Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 28/01/2014, n. 4 (L. 28/03/2014, n. 50), per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni del presente articolo, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

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