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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 08/09/2017, n. 36
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- Ord. P.C.M. 20/03/2020, n. 95
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[Premessa]Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante «l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante «l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare: l'art. 1, comma 6, il quale prevede che in ogni regione sia costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti; al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente; l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordini gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; l'art. 2, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario coordini gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'art. 14; l'art. 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario eserciti il controllo su ogni altra attività prevista dal medesimo decreto-legge nei territori colpiti; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri; l'art. 2, comma 3, il quale prevede che il Commissario straordinario realizzi i compiti di cui al medesimo decreto-legge attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza; l'art. 2, comma 5, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di Vicecommissari nell'ambito dei territori interessati: presiedono il comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del medesimo decreto legge; esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione; sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle regioni; sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'art. 6 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione curino la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, e provvedano, altresì, alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'art. 42 del medesimo decreto legge, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali; l'art. 5, comma 1, lettera b), il quale stabilisce che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provveda a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; l'art. 5, comma 1, lettera e), il quale stabilisce che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provveda a d |
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Art. 1. - Principi generali in materia di partecipazione delle popolazioni nell'attività di ricostruzione pubblica e privati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 20161. Alle popolazioni dei comuni interessati agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e alle loro asso |
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Art. 2. - Partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni1. I Comitati istituzionali disciplinano con apposito provvedimento, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le modalità di partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 nell'ambito delle scelte strategiche di competenza dei Presidenti relative a: a) superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi immediati di ricostruzione; |
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Art. 3. - Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi e pianificazione urbanistica e alle misure in materia di pianificazione e sviluppo territoriale1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 189 del 2016 successive modifiche e |
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Art. 4. - Partecipazione delle popolazioni dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 alle attività della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui all'art. 16 del decreto-legge 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni1. E' assicurata la partecipazione e il coinvolgimento delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con riguardo alle attività della conferenza permanente e delle conferenze regionali nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente articolo. 2. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi, possono formulare osservazioni sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, entro il termine |
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Art. 5. - Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 20161. All'art. 1 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 6. -Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 20161. All'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.»; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «4. In nessun caso, può essere autorizzata la delocalizzazione di attività, già attuata nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente ordinanza e che abbia già beneficiato, in tutto o in parte, dei relativi contributi. 5. I contributi previsti dalla presente ordinanza sono, comunque, revocati qualora i lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile non siano ultimati, ad eccezione degli edifici ricompresi in aree perimetrate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 25 del 23 maggio 2017, entro la data del 31 dicembre 2018. 6. Le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), inst |
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Art. 7. - Modifiche all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 20171. All'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «3. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti l'attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico. 4. Ai fini dell'iscrizione nell'el |
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Art. 8. - Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 20171. All'art. 1 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo del comma 2, le parole «di cui all'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»; b) dopo il primo periodo del comma 2 è aggiunto il seguente «Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 |
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Art. 9. - Modifiche all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 20171. All'art. 2 dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate esclusivamente per finanziare le varianti previste dall'art. 2, comma 4-bis, della presente ordinanza. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del Presidente di Regione - Vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento. 5. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, la stazione appaltante provvede ad informare tempestivamente il c |
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Art. 10. - Modifiche all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 20171. All'art. 4 dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 11. - Modifiche all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 20171. All'art. 4 dell'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: |
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Art. 12. - Attuazione delle previsioni di cui all'art. 18-decies del decreto-legge n. 8 del 20171. La ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, deve essere effettuata in conformità alla disciplina contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016 e, nei limiti di compatibilità e salvo quanto previsto nella presente disposizione, nelle ordinanze commissariali adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, non è richiesta la dichiarazione di inagibilità dell'immobile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, né la sua classificazione come non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di inagibilità dell'immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i e 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 22 dell |
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Art. 13. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 6 della presente ordinanza, si provvede: a) con riguardo alla delocalizzazione effettuata nell |
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Art. 14. - Entrata in vigore ed efficacia1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul s |
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