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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 08/09/2017, n. 39
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- Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46
- Ord. P.C.M. 24/04/2018, n. 55
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[Premessa]Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare: - l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; - l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; - l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione; - l'art. 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a definir |
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Art. 1. - Indirizzi e criteri per la redazione dei piani attuativi1. La presente ordinanza definisce i principi di indirizzo e i criteri generali per la redazione dei piani urbanistici attuativi previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge», e dall' |
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Art. 2. - Finalità dei piani attuativi1. I piani attuativi sono predisposti dai comuni all'inter-no dei perimetri approvati dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge e dell'art. 2 dell'ordinanza n. 25 del 2017, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del medesimo decreto-legge e dalla presente ordinanza. |
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Art. 3. - Interventi diretti1. Fino all'approvazione dei piani attuativi resta fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 25 del 2017 per gli interventi diretti su edifici singoli, aggregati od urbanizzazioni ricompresi all'interno del perimetro del piano. 2. Al fine di favorire comunque la realizzazione unitaria di interventi diretti conformi allo strumento urbanistico vigente, il comune può, in sede di partecipazione al procedimento di approvazione del perimetro di cui all'art. 3 d |
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Art. 4. - Contenuto dei piani1. I piani sono redatti, nel rispetto delle modalità di partecipazione della popolazione coinvolta stabilite con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 36 del 2017, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e contengono, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati e la stima del costo degli interventi previsti, gli ulteriori elementi indicati al comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge, nonché al § B.2.2 del Documento. 2. La re |
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Art. 5. - Conservazione dei valori storici1. La ricostruzione di edifici distrutti o demoliti nei centri e nuclei interessati dai piani attuativi avviene di norma nel sito originario, senza consumo di altro suolo. 2. Gli interventi sono eseguit |
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Art. 6. - Trasferimento di abitati1. Qualora i perimetri approvati dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 2017 contengano zone edificate suscettibili di grave instabilità dinamica in fase sismica come individuate all'art. 22, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 2017, classificate dalle autorità competenti come zone non più utilizzabili per motivi di pubblica e privata incolumità, i piani attuativi sono predisposti con la finalità di: |
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Art. 7. - Approvazione dei piani1. I Piani attuativi sono predisposti dal comune, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, entro 150 giorni dall'approvazione della perimetrazione da parte della regione ai sensi dell'ordinanza n. 25 del 2017. 2. Nella predisposizione dei piani attuativi i comuni assicurano l'informazione e l'ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e delle loro associazioni, secondo le disposizioni e le modalità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 36 d |
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Art. 8. - Linee guida per la pianificazione generale1. I comuni fortemente colpiti dalla crisi sismica, e nei quali insistono numerosi centri e nuclei interessati da piani attuativi di cui alla presente ordinanza, i quali ritengono, alla luce delle criticità emerse sulla vulnerabilità del tessuto edilizio e sul funzionamento del sistema urbano in emergenza, sull'accessibilità e sulla dotazione ed ubicazione di servizi essenziali alla popolazione, di dover compiere una verifica sulla strategia generale da adottare per |
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Art. 9. - Prevenzione sismica1. I comuni di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 che intendono aggiornare i propri strumenti urbanistici generali si dotano di regole, principi e indi |
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Art. 10. - Risorse per la redazione dei piani attuativi1. Per la redazione dei piani attuativi di cui alla presente ordinanza i comuni si avvalgono delle proprie strutture e di quelle degli Uffici speciali per la ricostruzione. 2. In caso di accertata carenza presso i comuni di personale adeguato da impiegare per la predisposizione dei piani attuativi e di indisponibilità del personale degli Uffici speciali, gli incarichi possono essere affidati a soggetti di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, con le procedure di cui all'art. 24 del medesimo decreto. I relativi costi sono coperti con contributi assegnati ai comuni a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 4 del decreto-legge. |
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Art. 11. - Efficacia1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge |
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Allegato 1 - Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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