commissariale, nelle modalità di cui al successivo comma 5. 3. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell’edificio originario la richiesta di cui al precedente comma deve essere avanzata in occasione della presentazione della domanda di contributo dell’edificio danneggiato o prima dell’emissione del decreto di concessione o mediante presentazione di variante da autorizzarsi a cura dell’ufficio speciale e, comunque, non oltre l’erogazione del saldo finale. 4. L’USR competente, nel caso si intenda procedere alla demolizione senza ricostruzione dell’edificio originario, adotta la determinazione motivata sulla domanda di trasformazione in definitiva della struttura temporanea, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell’edificio originario, l’USR competente procede secondo le disposizioni di cui al Capo V- Parte II del presente Testo unico. 5. Il professionista incaricato dal soggetto interessato all’attribuzione del carattere di definitività alla struttura temporanea, correda l’istanza con: a) documenti e relativi elaborati progettuali per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva b) autorizzazione del Comune alla trasformazione della struttura da temporanea in definitiva, rilasciata in presenza delle seguenti condizioni: 1) attestazione dei requisiti di compatibilità dell’area; 2) ove necessario, approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dall’art. 16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del presente Testo unico, ove necessario; 3) sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e il proprietario istante relativa: - agli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva; - ad ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie; - ad intese o accordi, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, che prevedano l’eventuale cessione dell’immobile originario al Comune; c) atto |
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Art. 5 - (Sostituzione dell’art 32 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di interventi di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici))1. L’articolo 32 del Testo unico della ricostruzione privata, è sostituito integralmente con il seguente: "1. Gli edifici danneggiati dal sisma che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l’igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l’avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi ovvero ne impediscano il rilascio dell’agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario con le modalità di cui ai successivi commi da 10 a 15, ovvero, qualora i proprietari risultino inerti, dissenzienti oppure irreperibili, sono demoliti o messi in sicurezza dal Comune, a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 della legge speciale Sisma, previa comunicazione all’USR competente, anche ai fini della programmazione dei lavori. 2. I Comuni, ai sensi dell’articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario dell’edificio di avviare gli interventi di cui al precedente comma 1, fissando un termine per l’esecuzione. Trascorso inutilmente tale termine, i Comuni provvedono, con apposita ordinanza, agli interventi edilizi di demolizione o messa in sicurezza finalizzati a tutelare l’incolumità, la sicurezza urbana e la salute pubblica nonché la speditezza dei lavori di ricostruzione. 3. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal Comune, a seguito dell’inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura dell’80% del costo dell’intervento, previa richiesta da parte del comune stesso, attestante il costo dell’intervento. Il rimanente importo a saldo, sarà corrisposto a fine lavori, previa presentazione da parte del Comune di apposita documentazione tecnico - economica di conclusione dei lavori. |
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Art. 6 - (Modifiche ed integrazioni all’art. 36 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di determinazione del contributo per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo)1. Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: � |
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Art. 7 - (Modifiche ed integrazioni all’art. 44 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici produttivi)1. Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: |
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Art. 8 - (Modifiche ed integrazioni all’art. 80 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione)1. All’articolo 80 del Testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al comma 1, dopo le parole “interventi difformi”, sono aggiunte le seguenti: “o non interamente realizzati”; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Nei casi di risoluzione contrattuale in cui l’impresa esecutrice, a fronte dell’anticipazione concessa coperta da garanzia fideiussoria, non abbia eseguito lavori o li abbia realizzati per un importo inferiore a quello percepito, si procede all’adozione del provvedimento di revoca, totale o parziale, del decreto di liquidazione dell’anticipazione stessa sulla base dello stato di consistenza del cantiere asseverato dal direttore dei lavori. L’affidamento dei lavori non realizzati alla nuova impresa individuata dal beneficia |
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Art. 9 - (Modifiche e integrazioni all’art. 122 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di anticipazioni dei compensi per i professionisti)1. All’articolo 122 del Testo unico della ricostruzione privata, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: |
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Art. 10 - (Modifiche e integrazioni all’art. 1 dell’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 in tema di ambito di applicazione)1. All’articolo 1 dell’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: a) 7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 che precede e fermo restando la ripresa dell’attività economica nell’edificio preesistente a seguito dell’ultimazione dei lavori e ripristino dell’agibilità dello stesso, le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza, possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti: a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 8, nel caso di interventi sull’edificio originario conclusi entro |
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Art. 12 - (Modifiche all’art. 4 dell’Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 in tema di proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee) |
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Art. 13 - (Trasformazione in definitiva delle strutture temporanee nel caso di interventi sull’edificio originario già conclusi alla data del 31 marzo 2024)1. I soggetti di cui all’art. 3 dell’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, o loro delegati, che abbiano ottenuto l’autorizzazione alla delocalizzazione temporanea realizzata con le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della medesima ordinanza, nonché i titolari, o loro delegati, di imprese agricole e zootecniche, come definite all’articolo 1 dell’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provviso |
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Art. 14 - (Modifiche e integrazioni all’Allegato 4 in tema di “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva”)1. All’Allegato 4 del Testo unico della ricostruzione privata dopo la Tabella 6 è aggiunta la seguente tabella:
TABELLA 6a - COSTI PARAMETRICI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA
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Art. 15 - (Modifiche e integrazioni all’Allegato 5 in tema di “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione prevalentemente abitativa”)1. All’Allegato 5 del Testo unico della ricostruzione privata dopo la Tabella 6 è aggiunta la seguente tabella:
TABELLA 6a - COSTI PARAMETRICI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA
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Art. 16 - (Modifiche e integrazioni per novellazione del Testo unico della ricostruzione privata)1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel Testo unico, allegato all’ |
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Art. 17 - (Dichiarazione di efficacia)1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’ar |
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