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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 01/08/2003, n. 259
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 16/12/2024, n. 193
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- D.L. 23/10/2018, n. 119 (L. 17/12/2018, n. 136)
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- L. 20/11/2017, n. 167
- L. 04/08/2017, n. 124
- L. 23/06/2017, n. 103
- D. Leg.vo 15/02/2016, n. 33
- L. 28/12/2015, n. 221
- L. 29/07/2015, n. 115
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- D.L. 28/01/2014, n. 4 (L. 28/03/2014, n. 50
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- D. Leg.vo 28/05/2012, n. 70
- L. 15/07/2011, n. 111
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- D.L. 25/03/2010, n. 40 (L. 22/05/2010, n. 73)
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- L. 02/04/2007, n. 40
- L. 23/12/2005, n. 266
- L. 16/01/2004, n. 5
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PremessaIl Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41; Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale); |
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PARTE I - NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE |
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TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI |
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CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI |
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Art. 1 - (Ambito di applicazione)(art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003) 1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) gruppi chiusi di utenti; |
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Art. 2 - (Definizioni)(ex art. 2 eecc e art. 1 Codice 2003) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, torri, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale; N55 b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l’accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica; N56 c) Agenzia: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia; N125 d) apparato radioelettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa; N124 e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali; g) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità; h) N146 i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate; l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto; m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell’ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche; N56 n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o “PSAP” (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza; o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta dell |
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Art. 3 - (Principi generali)(art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003) 1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: |
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Art. 4 - (Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica)(artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003) 1. L'Autorità e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità: a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese; b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati; c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end); d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l'ampia dispo |
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Art. 5 - (Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio)(art. 4 eecc; art. 13-bis Codice 2003) 1. Il Ministero, sentite l'Autorità e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio n |
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CAPO I-BIS - ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE |
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Art. 6 - (Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti)(artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003) 1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia; c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione; e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri |
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Art. 7 - (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)(ex art. 7 eecc) 1. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'articolo 1 |
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Art. 8 - (Regioni ed Enti locali)(art. 5 Codice 2003) 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il |
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Art. 9 - (Misure di garanzia) |
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Art. 10 - (Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi) |
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CAPO II - AUTORIZZAZIONE GENERALE |
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SEZIONE I - PARTE GENERALE |
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Art. 11 - (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della segnalazi |
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Art. 12 - (Sperimentazione)(art. 39 Codice 2003) 1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a segnalazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della segnalazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 ag |
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Art. 13 - (Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici)(art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003) 1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazi |
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Art. 14 - (Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione)(ex art. 14 |
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SEZIONE 2 - DIRITTI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE |
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Art. 16 - (Diritti amministrativi) |
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Art. 17 - (Separazione contabile e rendiconti finanziari)(ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003) 1. Il Ministero o l'Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono |
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SEZIONE 3 - MODIFICA E REVOCA |
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Art. 18 - (Modifica dei diritti e degli obblighi) |
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Art. 19 - (Limitazione o revoca dei diritti)(art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003) 1. Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i diritti di installare strutture |
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TITOLO II - COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI, INDAGINI, MECCANISMI DI CONSULTAZIONE |
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Art. 20 - (Richiesta di informazioni alle imprese)(ex art. 20 eecc e art. 10 codice del 2003) 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all'Autorità, al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili |
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Art. 21 - (Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici)(art. 21 eecc e art. 33 codice del 2003) 1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall'autorizzazione generale, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare: a) per verificare, sistematicam |
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Art. 22 - (Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività) (art. 22 eecc)1. Entro il 21 dicembre 2024 N73, il Ministero e l'Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni anno. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3. N74 2. La mappatura dell'Autorità riporta la copertura geografica corrente e il relativo grado di utilizzo delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del presente decreto. N74 3. All’esito dell’attività di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2, l'Autorità pubblica informazioni adeguate, ag |
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Art. 23 - (Meccanismo di consultazione e di trasparenza)(art. 23 eecc e art. 11 codice del 2003) 1. Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'artic |
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Art. 24 - (Consultazione dei soggetti interessati)(ex art. 24 eecc e art. 83 codice del 2003) 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli u |
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Art. 25 - (Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori)(ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003) 1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle dispos |
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Art. 26 - (Risoluzione delle controversie tra imprese)(ex art. 26 eecc e art. 23 Codice 2003) 1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che benefi |
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Art. 27 - (Risoluzione delle controversie transnazionali)(ex art. 27 eecc e art. 24 Codice 2003) 1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del presente decreto, per la quale ri |
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Art. 28 - (Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità) |
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Art. 29 - (Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri)(ex art. 28 eecc, art. 13-bis Codice 2003) 1. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, assicura che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio armoni |
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TITOLO III - ATTUAZIONE |
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Art. 30 - (Sanzioni)(art. 29 eecc e art. 98 Codice 2003) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico. 2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate. N78 3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. 4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00. 5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00. 6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. 7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica. 8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi. 9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00. 10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una |
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Art. 32 - (Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici)(art. 30 eecc, e art. 32 Codice 2003) 1. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall'articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all' |
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TITOLO IV - PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO |
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CAPO I |
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Art. 33 - (Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche)(art. 32 eecc e art. 12 Codice 2003) 1. Il Ministero e l'Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 4. 2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzi |
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Art. 34 - (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive)(art. 33 eecc e art. 12-bis Codice 2003) 1. Quando la misura prevista dall'articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione dell'articolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all'Autorità i motivi per cui ritiene che |
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CAPO II - ASSEGNAZIONE COERENTE DELLO SPETTRO RADIO |
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Art. 35 - (Richiesta di procedura di valutazione tra pari)(art. 35 eecc) 1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all'articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazi |
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Art. 36 - (Assegnazione armonizzata delle frequenze radio)(art. 36 eecc; art. |
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Art. 37 - (Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio)(ex art. 37 eecc) 1. Il Ministero e l'Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell'eventuale interesse espresso dai pa |
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CAPO III - PROCEDURE DI ARMONIZZAZIONE |
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Art. 38 - (Procedure di armonizzazione) |
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Art. 39 - (Normalizzazione)(ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003) 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura arm |
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TITOLO V - SICUREZZA |
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Art. 40 - (Sicurezza delle reti e dei servizi) |
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Art. 41 - (Attuazione e controllo) |
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PARTE II - RETI |
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TITOLO I - INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE |
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CAPO I - CONTRIBUTI |
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Art. 42 - (Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture)(art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003) 1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità fatto sal |
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CAPO II - ACCESSO AL SUOLO (DISPOSIZIONI RELATIVE A RETI ED IMPIANTI) |
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Art. 43 - (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)(ex art. 43 eecc e art. 86 Codice 2003) 1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzat |
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Art. 44 - (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)(ex art. 87 Codice 2003) 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto. N41 1-bis. Le disposizioni dell’articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica. N42 1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all’installazione o all’ampliamento dell’impianto, nei luoghi ove è previsto l’innalzamento dei limiti ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all’installazione o all’ampliamento dell’impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal sogge |
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Art. 45 - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)(ex art. 87-bis Codice 2003) 1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l’operatività del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telem |
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Art. 47 - (Impianti temporanei di telefonia mobile)(ex art. 87-quater Codice 2003) 1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di eme |
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Art. 48 - (Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica) |
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Art. 49 - (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)(ex art. 88 Codice 2003) 1. Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all’ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L’istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. N92 2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. N123 3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti p |
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Art. 49-bis - (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza) |
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Art. 49-ter - (Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego) |
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Art. 50 - (Coubicazione e condivisione di infrastrutture)(ex art. 44 eecc e art. 89 Codice 2003) 1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine |
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Art. 51 - (Pubblica utilità - Espropriazione e diritto di prelazione legale)(ex art. 90 Codice 2003) |
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Art. 52 - (Limitazioni legali della proprietà)(ex art. 91 Codice 2003) 1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua |
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Art. 53 - (Servitù)(ex art. 92 Codice 2003) 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del |
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Art. 54 - (Divieto di imporre altri oneri)(ex art. 93 Codice 2003) 1. N48 Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di |
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Art. 54-bis - (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità)1. Per la realizzazione di infrastrutture di |
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Art. 55 - (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari)(ex art. 94 Codice 2003) 1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione. |
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Art. 56 - (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze)1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con le reti di comun |
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Art. 57 - (Prestazioni obbligatorie)(ex art. 96 Codice 2003) 1. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché per gli operatori che erogano i servizi individuati dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 109, per gli operatori di transito internazionale di traffico, le prestazioni effettuate a fronte di richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale. I tempi ed i modi sono concordati con le predette Autorità. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui al comma 6 in ordine alle richieste avanzate dalle autorità giudiziarie. 2. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico le pre |
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CAPO III - ACCESSO ALLO SPETTRO RADIO |
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SEZIONE I - AUTORIZZAZIONI |
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Art. 58 - (Gestione dello spettro radio)(ex art. 45 eecc, art. 14 Codice 2003) 1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio o di diritti d'uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico. 2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi dell'articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l'altro: a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Cons |
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Art. 59 (ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003) - (Autorizzazione all'uso dello spettro)1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all'uso dello spett |
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Art. 60 - (Condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio)(ex art. 47 eecc, art. 28 Codice 2003) 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio in conformità dell'articolo 13, comma 1, in modo da garantire l'uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell' |
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Art. 61 - (Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio)(ex art. 48 eecc - art. 27 Codice 2003) 1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, comma 1, lettera c), dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto. 2. Fatti sal |
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Art. 62 - (Durata dei diritti)(ex art. 49 eecc, art. 27, comma 4, cod. 2003) 1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti d'uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d'uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell'articolo 67 comma 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. 2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d'uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l'uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono p |
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Art. 63 - (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato)(art. 50 eecc) 1. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità, decide sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica |
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Art. 64 - (Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio)(art. 51 EEC e art .14-ter Codice 2003) 1. Le imprese titolari di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d'uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l'uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva. N123 2. Il trasferimento o l'affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa subentrante. |
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Art. 65 - (Concorrenza)(ex art. 52 eecc) 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice. 2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispe |
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SEZIONE 3 - PROCEDURE |
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Art. 66 - (Tempistica coordinata delle assegnazioni)(ex art. 53 eecc) 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell'Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l'individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l'uso di uno specifico spettro radio armonizzato. |
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Art. 67 - (ex art. 55 eecc- art. 29 Codice 2003)(Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d'uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l'Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere, tra l'altro: a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d'uso, in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate; |
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CAPO IV - DIFFUSIONE E USO DELLE APPARECCHIATURE DI RETE SENZA FILI |
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Art. 68 - (Accesso alle reti locali in radiofrequenza)(ex art. 56 eecc) 1. La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali puntomultipunto in radiofrequenze (RLAN) nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attività economica o sia accessoria a un'attività economica o a un servizio pubblico non subordi |
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Art. 69 - (Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata)(ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small Cells) 1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico, ambientale e paesaggistico protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. N102 2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissi |
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TITOLO II - ACCESSO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI, PRINCIPI DI ACCESSO |
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Art. 70 - (Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione) |
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Art. 71 - (Diritti ed obblighi degli operatori) |
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CAPO II - ACCESSO E INTERCONNESSIONE |
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Art. 72 - (Poteri e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione)(ex art. 61 eecc - art. 42 Codice 2003) 1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L'Autorità fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti. 2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre: a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già previsto; b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi; c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti final |
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Art. 73 - (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse)(ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003) 1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte 1. |
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CAPO III - ANALISI DI MERCATO E SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO |
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Art. 74 - (Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato)(ex art. 63 eecc- art. 17 Codice 2003) 1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 78, quali imprese dispongono di un sign |
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Art. 75 - (Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati)(ex art. 64 eecc - a |
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Art. 76 - (Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali)(ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 cod 2003) 1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regola |
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Art. 77 - (Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale)(ex art. 66 eecc) 1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di rego |
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Art. 78 - (Procedura per l'analisi del mercato)(ex art. 67 eecc - art. 19 Codice 2003) 1. L'Autorità, determina se un mercato rilevante definito in conformità dell’articolo 75, sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. N104 2. Un mercato può essere considerato tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti: a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo; b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l'arco di tempo pre |
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CAPO IV - MISURE CORRETTIVE DI ACCESSO IMPOSTE ALLE IMPRESE DETENTRICI DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO |
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Art. 79. -(Imposizione, modifica o revoca degli obblighi)(ex art. 68 eecc - art. 45 Codice 2003) 1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 78, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell'analisi del mercato. 2. L'Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo |
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Art. 80 - (Obbligo di trasparenza)(Ex art. 69 eecc - art. 46 Codice 2003) 1. L'Autorità può imporre, ai sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, ca |
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Art. 81 - (Obblighi di non discriminazione)(ex art. 70 eecc - art. 47 Codice 2003) |
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Art. 82 - (Obbligo di separazione contabile) |
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Art. 83 - (Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile) |
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Art. 84 - (Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate)(ex art. 73 eecc - art. 49 Codice 2003) 1. In conformità dell'articolo 79, l'Autorità può imporre alle imprese l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale. L'Autorità può imporre alle imprese: a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale; b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali; c) di negoziare in buona |
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Art. 85 - (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)(ex art. 74 eecc - art. 50 Codice 2003 1. Ai sensi dell'articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i |
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Art. 86 - (Tariffe di terminazione)(ex art. 75 eecc) 1. L'Autorità monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le |
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Art. 87 - (Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità)(ex art. 76 eecc) 1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. N123 2. Quando valuta tali impegni, l'Autorità determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti: |
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Art. 88 - (Separazione funzionale)(ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003) 1. L'Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso le altre entità commerciali |
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Art. 89 - (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata)(ex art. 78 eecc - art. 50-ter Codice 2003) 1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 informano l'Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un'entità commerciale separata per fornire a tutt |
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Art. 90 - (Procedura relativa agli impegni)(ex art. 79 eecc) 1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all'Autorità impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro: a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 79; b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell'articolo 87; c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell'articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta. |
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Art. 91 - (Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso)(ex art. 80 eecc) 1. Quando l'Autorità designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche: |
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Art. 92 - (Migrazione dalle infrastrutture preesistenti)(ex art. 81 eecc) 1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorità l'intenzi |
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CAPO V - CONTROLLO NORMATIVO SUI SERVIZI AL DETTAGLIO |
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Art. 93 - (Controllo normativo sui servizi al dettaglio)(ex art. 83 eecc) 1. L'Autorità può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 74, quando: |
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PARTE III - SERVIZI |
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TITOLO I - OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE |
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Art. 94 - (Servizio universale a prezzi accessibili)(ex art. 84 eecc - art. 6 cod. 2003) 1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunica |
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Art. 95 - (Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili)(ex art. 85 eecc - artt. 57 e 58 Codice 2003) 1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori. 2. Se l'Autorità stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta |
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Art. 96 - (Disponibilità del servizio universale)(ex art. 86 eecc; artt. 53 - 54, 58 e 65 cod. 2003) 1. Se l'Autorità ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell'articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti poten |
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Art. 97 - (Situazione dei servizi universali esistenti)(ex art. 87 eecc) |
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Art. 98 - (Controllo delle spese)(ex art. 88 eecc; art. 60 cod. 2003) 1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di ac |
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Art. 98-bis - (Costo degli obblighi di servizio universale)(ex art. 89 eecc; art. 62 cod. 2003) 1. Allorché l'Autorità ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sens |
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Art. 98-ter - (Finanziamento degli obblighi di servizio universale) |
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Art. 98-quater - (Trasparenza) |
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Art. 98-quinquies - (Servizi obbligatori supplementari) |
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TITOLO II - RISORSE DI NUMERAZIONE |
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Art. 98-sexies - (Risorse di numerazione)(ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003) 1. Il Ministero e l'Autorità sono competenti in materia di numerazione, nomi a dominio e indirizzamento, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilità ed armonizzati aventi codice “116” di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorità, richiesti dai Ministeri competenti. L’Autorità regolamenta e gestisce l’attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all’utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l’invio di SMS/MMS. Il Ministero e l'Autorità assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione. N139 2. L'Autorità può stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazion |
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Art. 98-septies - (Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione)(ex art. 94 eecc - art. 27 Codice 2003) 1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21 comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse di numerazione in conformità del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. 2. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, tr |
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Art. 98-octies - (Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione) |
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Art. 98-novies - (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi)(ex art. 96 eecc; art. 77-bis cod. 2003) 1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il codice '116' identificati nella decisione 2007/116/CE della Commiss |
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Art. 98-decies - (Accesso a numeri e servizi)(ex art. 97 eecc; art. 78 Codice 2003) 1. Ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l'Autorità adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti fina |
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TITOLO III - DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI |
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Art. 98-undecies - (Deroga per alcune microimprese) |
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Art. 98-duodecies - (Non discriminazione)(ex art. 99 eecc) 1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso |
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Art. 98-terdecies - (Tutela dei diritti fondamentali)(ex art. 100 eecc) Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la |
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Art. 98-quater decies - (Obblighi di informazione applicabili ai contratti)(ex art. 102 eecc; art. 70 cod. 2003) 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali. Il fornitore ri |
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Art. 98-quindecies - (Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni)(ex art. 103 eecc - art. 71 Codice 2003) 1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l'Autorità provvede affinché le informazioni di cui all'allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L'Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione. 2. L'Autorità provvede affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento in |
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Art. 98-sedecies - (Qualità dei servizi relativi all'accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico)(ex art. 104 eecc - art. 72 Codice 2003) 1. L'Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di acces |
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Art. 98-septies decies - (Durata dei contratti e diritto di recesso)(ex art. 105 eecc; art. 70 cod. 2003) 1. L'Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi. N123 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l'installazione di |
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Art. 98-octies decies - (Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero)(ex art. 106 eecc; art. 80 cod. 2003) 1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l'utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finché il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo. L'Autorità garantisce l'efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l'utente finale. |
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Art. 98-novies decies - (Offerte di pacchetti)(ex art. 107 eecc) 1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero ac |
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Art. 98-vicies - (Disponibilità di servizi) |
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Art. 98-vicies semel - (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo)(ex art. 75-bis Codice 2003) 1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte all'istituzione su tutt |
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Art. 98-vicies bis - (Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo)(ex art. 109) 1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, provvede affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l'Autorità, che provvede all'assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. |
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Art. 98-vicies ter - (Sistema di allarme pubblico)(ex art. 110 eecc) 1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti final |
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Art. 98-vicies quater - (Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità)(ex art. 111 eecc) |
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Art. 98-vicies quinquies - (Servizi di consultazione degli elenchi)(ex art. 112 eecc; art. 75 cod. 2003) 1. L'Autorità provvede affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfin |
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Art. 98-vicies sexies - (Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo)(ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice 2003) 1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4. 2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale. 3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato sin |
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Art. 98-vicies septies - (Obblighi di trasmissione) |
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Art. 98-duodetricies - (Fornitura di prestazioni supplementari)(ex art. 115 eecc; art. 79 cod. 2003) |
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Art. 98-undetricies - (Identificazione degli utenti)1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Mini |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 98-tricies - (Notifica e monitoraggio)(ex ar |
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PARTE IV - RETI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 99 - Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata |
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Art. 100 - Impianti di amministrazioni dello Stato1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. N |
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Art. 101 - Traffico ammesso1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divie |
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Art. 102 - Violazione degli obblighi1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro. 2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro. |
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Art. 103 - Sospensione - revoca - decadenza1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione gene |
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CAPO II - CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO |
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Art. 104 - Attività soggette ad autorizzazione generale1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi: a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; 3) sistemi di ricerca spaziale; 4) sistemi di esplorazione della Terra; 5) sistemi di operazioni spaziali; |
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Art. 105 - Libero uso1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan; N27 |
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Art. 106 - Obblighi dei rivenditori1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'appare |
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Art. 107 - Autorizzazione generale1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 13-bis, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. N113 2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 13-bis deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche; |
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CAPO III - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE |
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Art. 108 - Reciprocità1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle r |
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Art. 109 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole: a) l'uso degli impianti radioele |
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Art. 110 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari ester |
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Art. 111 - Revoca1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica s |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO |
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Art. 112 - Validità1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo |
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Art. 113 - Dichiarazioni1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio. |
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Art. 114 - Requisiti1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non può conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti no |
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Art. 115 - Obblighi1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordi |
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Art. 116 - Contributi1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'articolo 107, sono riportati nell'allegato n. 25. |
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Art. 117 - Verifiche e controlli1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgim |
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Art. 118 - Rinuncia1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità |
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Art. 120 - Frequenze1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. |
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Art. 121 - Bande collettive di frequenze1. Con provvedimenti del Ministero sono definite: a) le |
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Art. 122 - Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione1. È consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall'articolo 101, comma 1, l'acc |
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Art. 123 - Sperimentazione1. È consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presenta |
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Art. 124 - Reti e servizi via satellite1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato |
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Art. 125 - Licenze ed autorizzazioni preesistenti1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano |
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CAPO V - IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO |
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Art. 126 - Concessione dei diritti individuali di uso1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto in |
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Art. 127 - Stazione radioelettrica |
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Art. 128 - Risorsa di spettro radio1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in |
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Art. 129 - Emittenza privata1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n |
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CAPO VI - SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO |
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Art. 130 - Oggetto1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta l'autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni |
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Art. 131 - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale |
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Art. 132 - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato n. 24. |
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Art. 133 - Adeguamento dei sistemi esistenti1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizi |
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CAPO VII - RADIOAMATORI |
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Art. 134 - Attività di radioamatore1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radi |
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Art. 135 - Tipi di autorizzazione1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: |
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Art. 136 - Patente1. Per conseguire l’autorizzazione generale |
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Art. 137 - Requisiti1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione eu |
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Art. 138 - Dichiarazione1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; |
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Art. 139 - Nominativo1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso. 2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, ne |
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Art. 140 - Attività di radioamatore all'estero1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territor |
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Art. 141 - Calamità - contingenze particolari1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamat |
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Art. 142 - Assistenza1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicaz |
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Art. 143 - Stazioni ripetitrici1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l’installazion |
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Art. 144 - Autorizzazioni speciali1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da: a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; |
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Art. 145 - Banda cittadina - CB1. Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi |
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PARTE V - TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA |
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CAPO I - IMPIANTI SOTTOMARINI |
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Art. 146 - Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione e |
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Art. 147 - Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impian |
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Art. 148 - Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa |
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Art. 149 - Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un |
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Art. 150 - Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interromp |
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Art. 151 - Inosservanza della disciplina sui segnali1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00: a |
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Art. 152 - Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini1. È punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora |
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Art. 153 - Competenza territoriale1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 124 |
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Art. 154 - Reati commessi in alto mare1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che |
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Art. 155 - Rifiuto di esibire i documenti1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è punito con la m |
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Art. 156 - Pubblico ufficiale1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali pe |
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PARTE VI - IMPIANTI RADIOELETTRICI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE |
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Art. 158 - Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100, commi 1, 2 |
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Art. 159 - Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settemb |
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Art. 160 - Licenza di esercizio |
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Art. 161 - Norme tecniche per gli impianti1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in |
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CAPO II - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI OPERATORE |
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Art. 162 - Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero. 2. |
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Art. 163 - Titoli di abilitazione1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti: |
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CAPO III - SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO |
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SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 164 - Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fr |
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Art. 165 - Definizione di nave - Altre definizioni1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle |
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SEZIONE II - PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER LE STAZIONI E PER GLI APPARATI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI |
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Art. 166 - Norme tecniche radionavali1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i r |
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Art. 167 - Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio |
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Art. 168 - Esenzioni1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l' |
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Art. 169 - Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza |
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Art. 170 - Corrispondenza pubblica1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di naviga |
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Art. 171 - Installazioni d'ufficio1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'eser |
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Art. 172 - Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria. |
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Art. 173 - Giornale delle comunicazioni radio1. Fermo restando l'obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle regist |
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SEZIONE III - SORVEGLIANZA SUL SERVIZIO RADIOELETTRICO DI BORDO |
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Art. 174 - Autorità del comandante di bordo1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assic |
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Art. 175 - Vigilanza sul servizio radioelettrico1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati r |
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Art. 176 - Collaudi e ispezioni1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi; c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità. |
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Art. 177 - Verbali di collaudo e di ispezione1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da consegnarsi all'autorità marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo r |
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Art. 178 - Spese per i collaudi e le ispezioni1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176 effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della soc |
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SEZIONE IV - CATEGORIE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE DI NAVE |
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Art. 179 - Categoria delle stazioni radioelettriche di nave1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie: a) 1ª categoria: sono classificate i |
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SEZIONE V - PERSONALE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE DI BORDO |
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Art. 180 - Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolament |
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Art. 181 - Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 179, il numero |
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Art. 182 - Sanzioni disciplinari1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio s |
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SEZIONE VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI PER IL SERVIZIO RADIOMARITTIMO |
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Art. 183 - Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita uman |
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Art. 184 - Rapporti con gli armatori1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all'articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle |
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Art. 185 - Contributi1. Le società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi: |
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Art. 186 - Autorizzazione all'esercizio radioelettrico1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare |
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Art. 187 - Sospensione, revoca, decadenza1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'articolo 183, comma |
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CAPO IV - SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA |
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Art. 188 - Navi da pesca: norme tecniche radionavali1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di n |
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Art. 189 - Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli app |
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Art. 190 - Rapporti con gli armatori delle navi da pesca1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui all'articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattua |
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Art. 191 - Contributi1. I soggetti di cui all'articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nell'articolo 185. |
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Art. 192 - Disposizioni applicabili1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano |
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CAPO V - SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO |
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Art. 193 - Navi da diporto: norme tecniche radionavali1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in bas |
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Art. 194 - Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 196 ai fini del servizio di corri |
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Art. 195 - Contributi1. I soggetti di cui all'articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all'articolo 185. |
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Art. 196 - Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante: a) collaudi ai fini |
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Art. 197 - Disposizioni applicabili1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni rela |
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CAPO VI - SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO |
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Art. 198 - Servizio radioelettrico mobile aeronautico1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromo |
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Art. 199 - Definizione di aeromobile.1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall'articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari. |
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Art. 200 - Norme tecniche1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e |
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Art. 201 - Licenza di esercizio1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposi |
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Art. 202 - Sospensione o revoca della licenza di esercizio1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di i |
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Art. 203 - Installazione d'ufficio1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario l'impianto e l'esercizi |
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Art. 204 - Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall'autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aer |
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Art. 205 - Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle |
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Art. 206 - Abilitazione al traffico1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e l |
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Art. 207 - Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili.1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 208 - Limitazioni legali1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi |
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Art. 209. - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei serv |
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Art. 210 - Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal |
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Art. 211 - Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica |
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Art. 212 - Sanzioni1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00. |
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Art. 213 - Vigilanza1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi f |
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Art. 214 - Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione am |
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Art. 215 - Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punit |
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Art. 216 - Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni1. Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali. |
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Art. 217 - Uso indebito di segnale di soccorso1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d'emergenz |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 218 - Abrogazioni1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: «i servizi di telecomunicazioni» fino a: «diffusione sonora e televisiva via cavo»; nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle comunicazioni»; b) all'articolo 2, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; c) all'articolo 7, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; d) all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: «e di telecomunicazioni»; il comma 2 è soppresso; e) all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: «della convenzione internazionale delle telecomunicazioni»; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; f) all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»; g) all'articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; h) all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: «e di telecomunicazioni»; nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni» i) all'articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: «telegrafici e radioelettrici» fino a: «servizi telefonici»; nella rubrica sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»; l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»; |
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Art. 219 - Disposizione finanziaria1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
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Art. 220 - Disposizioni finali1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche su |
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Art. 221 - Entrata in vigore1. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. |
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Allegato 1 - Elenco delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali, I diritti d'uso dello spettro radio e I diritti d'uso delle risorse di numerazione(ex Allegato I eecc, All. 1 Codice 2003) (Articolo 11)
Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d'uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d'uso delle risorse di numerazione (parte E).
A. Condizioni generali che devono corredare l’autorizzazione generale N126 1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16. 2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. N127 3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 11 e per altri scopi contemplati dall'articolo 21. 4. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 e del Codice in materia dei dati personali. 5. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità. 6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità. 7. Obblighi di accesso diversi da quelli d |
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Allegato 2 - Condizioni di accesso alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per I telespettatori e agli ascoltatori nell'unione(ex allegato II eecc - All. 2 Codice 2003) (Articolo 73)
Parte I - Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 73 Per quanto riguarda l'accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell'Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, confor |
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Allegato 3 - Criteri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali(ex allegato III eecc) (Articolo 86)
Principi, criteri e parametri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sui mercati della telefonia fissa e mobile, di cui all'articolo 86 comma 1: a) le tariffe si basano sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente; la valutazion |
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Allegato 4 - Criteri per la valutazione delle offerte di coinvestimento(ex allegato IV eecc) (Articolo 87)
Nel valutare l'offerta di coinvestimento a norma dell'articolo 87 comma 1, l'autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a garantire l'accessibilità dei potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato: a) l'offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell'offerta di coinvestimento. L'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato può includere nell'offerta condizioni ragionevoli per quanto riguarda la capacità finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacità di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata l'installazi |
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Allegato 5 - Insieme minimo di servizi che il servizio di accesso adeguato a Internet a banda larga è in grado di supportare ai sensi dell'articolo 94 comma 3 |
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Allegato 6 - Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 98 all'articolo 98- duodetricies e all'articolo 98-octies decies(ex allegato VI eecc - All. 4 Codice 2003) (Articolo 98, 98- duodetricies e 98-octies decies)
Parte A - Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l'Autorità, abbia aumentato i beneficiari dell'articolo 98 comma 2. Se applicata sulla base dell'articolo 98-duodetricies, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dal Ministero sentita l'Autorità, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.
a) Fatturazione dettagliata Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità può fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi: 1) di verificare e controllare le spese generate dall'uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies; 2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. |
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Allegato 7 - Calcolo dell'eventuale costo netto degli obblighi di servizio universale e istituzione di un eventuale meccanismo di indennizzo o di condivisione secondo quanto previsto dagli articoli 98-bis e 98-ter(ex Allegato VII eecc - All. 11 Codice 2003) (Articolo 98-bis e 98-ter)
Articolo 1 - Definizioni 1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti: a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area, se del caso corrispondente a uno o più indirizzi civici, servita da un apparato di concentrazione che non sarebbe servita dal soggetto designato in assenza di obblighi di servizio universale; b) «area non remunerativa», l'area di cui sopra effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative; c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata non sosterrebbe in assenza di obblighi di servizio universale; d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale; e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi; f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o più servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi; g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servizio universale; h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi; i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attività di servizio universale.
Articolo 2 Parte A - Calcolo del costo netto Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei confronti di un'impresa perché questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 94 a 97. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori: - i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza,, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.; - ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza dell'Autorità. |
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Allegato 8 - Obblighi di informazione da fornire conformemente all'articolo 98-quater decies(ex allegato VIII eecc - parte dell'All. 5 Codice 2003) (Articolo 98-quater decies)
A. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni: 1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualità garantiti. Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato; 2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo; 3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni: a) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali; |
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Allegato 9 - Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 98-quindecies(ex art. IX eecc - all. 5 Codice 2003) (Articolo 98-quindecies)
L'Autorità deve garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 98-quindecies. L'Autorità decide quali informazioni siano pertinenti per la pubblicazione da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dall'Autorità, al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte informa |
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Allegato 10 - Parametri di qualità del servizio(ex allegato X eecc - All. 6 Codice 2003) (Articolo 98-sedecies)
Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti all'articolo 98-sedecies
Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica
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Allegato 11 - Interoperabilità dei ricevitori delle apparecchiature autoradio e di televisione digitale di consumo di cui all'articolo 98-vicies sexies(ex allegato XI eecc - All. 7 Codice 2003) (Articolo 98-vicies sexies)
1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro Tutte le apparecchiature dei cons |
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Allegato 12 - Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42(ex allegato 10 Codice 2003) (Articolo 16 e 42)
Art. 1 - Diritti amministrativi 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi: a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN): 1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro; 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attività di offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere superiore a quello derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettività, instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati anche per le reti IP. N127 N130 b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico: 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro; 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non è applicabile alle imprese che erogano servizi a sovraprezzo. c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa: 1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. 2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro; d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro; 2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro; 3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro. N130 e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro; f) N131 g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz oppure in banda 29,50 - 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia è dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d); h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro, indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applicano i contributi di cui al comma 2; h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. N132 2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice l'importo per una sede è dovuto anche nel caso in cui non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria. 3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza. 4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo. 5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.
Art. 1-bis - (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre). Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno |
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Allegato 12-bis |
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Allegato 13-bis - Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 11(ex allegato 9 Codice 2003) (Articolo 11)
La presente dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero ai sensi dell’articolo 11. Il sottoscritto: - Cognome - Nome - Luogo e data di nascita - Residenza e domicilio - Cittadinanza - Società/Ditta - Nazionalità - Sede legale - Eventuali sedi presenti nel territorio nell'unione o in altro stato extraeuropeo |
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Allegato 14 |
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Allegato 21 - (art. 131) - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito157,9125 - 162,5125 MHz 157,9250 - 162,5250 MHz 157,9375 - 162,5375 MHz 157,9500 - 162,5500 MHz 158,0000 - 162,6000 MHz 158,0125 - 162,6125 MHz 158,0250 - 162,6250 MHz 158,0375 - 162,6375 MHz 158,0500 - 162,6500 MHz |
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Allegato 22 (art. 131) - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito450,7625 - 460,7625 MHz 450,7750 - 460,7750 MHz |
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Allegato 23 (art. 131)1. Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile analogico in tecnica multiaccesso autogestito: - fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie; |
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Allegato 24 (art. 132) - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale TETRA autogestito (29 canali)452,0250 - 462,0250 452,0500 - 462,0500 452,0750 - 462,0750 452,1000 - 462,1000 452,1250 - 462,1250 452,1500 - 462,1500 |
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Allegato 25 (art. 116) - CONTRIBUTIArt. 1. - Tipologia dei contributi 1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi: a) per l'istruttoria delle pratiche; b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni. 2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso. 4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato. 5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
Art. 2 - Modalità di pagamento 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità: a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato; c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. 2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.
Art. 3 - Termini per il pagamento e attestazione 1. Il pagamento dei contributi è comprovato: a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero: 1) per istruttoria, a corredo della domanda; 2) per vigilanza e mantenimento nonché per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo; b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37. 2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Art. 4 - Ritardato o mancato pagamento 1. È consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo. 2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 5 - Contributo per esami 1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in euro 25,00.
TITOLO II - CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE
Capo I - CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI
Art. 6 - Contributo per istruttoria 1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell'autorizzazione generale e della concessione del diritto d'uso delle frequenze l'interessato è tenuto a versare una somma pari a: a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l'ambito provinciale, nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VI; b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o nell'ambito interprovinciale, nonché nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, ed alla sezione VII; c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell'ambito regionale nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VIII ed alla sezione V, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e); d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell'ambito interregionale; e) 3.000,00 euro nei residui casi. 2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di collegamento di cui al comma 1. 3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, è compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.
Art. 7 - Contributo per vigilanza e mantenimento 1. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale contributo è pari a: a) euro 150,00 nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a); b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b); c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c); d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d); e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e). 2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.
Capo II - CONTRIBUTI PER L'USO DI RISORSA SCARSA - DEFINIZIONI E PARAMETRI
Sezione I - Definizioni e parametri
Art. 8 - Definizioni 1. Ai fini del presente allegato si intendono per: a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità competente; b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili; c) frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto; d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. È di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa; e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze; f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato; g) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea; h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa; i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore; l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore.
Art. 9 - Parametri 1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri: a) numero di frequenze in uso; b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto; c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato; d) larghezza di banda assegnata; e) posizionamento della banda nello spettro; f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.
Sezione II - Servizio fisso Art. 10 - Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500,00 euro. 2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore. 3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:
Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata. 4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione d |
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Allegato 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H (art. 134) - Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.CAPO I - ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE
Sezione I - Scopo ed ambito di applicazione
Art. 1. - Validità autorizzazione generale - Rinnovo 1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore di cui all’art. 135 del codice ha validità fino a dieci anni. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1, al pari del relativo rinnovo, si consegue mediante presentazione o invio all’ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato. 3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni. 4 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento della autorizzazione generale di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme al modello di cui al sub allegato B al presente allegato.
Art. 2. - Patente 1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02. 2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 la patente di operatore di stazione di radioamatore deve contenere la dizione «Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A – CEPT TR 61-02». 3. La patente di operatore di stazione di radioamatore (sub allegato C) di cui al comma 1, è rilasciata dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214. Su delega del direttore generale per le attività territoriali le commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti degli ispettorati territoriali. 4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana. 5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo. 6. Alla domanda di rilascio del duplicato va allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante lo smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore.
Art. 3. - Esami 1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al sub allegato D al presente allegato. 2. Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate. Con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali sono disciplinate le modalità e le procedure della prova d’esame, che può essere svolta anche con modalità a distanza. 3. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame anche con modalità a distanza, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati. 4. Ai candidati che abbiano superato la prova di esame è rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E).
Art. 4. - Domande ammissione esami 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente e in bollo, deve essere inviata all’ispettorato territoriale della regione in cui il candidato è residente, accompagnata dai seguenti documenti: a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità; b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente. 2. Gli esami si svolgono almeno una volta l’anno, secondo una programmazione temporale definita da ciascun ispettorato territoriale entro il 30 aprile di ciascun anno; nel medesimo atto sono definite le finestre temporali per la presentazione delle relative domande di partecipazione. 3. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato F) e l’atto di programmazione degli esami sono pubblicati nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.
Art. 5. - Esonero prove di esami 1. Ferme r |
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Allegato 26-bis - Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 17 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un'effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo. In conformità con il diritto dell'Unione europea applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verific |
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