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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 01/03/2021
D. Min. Sviluppo Econ. 01/03/2021
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PremessaIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966, n. 1214, recante «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice del |
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Articolo unico1. L’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettronich |
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AllegatoALLEGATO N. 26 CON SUB ALLEGATI A, B, C, D, E, F, G, H, I, L (ART. 134) ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA RELATIVA ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE CAPO I - ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE Sezione I - Scopo ed ambito di applicazione Art. 1. - Validità autorizzazione generale - Rinnovo 1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore di cui all’art. 135 del codice ha validità fino a dieci anni. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1, al pari del relativo rinnovo, si consegue mediante presentazione o invio all’ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato. 3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni. 4 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento della autorizzazione generale di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme al modello di cui al sub allegato B al presente allegato. Art. 2. - Patente 1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02. 2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 la patente di operatore di stazione di radioamatore deve contenere la dizione «Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A – CEPT TR 61-02». 3. La patente di operatore di stazione di radioamatore (sub allegato C) di cui al comma 1, è rilasciata dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214. Su delega del direttore generale per le attività territoriali le commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti degli ispettorati territoriali. 4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana. 5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo. 6. Alla domanda di rilascio del duplicato va allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante lo smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore. Art. 3. - Esami 1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al sub allegato D al presente allegato. 2. Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate. Con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali sono disciplinate le modalità e le procedure della prova d’esame, che può essere svolta anche con modalità a distanza. 3. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame anche con modalità a distanza, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati. 4. Ai candidati che abbiano superato la prova di esame è rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E). Art. 4. - Domande ammissione esami 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente e in bollo, deve essere inviata all’ispettorato territoriale della regione in cui il candidato è residente, accompagnata dai seguenti documenti: a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità; b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente. 2. Gli esami si svolgono almeno una volta l’anno, secondo una programmazione temporale definita da ciascun ispettorato territoriale entro il 30 aprile di ciascun anno; nel medesimo atto sono definite le finestre temporali per la presentazione delle relative domande di partecipazione. 3. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato F) e l’atto di programmazione degli esami sono pubblicati nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali. |
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