Articolo modificato dall'art. 10, comma 1, dell'Ord. P.C.M. 14/11/2023, n. 155 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. P.C.M. 13/05/2024, n. 182.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ord. P.C.M. 13/05/2024, n. 182, quest'ultima modifica si applica ai soggetti enumerati al presente articolo nominati o incaricati dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Ord. P.C.M. 13/05/2024, n. 182, il presente articolo come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. P.C.M. 13/05/2024, n. 182, ai soli fini della determinazione dei compensi ivi previsti, si interpreta nel senso che il costo dell’intervento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del presente Testo Unico è calcolato al netto dell’IVA e, quindi, sul solo ammontare del costo dei lavori da realizzare al netto dell’IVA.

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