Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 207, le disposizioni previste dal presente allegato, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Si riportano gli articoli 34, 35 e l'Allegato 10 nel testo vigente prima della sostituzione:

"Art. 34 - Contributo per vigilanza e mantenimento

1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo è pari:

a) nei casi di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:

1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);

2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);

3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);

4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;

b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice:

1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);

2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2);

3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);

4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:

1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;

2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;

3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati;

c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:

1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.

2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.

 

Art. 35 - Radioamatori

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

 

Allegato 10 - Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.

 

Art. 1 - Diritti amministrativi

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;

2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;

d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:

1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;

2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;

3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.

2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.

3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.

4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo."

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