D. Min. Sviluppo Econ. 01/03/2021 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN17607

D. Min. Sviluppo Econ. 01/03/2021

Modifiche all'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», recante la normativa tecnica di disciplina dell’attività radioamatoriale.
Scarica il pdf completo
7263251 7271353
Premessa


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966, n. 1214, recante «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice del

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
7263251 7271354
Articolo unico

1. L’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettronich

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
7263251 7271355
Allegato


ALLEGATO N. 26 CON SUB ALLEGATI A, B, C, D, E, F, G, H, I, L (ART. 134)

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA RELATIVA

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE


CAPO I - ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE


Sezione I - Scopo ed ambito di applicazione


Art. 1. - Validità autorizzazione generale - Rinnovo

1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore di cui all’art. 135 del codice ha validità fino a dieci anni.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1, al pari del relativo rinnovo, si consegue mediante presentazione o invio all’ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.

3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.

4 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento della autorizzazione generale di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme al modello di cui al sub allegato B al presente allegato.


Art. 2. - Patente

1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.

2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 la patente di operatore di stazione di radioamatore deve contenere la dizione «Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A – CEPT TR 61-02».

3. La patente di operatore di stazione di radioamatore (sub allegato C) di cui al comma 1, è rilasciata dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214. Su delega del direttore generale per le attività territoriali le commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti degli ispettorati territoriali.

4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.

5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.

6. Alla domanda di rilascio del duplicato va allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante lo smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore.


Art. 3. - Esami

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al sub allegato D al presente allegato.

2. Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate. Con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali sono disciplinate le modalità e le procedure della prova d’esame, che può essere svolta anche con modalità a distanza.

3. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame anche con modalità a distanza, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.

4. Ai candidati che abbiano superato la prova di esame è rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E).


Art. 4. - Domande ammissione esami

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente e in bollo, deve essere inviata all’ispettorato territoriale della regione in cui il candidato è residente, accompagnata dai seguenti documenti: a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità; b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente.

2. Gli esami si svolgono almeno una volta l’anno, secondo una programmazione temporale definita da ciascun ispettorato territoriale entro il 30 aprile di ciascun anno; nel medesimo atto sono definite le finestre temporali per la presentazione delle relative domande di partecipazione.

3. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato F) e l’atto di programmazione degli esami sono pubblicati nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Impiantistica
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Impiantistica
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento

Requisiti di prestazione energetica degli impianti termici negli edifici - Scarico dei fumi

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Impiantistica
  • Energia e risparmio energetico
  • Certificazione energetica
  • Fonti alternative

Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Impiantistica
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Inquinamento atmosferico

Gas fluorurati a effetto serra (F-gas): disciplina, certificazione e attestazione (patentino frigoristi)

PREMESSA, F-GAS E SOGGETTI COINVOLTI (Premessa; Gas fluorurati a effetto serra o F-gas; Soggetti coinvolti, obblighi e divieti) - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Regolamento europeo di riferimento e provvedimenti di esecuzione; Normativa italiana di riferimento) - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI (Definizione di operatore; Principali obblighi dell’operatore) - CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE PER PERSONE E IMPRESE (C.D. “PATENTINO FRIGORISTI”) (Generalità; Obbligo di certificazione per le persone fisiche; Obbligo di certificazione per le imprese; Obbligo di attestazione della formazione per le persone fisiche; Obbligo di iscrizione nel Registro telematico nazionale; Tabella riepilogativa degli obblighi) - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE (Autorità nazionali competenti; Organismo di accreditamento; Organismi di certificazione; Organismi di attestazione di formazione e organismi di valutazione della conformità) - BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI - SANZIONI.
A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Sicurezza
  • Impianti tecnici e tecnologici
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Impiantistica

Sicurezza degli impianti a servizio degli edifici (progettazione, installazione, manutenzione)

A cura di:
  • Alfonso Mancini