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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 03/08/2018, n. 62
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- Ord. P.C.M. 23/12/2020, n. 111
- Ord. P.C.M. 20/03/2020, n. 95
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[Premessa]IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., e in particolare: l’art. 2, comma 1, lettera b) , il quale prevede che il |
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TITOLO I - SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SULLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA |
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Art. 1. - Oggetto ed ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate a definire modalità uniformi e omogenee di espletamento dell’attività istruttoria condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione sulle domande di contributo per |
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Art. 2. - Verifica preliminare di ammissibilità della domanda1. Nell’ambito dell’attività preliminare di cui all’art. 6, comma 3, dell’ordinanza n. 8 del 2016, all’art. 13, comma 1, dell’ordinanza n. 13 del 2017 ed all’art. 12, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 2017, gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a verificare la completezza e regolarità della domanda e della documentazione allegata, nonché la sussistenza dei requisiti per l’accesso ai contributi, con le modalità di cui al presente articolo. 2. Con riferimento alla completezza e regolarità della richiesta di concessione di contributo (d’ora innanzi «R.C.R.») gli Uffici speciali provvedono a verificare che questa sia presentata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e rechi l’indicazione corretta e completa dei dati richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare: a) gli estremi dell’ordinanza sindacale di inagibilità ovvero della scheda AeDES; b) l’individuazione dei soggetti titolari del diritto di proprietà sull’unità strutturale oggetto della R.C.R. nonché, in caso di più comproprietari, l’indicazione delle relative quote di proprietà, e, in caso di decesso del soggetto proprietario alla data dell’evento sismico, degli estremi identificativi dell’atto di successione registrato in cui i richiedenti siano individuati quali aventi causa del de cuius; c) in caso di domanda presentata da usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, indicazione degli estremi dell’atto costi |
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Art. 3. - Attività istruttoria del comune1. Nell’ambito dell’attività istruttoria di cui all’art. 6, comma 3-bis, dell’ordinanza n. 8 del 2016, all’art. 10, comma 4, dell’ordinanza n. 19 del 2017 ed all’art. 9, comma 3, dell’ordinanza n. 13 del 2017, i comuni provvedono agli accertamenti di competenza in ordine al |
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Art. 4. - Attività istruttoria dell’Ufficio speciale per la determinazione del contributo1. Nell’ambito dell’istruttoria di propria competenza intesa a determinare la spettanza e l’entità del contributo concedibile, all’esito dell’attività istruttoria svolta dai comuni a norma del precedente art. 3, gli Uffici speciali procedono con le modalità di cui al presente articolo ed all’allegato 1 della presente ordinanza. 2. Con riferimento all’istruttoria di tipo tecnico, in relazione agli elementi di cui ai punti da 5 a 21 dell’allegato 1, ai fini delle determinazioni di cui all’art. 6, comma 4, dell’ordinanza n. 8 del 2016, all’art. 13, comma 2, dell’ordinanza n. 13 del 2017 ed all’art. 12, comma 2, dell’ordinanza n. 19 del 2017 gli Uffici speciali in particolare, tenuto conto della natura, dell’entità e delle specificità di ciascun intervento esaminato: a) verificano che l&rsquo |
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Art. 5. - Attività istruttoria dell’Ufficio speciale per la liquidazione del contributo1. Ai fini della liquidazione del saldo finale del contributo, l’Ufficio speciale procede a verificare la coerenza del conto consuntivo presentato d |
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TITOLO II - MODIFICHE ALLE ORDINANZE N. 4 DEL 17 NOVEMBRE 2016, N. 8 DEL 14 DICEMBRE 2016, N. 13 DEL 9 GENNAIO 2017, N. 16 DEL 3 MARZO 2017, N. 19 DEL 7 APRILE 2017, N. 26 DEL 29 MAGGIO 2017, N. 33 DELL’11 LUGLIO 2017 E N. 48 DEL 10 GENNAIO 2018 |
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Art. 6. - Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 20161. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 1 è aggiunto infine il seguente comma: «4-bis. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza da eseguire sugli immobili a destinazione produttiva, qualora gli stessi abbiano a oggetto esclusivamente la porzione di edificio adibita a tale attività, resta ferma, ai fini dell’accesso ai contributi, la necessità del possesso dei requisiti di cui all’allegato 1 dell’ord |
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Art. 7. - Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 20161. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’art. 2 è aggiunto il seguente: |
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Art. 8. - Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 20171. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’art. 1 è inserito il seguente: «Art. 1-bis ( Vicende soggettive anteriori alla richiesta di contributo ). — 1. In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa titolare dell’edificio distrutto o danneggiato, così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica titolare del medesimo edificio verificatasi dopo gli eventi sismici e anteriormente alla presentazione della domanda di contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria che sia coniuge o parente o affine fino al quarto grado o persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con l’originario titolare dell’attività economica o produttiva è legittimato a presentare le domande di contributo previste dalla presente ordinanza a condizione che l’impresa originaria possedesse, al momento dell’evento sismico, i requisiti di ammissibilità stabiliti nell’allegato 1 e che gli stessi requisiti, ad eccezione di quello relativo all’essere l’impresa attiva alla data degli eventi sismici, siano posseduti dall’impresa cessionaria o subentrante alla data di presentazione delle domande. 2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche nel caso di conferimento di attività da impresa individuale a società semplice e da società semplice a impresa individuale, a condizione che all’interno del soggetto subentrante permanga rispettivamente la persona fisica titolare dell’originaria impresa individuale o almeno uno dei soci dell’originaria società semplice.»; b) il comma 2 dell’art. 6-bis è sostituito dal seguente: «2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere allegati la scheda AeDES compilata nel rispetto dell’ordinanza del Commissario straordi |
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Art. 10. - Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 20171. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi altresì per l’acquisto, nello stesso comune, di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti dall’art. 22.»; b) all’art. 2, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C, in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni gravi come definiti dalla tabella 1 allegata alla presente ordinanza, può essere chiesta all’Ufficio speciale la verifica dello stato di danno contestualmente alla determinazione del livello operativo con le modalità di cui all’art. 6-bis della presente ordinanza. In tali casi, l’Ufficio speciale nel rilasciare l’autorizzazione alla progettazione dell’intervento di miglioramento sismico indica anche il livello operativo accertato.»; b) all’art. 2, il comma 8 è soppresso; c) all’art. 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all’art. 6, comma 11, del decreto-legge, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all’esecuzione degli interventi.»; d) il comma 2 dell’art. 6-bis è sostituito dal seguente: «2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere allegati la scheda AeDES compilata nel rispetto dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dic |
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Art. 11. - Modifiche all’ordinanza n. 26 del 29 giugno 2017 |
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Art. 12. - Modifiche all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 20171. Nell’ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017, al comma 4 dell’art. 1 le par |
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Art. 13. - Modifiche all’ordinanza n. 48 del 10 gennaio 20181. All’ordinanza del Commissario straordinario n. 48 del 10 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 dell’art. 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, acquisito il parere della Conferenza regionale di cui all’art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmettono al Commissario s |
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TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 14. - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle domande di contributo depositate in data successiva all&rsqu |
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Art. 15. - Entrata in vigore ed efficacia1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2 |
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Allegato 1 - Semplificazione attività istruttoria relativa agli interventi di ripristino e ricostruzione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 189/2016Elenco dei documenti e delle circostanze da verificare nell’istruttoria tecnica e amministrativa condotta dagli uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi dell’articolo 4 della presente ordinanza. Istruttoria amministrativa 1. L’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla miglior offerta, alla quale possono partecipare solo imprese che: - siano iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016 (n.d.r. in alternativa nel caso di cui all’articolo 8 del decreto legge 189/2016 riconducibile all’avvio dei lavori antecedente la presentazione della domanda di contributo, documento pdf rilasciato dalla procedura digitale a seguito dell’avvenuta richiesta di iscrizione riportante il numero identificativo; resta fermo quanto previsto dallo stesso articolo, ovvero, che abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In caso di rinnovo e successive modificazioni a condizione che nell’ambito della procedura digitale risulti la dicitura “in rinnovo”; - non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come da attestato del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015; - siano in possesso, per lavori di im |
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