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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 06/05/2021, n. 116
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Premessa
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021 al n. 201; Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denominato “decreto-legge sisma”); Visto il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156 recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”; Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza; Visto l’articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione straordinaria è prorogata al 31 dicembre 2021; Visti i poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo; Visto l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge sisma che, in tema di ricostruzione privata, prevede che “Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a: . . . b) defini |
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Articolo 1 - (Definizioni)1. Ai fini della presente ordinanza, si intendono per «immobili di interesse culturale e paesaggistico» le seguenti tipologie di beni: a) «immobili dichiarati di interesse culturale»: gli immobili dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del “codice” e gli immobili verificati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo “codice”; b) «immobili sottoposti a tutela ope legis»: gli immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sottoposti alle disposizioni della Parte seconda del “codice” fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, stesso “codice”; c) «immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui agli articoli 45 ss. del “codice”; |
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Articolo 3 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente ordinanza in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati si applicano a tutti gli immobili sottoposti a regime di tutela ai sensi della parte II del “codice”, agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del “codice”, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, nonché, nei limiti e secondo le modalità definiti negli allegati, agli immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri atti generali regionali, provinciali o comunali e la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945. 2. Sono ricom |
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Articolo 4 - (Interventi ammissibili a contributo)1. Nell’ambito degli interventi, di cui all’articolo 2, di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici di interesse culturale e |
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Articolo 5 - (Base di calcolo del contributo)1. Gli incrementi del contributo riconoscibili per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono applicati ai costi parametrici definiti, in relazione alla destinazione residenziale, produttiva o di uso pubblico, rispettivamente dalle ordinanze |
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Articolo 6 - (Incrementi del costo parametrico)1. Per ciascuna delle tipologie di immobili di interesse culturale e paesaggistico indicate nell’articolo 1, comma 1, ad esclusione di quella prevista dalla lettera h), sono previsti i seguenti incrementi percentuali del costo parametrico: - fino al 100 per cento per gli immobili rientranti nella lettera a) dell’articolo 1 (beni vincolati/dichiarati); - fino al 70 per cento per gli immobili rientranti nella lettera b) dell’articolo 1 (ope legis); - fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla lettera c) dell’articolo 1 (prescrizioni di tutela indiretta) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14 per cento per gli interventi di ricostruzione; - fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla lettera d) dell’articolo 1 (edifici collabenti vincolati/dichiarati); - fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla lettera e) dell’articolo 1 (urbanistica) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 20 per cento per gli |
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Articolo 7 - (Edifici collabenti e ruderi)1. In attuazione dell’articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma, per gli edifici collabenti formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice è consentita la copertura, nel limite del costo convenzionale, degli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione, sull |
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Articolo 8 - (Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni e con altre forme di contribuzione)1. Le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza non sono cumulabili tra di loro. 2. Le maggiorazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili con le altre maggiorazioni già previste ad altro titolo dalle ordinanze commissariali vigenti, ad eccezione delle seguenti: |
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Articolo 9 - (Livelli di sicurezza)1. Gli interventi che beneficiano degli incrementi del contributo previsti dalla presente ordinanza devono conseguire un maggior grado di sicurezza dell’edificio rispetto alle condizioni preesistenti al danno, compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio. L’intervento, pertanto, deve sempre garantire un aumento efficace dei livelli di sicurezza, valutati rispetto alla condizione precedente al danno. 2. Gli interventi locali non possono limitarsi alla semplice riparazione ma devono prevedere interventi di rafforzamento locale. Il progettista produce la valutazione di sicurezza delle sole parti oggetto di intervento, dando conto dell’incr |
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Articolo 10 - (Procedimento)1. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire gli incrementi previsti dalla presente ordinanza è asseverata dal professionista, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 dell’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, all’atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle contenute nell’allegato 1, mediante la procedura informatica messa a disposizione del Commissario. 2. In particolare, il |
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Articolo 11 - (Controlli)1. Si applicano le disposizioni sui controlli contenute nell’articolo 12 dell’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020. Per le istanze relative ad interventi eccedenti le soglie previste nella citata ordinanza 100 de |
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Articolo 13 - (Norme transitorie)1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, per i quali il soggetto richiedente abbia già presentato la domanda di contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle ordinanze vigenti. 2. Per le domande di contributo di cui al comma 1 che non siano già state definite alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto legittimato può domandare l’applicazione del nuovo regime, se più favorevole, presentando a sua scelta una nuova domanda o una variante ad integrazione di quella già presentata, purché prima del decreto di concessione del contributo. In mancanza di tale domanda, continuano ad applicarsi le ordinanze previgenti. |
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Articolo 14 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali vigenti: 1) articolo 3, comma 1, lettere a) e b), dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2 |
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Articolo 15 - (Entrata in vigore)1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla |
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ALLEGATOLe seguenti tabelle sono applicabili agli interventi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1 per gli immobili di cui ai punti a), b, c), d), e), f), g) dell’articolo 1 comma 1 dell’ordinanza. Per gli immobili rientranti al punto a), b), c), d), e), f), g) dell’ambito di applicazione di cui all’art. 1, al contributo base previsto per le diverse destinazioni d’uso si potrà riconoscere un incremento di contributo massimo, in relazione alla tipologia di immobile e di intervento proposto, purché rientrante nella categoria di intervento di conservazione o ricostruzione. L’incremento per la riduzione delle vulnerabilità sismica (Tab. 3) è da considerare esclusivamente nel caso di interventi di conservazione dell’immobile. Specificatamente: - per gli immobili rientranti al punto a) dell’ambito di applicazione: incremento max 100% con minimo garantito pari al 30% (applicazione della Tab. 1); - per gli immobili rientranti ai punto b), |
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