Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017. (Ordinanza n. 46).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Ord. P.C.M. 24/04/2018, n. 53
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[Premessa]

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare:

- l’art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione

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Art. 1 - Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

1. All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all’art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3 dello stesso decreto mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario. Le dette comunicazioni costituiscono comunicazione di inizio lavori asseverata ai fini delle successive verifiche di conformità urbanistica ed edilizia, come disposto dall’art. 8, comma 3, del predetto decreto-legge”;

b) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

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Art. 2 - Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

1. All’art. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell’art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016.”

2. All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor imp

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Art. 3 - Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

1. All’art. 4 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1-bis le parole “di cui all’art. 2, comma 1,” sono sostituite dalle parole “di cui all’art. 1, comma 2,&

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Art. 4 - Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. All’art. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole da “o certificazione” ad “altra p.a.” sono soppresse;

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

“2-quater. I proprietari di immobili distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e adibiti, alla data degli eventi sismici, all’esercizio dell’attività di impresa di cui al comma 2 sulla base di un contratto di locazione, possono beneficiare dei contributi di cui al comma 2-ter, secondo le modalità definite nel comma medesimo, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l’attività o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti il permanere dei requisiti di ammissibilità elencati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza e il rispetto degli obblighi posti dal successivo articolo 19.”

2. All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“9. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilità con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno è eseguita con le modalità di cui al successivo art. 6-bis.”

3. All’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “messa in sicurezza” sono inserite le parole: “(come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011)”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Nel caso di edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili a fini abitativi.”

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L’importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché queste siano iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge.”;

d) al comma 9, le parole da “ad esclusivo uso” ad “analoghe” sono soppresse.

4. All’art. 5 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:

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Art. 5 - Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

1. All’art. 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 le parole “diritti reali di garanzia” sono sostituite dalle parole “diritti reali di godimento”.

2. All’art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è soppresso;

b) al comma 5, in principio, sono aggiunte le parole: “Fermo restando quanto stabilito dai commi 3, 4 e dell’art. 1 in ordine alla legittimazione a richiedere il contributo,”;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“8. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilità con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno è eseguita con le modalità di cui al successivo art. 6-bis.”

3. All’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera c), le parole “appartenenti alla Classe d'uso II e classificati” sono soppresse.

4. All’art. 5 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “messa in sicurezza” sono inserite le parole: “(come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011)”;

b) al comma 7 le parole “livello operativo” sono sostituite con le parole “costo parametrico”;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del Comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 di cui al successivo art. 6 possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.”;

d) al comma 12, in fine, dopo le parole “di nuova costruzione” sono aggiunte le parole: “, con esclusione dei costi di demolizione”.

5. Nell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, dopo l’art. 6 è inserito il seguente:

“Art. 6-bis - Determinazione preventiva del livello operativo

1. I soggetti legittimati possono chiedere all’Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza.

2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata la necessaria documentazione ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “gradi di vulnerabilità” stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza.

3. L’Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, procede alla valutazione del livello operativo per l’edificio danneggiato e ne dà comunicazione, con le medesime modalità di cui al comma 1, al richiedente.

4. In nessun caso la richiesta di cui al presente articolo può comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.”

6. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

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Art. 6 - Modifiche all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017

1. Il comma 3 dell’articolo 6-bis dell’

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Art. 7 - Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017

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Art. 8 - Modifiche all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017

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Art. 10 - Modifiche all’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017

1. All’art. 10 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell’8 settembre 2017 dopo il comma 6

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Art. 11 - Disposizione transitoria

1. Le modifiche introdotte dalla presente ordinanza alle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e n. 8 del 14 dicembre 2016 non si applicano alle pratiche di ricostruzione di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 per le quali la comunic

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Art. 13 - Entrata in vigore ed efficacia

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